Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28707 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28707 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME nato il DATA_NASCITA a Napoli; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 11/12/2023 del tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Napoli adito nell’interesse di NOME NOME avverso il decreto del 20.11.2023 con il quale il Gip del tribunale di Napoli aveva disposto il sequestro preventivo di un immobile abusivo, in ragione della prosecuzione sullo stesso di opere abusive, confermava l’impugnato provvedimento.
Avverso la predetta ordinanza NOME NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione.
Deduce in rubrica vizi di mancanza, contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione e in particolare, nel corpo del rnotivo proposto,
rappresenta la manifesta illogicità della motivazione siccome fondata sulla non rilevanza dell’intervenuto provvedimento, adottato dal giudice dell’esecuzione, di sospensione dell’ordine di sgombero del medesimo immobile, e sulla parziale lettura degli atti di riferimento. Il tribunale non avrebbe colto come il giudice dell’esecuzione abbia riconosciuto al ricorrente un diritto all’abitazione, come tale in grado di consentire allo stesso di realizzare opere finalizzate al ripristino della funzionalità abitativa dell’opera abusiva, come effettivamente poste in essere. Pertanto, sarebbe altresì irragionevole sostenere che siano proseguiti abusi edilizi. Sarebbe altresì inadeguata la motivazione in ordine alle esigenze cautelari, mancando ogni intenzione del ricorrente nell’insistere nell’abuso, così da escludersi ogni pericolo di aggravamento RAGIONE_SOCIALE conseguenze del reato essendosi solo realizzate opere di ripristino funzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, sia per la carente illustrazione della legittimazione del ricorrente, che non risulta essere il proprietario né il titolare di altro diritto che lo possa legittimare a chiedere ed ottenere la restituzione dell’opera in sequestro, sia perché il ricorrente deduce vizi di motivazione, in termini di illogicità e contraddittorietà, inammissibili in questa sede. Come noto infatti, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 – 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv: 239692). Si è altresì specificato che in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo esso, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e Inter” logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893).
Quanto alla censura relativa al periculum in mora, non soltanto non si deduce lo specifico vizio motivazionale dedotto, non essendo sufficiente riferirsi genericamente ad una “inadeguata” motivazione, ma si propone anche una valutazione di merito della tematica, laddove si sostiene l’assenza del periculum
a fronte della intenzione del ricorrente di non proseguire opere abusive bensì di ripristinare solo funzionalmente l’immobile abusivo.
Incorrendo, per giunta, su tale ultimo punto, in un palese errore di diritto, atteso che rispetto ad un’opera abusiva non è dato distinguere tra prosecuzione abusiva della stessa ed interventi – ritenuti leciti – di ripristino funzionale, in qua sussiste solo l’unico e unitario principio per cui qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorchè l’abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell’attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio; ne consegue che, allorchè l’opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive, il proprietario non acquista il diritto ricostruirla o di ristrutturarla o manutenerla senza titolo abilitativo, giacch anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (Sez. 3 – n. 30673 del 24/06/2021 Rv. 282162 – 01; Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016 Rv. 267582 01).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 17/04/2024.