Abuso Edilizio e Ricorso in Cassazione: Quando le Doglianze sui Fatti Portano all’Inammissibilità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale del processo penale in materia di abuso edilizio: i limiti del ricorso per cassazione. Con l’ordinanza in esame, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Le censure che si limitano a contestare la valutazione delle prove, senza evidenziare vizi logici o giuridici, sono destinate all’inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso: La Costruzione Illegale
Il caso trae origine da una condanna per illeciti edilizi emessa nei confronti della proprietaria di un’area. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la ricorrente aveva acquistato la proprietà del terreno nell’ottobre di un determinato anno. Le indagini avevano accertato che, fino all’agosto dello stesso anno, sull’area non erano presenti opere abusive. La comparsa di tali opere in un lasso di tempo così breve e immediatamente successivo all’acquisizione della proprietà è stato l’elemento chiave per l’attribuzione della responsabilità.
La Decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la condanna di primo grado, ritenendo provata la riconducibilità delle opere abusive alla nuova proprietaria. Il ragionamento dei giudici si basava su una deduzione logica: essendo la nuova proprietaria l’unica persona ad avere un interesse concreto all’edificazione su quel terreno, doveva essere considerata la committente dei lavori illegali. La sentenza impugnata aveva quindi rigettato le argomentazioni difensive, considerandole non sufficienti a scalfire questo quadro probatorio.
L’inammissibilità del ricorso per abuso edilizio
Contro la sentenza d’appello, l’imputata ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e l’erronea applicazione della normativa urbanistica (d.P.R. 380/2001). Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato come le censure proposte non fossero altro che “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, la ricorrente non contestava un errore nell’applicazione della legge, ma tentava di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, un’operazione preclusa nel giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 37793/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno spiegato che il ricorso era meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione ritenuta non manifestamente illogica. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito se la motivazione della sentenza impugnata è coerente e logica.
Nel caso specifico, la deduzione della Corte d’Appello – secondo cui la persona che acquista un terreno e poco dopo vi realizza un’opera è, in assenza di prove contrarie, la responsabile dell’abuso – è stata considerata un apprezzamento di fatto logico e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità. L’assenza di un’evidente illogicità nel ragionamento del giudice di secondo grado ha reso il ricorso inattaccabile. Di conseguenza, stante l’inammissibilità e l’assenza di una causa di non colpevolezza nella sua proposizione, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa decisione sottolinea un’importante lezione per chi intende impugnare una sentenza di condanna in Cassazione, specialmente in materie tecniche come l’abuso edilizio. È essenziale che il ricorso si concentri su questioni di diritto: l’errata interpretazione di una norma, la violazione di una legge processuale o un vizio di motivazione palese e macroscopico. Tentare di rimettere in discussione l’interpretazione delle prove data dai giudici di primo e secondo grado è una strategia destinata al fallimento e comporta, oltre alla conferma della condanna, l’aggiunta di ulteriori sanzioni economiche. Il ruolo della Cassazione è quello di garante della legge, non di giudice dei fatti.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su mere critiche alla valutazione dei fatti e delle prove operata dai giudici di merito, senza sollevare reali questioni di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. La Cassazione non può riesaminare i fatti.
Come è stata determinata la responsabilità della ricorrente per l’abuso edilizio?
La sua responsabilità è stata dedotta logicamente dal fatto che aveva acquistato la proprietà dell’area poco prima che le opere abusive venissero realizzate e, secondo i giudici, era l’unica persona ad avere un interesse diretto a tale edificazione.
Quali sono state le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in caso di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37793 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37793 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOMECOGNOME che deduce il vizio motivazione e l’erronea applicazione degli artt. 10, 44, 83, 95 d.P.R. n. 3 2001 in relazione all’affermazione della penale responsabilità, è inammiss perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, fungi dall’evide profili di illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugNOME, atteng invece, alla valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedott travisamento, ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con apprezzamento di merito non manifestamente illogico -e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte d’appello ribadito la riconducibili ricorrente delle opere abusive sul rilevo che la RAGIONE_SOCIALE aveva acquisi proprietà dell’area nell’ottobre 2019 e che non risultavano realizzate opere a sino all’agosto del medesimo anno, da ciò logicamente desumendo che tali oper siano state commissionate dall’imputata, l’unica che, peraltro, aveva un inter tale edificazione;
letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che, nel richiamarsi ai m di ricorso, non contiene elementi di sostanziale novità;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. p ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorren pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.