Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41179 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41179 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/2/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 febbraio 2025 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione proposta da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 10 ottobre 2023 del Tribunale di Napoli, con la quale lo stesso COGNOME era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e condannato alla pena di cinque mesi di arresto e 8.000,00 euro di ammenda, con la demolizione delle opere abusive.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che lo hanno affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’errata applicazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla ritenuta riferib ricorrente delle violazioni urbanistiche ed edilizie contestate.
La Corte territoriale aveva ritenuto riferibili gli abusi al ricorrente considerazione del possesso da parte sua delle chiavi di accesso al locale abusivo, consegnate alla polizia giudiziaria, e di quanto dichiarato da un vicino di casa, che aveva attribuito l’utilizzo del locale abusivo al ricorrente, pur trattandosi elementi insufficienti ad attribuire la realizzazione delle opere al ricorrente, ch era, in definitiva, stata desunta dalla sola disponibilità delle stesse.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’errata applicazione degli artt. 59 I. 689/81 e 545-bis cod. proc. pen. e un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa al diniego della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, giustificata con le condizioni patrimoniali e finanziarie del ricorrente, ossia con la sua insolvibilit senza seguire il procedimento stabilito dall’art. 545-bis cod. proc. pen., in quan la pena comminata era, astrattamente, sostituibile.
Il AVV_NOTAIO Generale ha concluso sollecitando la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando il contenuto non consentito delle doglianze formulate con il primo motivo, volte a censurare un accertamento di fatto compiuto in modo non illogico dai giudici di merito sulla base di una pluralità di elementi dimostrativi della riferibilità al ricorrente della realizzazione degli abu e l’ammissibilità della anticipazione del giudizio di inammissibilità della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria di specie corrispondente in presenza di elementi di fatto sulla base dei quali sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Va, in premessa, rammentato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04), cosicché risultano inammissibili le censure sollevate dal ricorrente con il primo motivo nella parte in cui è stata denunciata la violazione di disposizioni di legge processuale con riferimento alla valutazione degli elementi indiziari, nella prospettiva della erroneità della attribuzione della realizzazion delle opere abusive al ricorrente.
Quanto al vizio di motivazione lamentato sul medesimo punto della decisione impugnata, per l’illogicità delle valutazioni compiute dai giudici di merito, va osservato che mediante tale censura si tende, in realtà, a conseguire una rivisitazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di conseguirne una diversa lettura, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che, però è concorde e non manifestamente illogica, e, quindi, non è suscettibile di riconsiderazione sul piano dell’apprezzamento delle prove e delle valutazioni di merito.
Va premesso, in termini generali, che la responsabilità del proprietario per la realizzazione di un manufatto abusivo deve essere ricostruita sulla base di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili certamente anche dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dal suo interesse specifico al realizzazione della costruzione ivi esistente, pure allo stesso appartenente in virtù della disciplina civilistica dell’accessione (Sez. 3, n. 35376 del 24/05/2007, COGNOME, Rv. 237405 – 01, che ha anche spiegato che in tal caso l’affermazione della responsabilità del proprietario può essere affermata in mancanza di ogni altra contraria risultanza probatoria; v. anche Sez. 3, n. 38492 del 19/05/2016, COGNOME, Rv. 268014 – 01, e Sez. 3, n. 39400 del 21/03/2013, COGNOME, Rv. 257676 – 01).
Ora, nel caso in esame la responsabilità del ricorrente è stata ravvisata valutando in modo razionale una serie di elementi indiziari considerati dimostrativi della realizzazione delle opere abusive da parte del ricorrente, costituiti dalla disponibilità del vano abusivo da parte dell’imputato, che ne aveva anche le chiavi,
e che è adiacente all’abitazione occupata dal ricorrente medesimo, e da quanto dichiarato dal teste COGNOME, vicino di casa e amico dell’imputato, che ne ha attribuito la realizzazione a quest’ultimo: sulla base di questi univoci elementi indiziari i giudici di merito hanno attribuito, in modo non manifestamente illogico e sulla base del ricordato orientamento ermeneutico, la realizzazione degli abusi al ricorrente, che, come osservato, attraverso la deduzione di un insussistente e neppure illustrato vizio di motivazione, propone, in realtà, una non consentita rilettura dei medesimi elementi, da contrapporre a quella dei giudici di merito (che è concorde, univoca e scevra da illogicità manifeste), con la conseguente inammissibilità delle censure dallo stesso proposte con il primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo, relativo al diniego della sostituzione della pena detentiva, è manifestamente infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha, al riguardo chiarito che, pur potendo beneficiare della sostituzione colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, il giudice può respingerne la richiesta nel caso in cui, in base a elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse Leme, Rv. 286318 – 01; Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, COGNOME, Rv. 283954 – 01).
Nel caso in esame la Corte d’appello ha evidenziato, anche a questo proposto in modo non certamente illogico, tantomeno manifestamente, i plurimi e convergenti elementi dimostrativi della insolvibilità dell’imputato, costituiti dal mancanza di fonti lecite di reddito, dallo stato di detenzione, dai numerosi precedenti per gravi reati in materia di stupefacenti, e tali considerazioni, idonee a giustificare detta valutazione di insolvibilità posta a fondamento del diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria di specie corrispondente, sono state censurate esclusivamente sul piano delle valutazioni di merito e della portata dimostrativa di detti elementi indiziari, dunque, nuovamente, in modo non consentito nel giudizio di legittimità.
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza di entrambi i motivi ai quali è stato affidato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché, tenuto conto dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12/11/2025