Abuso edilizio grave: La Cassazione chiarisce i limiti della non punibilità
In materia edilizia, la linea di demarcazione tra una piccola irregolarità e un reato grave è spesso oggetto di dibattito legale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha tracciato un confine netto, stabilendo che un abuso edilizio grave, caratterizzato da dimensioni notevoli e realizzato in aree protette, non può beneficiare di sconti di pena come la non punibilità per tenuità del fatto o le attenuanti generiche. Questa pronuncia ribadisce la tolleranza zero verso chi viola deliberatamente le normative urbanistiche, paesaggistiche e antisismiche.
I Fatti del Caso: Una Costruzione Illegale di Notevoli Dimensioni
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato da un privato cittadino contro una sentenza di condanna della Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile della realizzazione di un’opera edile abusiva di considerevole entità. Nello specifico, si trattava di una struttura in cemento armato, sviluppata su diverse elevazioni, costruita senza alcun progetto esecutivo né la direzione di un tecnico abilitato. A rendere la vicenda ancora più grave erano due fattori cruciali: l’edificio sorgeva in una zona sismica e in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, dove le regole costruttive sono estremamente severe per tutelare la sicurezza pubblica e il patrimonio ambientale.
Le Doglianze del Ricorrente e i Motivi del Ricorso
Di fronte alla condanna, il ricorrente aveva basato il suo appello in Cassazione su due principali argomenti giuridici. In primo luogo, invocava l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità quando l’offesa è di “particolare tenuità”. A suo dire, il fatto contestato rientrava in questa categoria. In secondo luogo, chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, che avrebbero comportato una riduzione della pena.
L’Analisi della Corte di Cassazione: Perché l’abuso edilizio grave non merita sconti
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno confermato la valutazione già espressa dalla Corte di merito, ritenendola logica e non censurabile.
Per quanto riguarda la non punibilità, la Corte ha sottolineato che l’entità dell’opera abusiva era tale da escludere a priori qualsiasi concetto di “tenuità”. La costruzione di una grande struttura in cemento armato in spregio alla normativa paesaggistica e antisismica non può essere considerata un’offesa lieve. Al contrario, rappresenta una violazione grave e pericolosa.
Anche la richiesta di attenuanti generiche è stata respinta. I giudici hanno evidenziato non solo l’assenza di elementi positivi a favore del ricorrente, ma anche la presenza di un elemento ostativo di grande peso: la “particolare intensità del dolo”. La condotta dell’imputato, che ha agito senza alcun permesso e in totale disprezzo dei vincoli, è stata interpretata come espressione di una volontà criminale intensa e deliberata, incompatibile con qualsiasi forma di clemenza.
le motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio di coerenza e rigore. I giudici hanno ritenuto che l’apprezzamento dei fatti compiuto dalla Corte d’Appello fosse immune da vizi logici e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità. L’inammissibilità del ricorso deriva dalla sua incapacità di mettere in discussione le solide fondamenta della condanna. La gravità oggettiva dell’abuso, unita all’intensità dell’intenzione soggettiva, ha creato una barriera insormontabile all’applicazione di qualsiasi beneficio penale.
le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza invia un messaggio chiaro: chi commette un abuso edilizio grave, specialmente in zone vulnerabili come quelle sismiche o paesaggisticamente protette, non può sperare in facili sconti di pena. La valutazione del giudice terrà conto non solo delle dimensioni dell’opera, ma anche del grado di consapevolezza e volontà nel violare la legge. Un dolo intenso, manifestato dalla totale assenza di permessi e dalla deliberata violazione di molteplici normative, diventa un fattore determinante per escludere le attenuanti. Infine, la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria per il ricorso inammissibile serve da deterrente contro impugnazioni pretestuose, che mirano solo a ritardare l’esecuzione della pena.
Quando un abuso edilizio può essere considerato di ‘particolare tenuità’ ai sensi dell’art. 131-bis c.p.?
Secondo questa ordinanza, un abuso edilizio non può essere considerato di ‘particolare tenuità’ quando riguarda opere di considerevoli dimensioni, come una struttura in cemento armato su più livelli, specialmente se realizzate in violazione della normativa antisismica e paesaggistica.
La particolare intensità del dolo può impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, la Corte ha confermato che la ‘particolare intensità del dolo’, ossia una forte e deliberata volontà di commettere il reato, è un elemento ostativo che giustifica pienamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel proporre l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37800 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37800 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERRASINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis (primo motivo) e all’a 62 -bis cod. pen. (secondo motivo), è inammissibile perché generico e, comunque, perché manifestamente infondato, avendo la Corte di merito escluso, con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico – e quindi non censurabile in sede di legittimità -, la sussistenza dei presupposti integranti sia l’invocata causa d non punibilità, alla luce dell’entità dell’opera abusivamente realizzata in spregio all normativa paesaggisti’e antisismica, trattandosi di una struttura in cemento armato di considerevoli dimensioni e su diverse elevazioni, edificata in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza di qualsivoglia progetto esecutivo e senza la direzione di un soggetto a ciò abilitato; sia le circostanze attenuant generiche, stante l’assenza di elementi valutabili a tal fine e considerando, quale elemento ritenuto comunque ostativo, la particolare intensità del dolo (cfr. p. 3 della sentenza impugnata);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., no ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.