Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38734 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38734 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 dicembre 2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Napoli in data 2 dicembre 2022, con la quale NOME COGNOME è stata condannata alla pena di mesi tre di arresto ed euro novemila di ammenda per il reato di cui all’art. 44, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001. L’imputazione concerne realizzazione di una serie di opere edilizie in assenza di permesso di costruire, in prosieguo rispetto a manufatti già oggetto di un precedente sequestro, consistenti nell’ultimazione di un’unità abitativa di 80 mq, la creazione di un cucinotto esterno, di una tettoia in legno e del copertura di una rampa di scale, il tutto accertato in Napoli sino al 22 luglio 2020.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, tramite il difensore, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La difesa sostiene che la
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Corte territoriale avrebbe omesso di valutare un elemento di prova decisivo, travisando le risultanze probatorie. In particolare, si fa riferimento alla testimonianza dell’age verbalizzante, il quale avrebbe dichiarato che il manufatto di 80 mq era abitato da un altro nucleo familiare e non da COGNOME, e di non aver personalmente accertato il titolo di proprietà durante il suo intervento. Secondo la ricorrente, tali elementi, unitamente alla giurisprudenza che esclude una responsabilità automatica del proprietario non committente, porrebbero in dubbio l’attribuzione delle opere all’imputata, non essendo emerso un suo contributo soggettivo effettivo alla realizzazione dell’abuso.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c.p per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente evidenzia che, durante l’esame testimoniale, l’agente di P.G. avrebbe fatto riferimento a rilievi Google Earth dai quali emergerebbe la presenza di una delle opere abusive (la tettoia) già in un periodo compreso tra giugno 2016 e agosto 2017. Tale riscontro oggettivo collocherebbe la commissione del reato in un’epoca ampiamente anteriore all’accertamento, determinando il decorso del termine di prescrizione prima dell’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio del 17 novembre 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è articolato in motivi non consentiti in sede di legittimità o manifestame infondati.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si risolve in una richiesta di rivalutazio del compendio probatorio- o meglio di solo alcune delle prove valorizzate dai giudici di merito preclusa in sede di legittimità.
La Corte d’appello, aderendo alla ricostruzione del Tribunale, ha fornito una motivazione logica e coerente, esente da vizi manifesti, in ordine alla riferibilità delle opere abu all’imputata.
I giudici di merito hanno fondato il proprio convincimento su una pluralità di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti: la qualità di proprietaria dell’immobile, la residenza in la presenza di COGNOME durante l’accertamento della Polizia Locale e la circostanza che le nuove opere fossero state realizzate in ampliamento e completamento di un manufatto appartenente alla predetta, già precedentemente sequestrato per abusivismo edilizio.
La Corte territoriale ha specificamente affrontato le argomentazioni difensive, oggi riproposte, ritenendole non idonee a scalfire il quadro probatorio. In particolare, h correttamente osservato che: “Non vi è dubbio sulla riferibilità delle opere all’imputata la qual proprietaria dell’immobile, è stata rinvenuta sui luoghi all’atto dell’accertamento, sicché evident che i lavori in questione non si erano avuti a sua insaputa. L’appellante, d’altro canto, non ha neanche indicato quali sarebbero gli elementi dai quali desumere, sulla scorta degli atti, la riferibilità ad altri soggetti, diversi da essa proprietaria, delle opere in questione…”.
La circostanza che l’unità abitativa fosse occupata da un altro nucleo familiare non esclude, di per sé, la responsabilità della proprietaria-committente, potendo tale situazione rappresentare proprio il fine ultimo dell’intervento abusivo. Allo stesso modo, il fatto che l’agente COGNOME abbia personalmente verificato il titolo di proprietà durante l’ultimo accesso è irrilevante, avend egli stesso precisato che “il dato era stato accertato dai colleghi che precedentemente fecero i primi sequestri”.
Le censure difensive, quindi, non denunciano un vizio di legittimità ma propongono una lettura alternativa e più favorevole delle medesime risultanze istruttorie, correttamente valutat dai giudici di merito, sollecitando questa Corte a un nuovo giudizio di fatto che non le compete.
Devono, pertanto, essere richiamati gli incontrastati orientamenti di questa Corte, da lungo tempo consolidati ( Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Kurzeja, Rv. 210658 – 01) secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragio dell’espressa previsione normativa dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, non potendo risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in termini più favorevoli per il ricorrente, magari altr logici ma comunque significativamente diversi (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205621). Va infatti ancora una volta chiarito che il controllo di legittimità concerne il rapporto motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria ad essa sottesa, che, in quanto riservata al giudice dì merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Il vizio di cui all’art. 606, co 1, lett. e), c.p.p., in altri termini, è ravvisabile solo quando il tessuto argonnentati provvedimento presenti fratture logiche insanabili, tali da renderlo palesemente viziato da irrazionalità o basato su premesse fattuali inesistenti o travisate, così da collidere con il modo ragionare comune, quasi sorprendendo il lettore per la sua insensatezza, ma non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa, per quanto plausibile, del materiale probatorio. Esula dai poteri della Cassazione, relativamente al controllo della motivazione del provvedimento impugnato, quello di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito a (Sez. 6, 27429 del 4/7/2006, COGNOME, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, COGNOME, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte d’Appello ha correttamente applicato i principi che regolano la natura permanente del reato edilizio e la decorrenza della prescrizione.
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Come ribadito nella sentenza impugnata, il reato di costruzione abusiva ha natura permanente e la sua consumazione si protrae per tutta la durata dei lavori, cessando solo con l’ultimazione dell’opera, con la desistenza volontaria, con la sentenza di primo grado o con il sequestro del manufatto.
Nel caso di specie, la sentenza dà atto, richiamando la motivazione del Tribunale, che a tal fine aveva valorizzato quanto dichiarato dagli agenti di PG, che l’ultimazione delle opere era avvenuta “a distanza di pochi mesi prima” dal sopralluogo effettuato dagli agenti accertatori il 4 luglio 202t, che aveva anche determinato il sequestro delle opere.
Il tentativo della difesa di retrodatare la consumazione del reato sulla base di un riliev Google Earth relativo a una sola delle opere contestate (la tettoia) è inammissibile. In primo luogo, l’imputazione riguarda un complesso di interventi, tra cui l’ultimazione e la rifinitura un’unità abitativa, opere che per loro natura estendono la durata della permanenza sino al loro completamento finale ( fra le tante Sez. 3, n. 30147 del 19/04/2017, COGNOME, Rv. 270256; Sez. 3, n. 15442 del 26/11/2014, dep. 2015, Prevosto, Rv. 263339 – 01). In secondo luogo, la valutazione della datazione delle opere sulla base di plurimi elementi (dichiarazioni testimoniali stato dei luoghi, rilievi fotografici) costituisce un accertamento fattuale. Il ricorrente si li isolare un singolo elemento (il rilievo Google), contrapponendolo alla valutazione complessiva operata dai giudici di merito, senza dimostrare la manifesta illogicità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente sopporti le spese del grado e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/10/2025