Abuso Edilizio Grave: Quando la “Non Consapevolezza” Non Scusa
L’ordinanza in esame affronta un caso di abuso edilizio grave, fornendo chiarimenti cruciali sul valore dell’elemento soggettivo del reato, specialmente quando le opere illegali sono di dimensioni imponenti. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per tre persone, ritenendo del tutto inverosimile la loro pretesa di non essere a conoscenza dell’illegalità, data la vastità dei lavori realizzati in totale difformità dal permesso di costruire. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: di fronte a un’evidenza schiacciante, la scusa dell’ignoranza non regge.
I Fatti del Processo: Un Ampliamento Fuori Misura
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e confermata in Appello nei confronti di tre soggetti per una serie di reati edilizi. Gli imputati avevano realizzato opere che andavano ben oltre il permesso di costruire ottenuto nel 2007. Nello specifico, le costruzioni abusive includevano un’aggiunta di volumetria con struttura in cemento armato di ben 112 metri cubi e, soprattutto, un piano interrato che si estendeva per 500 metri quadrati. La sproporzione tra quanto autorizzato e quanto effettivamente costruito era tale da rendere l’abuso palese e di notevole entità.
La Difesa degli Imputati e il Ricorso in Cassazione
Di fronte alla Corte di Cassazione, i tre ricorrenti hanno basato la loro difesa su un unico motivo: la presunta assenza dell’elemento soggettivo del reato. Hanno sostenuto che la Corte d’Appello avesse errato nel confermare il giudizio di colpevolezza, in quanto non sarebbe stata provata la loro consapevolezza e volontà di commettere l’illecito. In sostanza, hanno cercato di sostenere di non essersi resi conto che le opere realizzate eccedessero in modo così macroscopico i limiti del permesso edilizio.
Le Motivazioni della Cassazione sull’Abuso Edilizio Grave
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente il ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Le motivazioni della Corte sono chiare e si articolano su più punti.
In primo luogo, il ricorso è stato considerato una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. La sentenza impugnata aveva infatti già sottolineato come fosse ‘affatto non verosimile’ che i tre soggetti, direttamente interessati all’esecuzione dei lavori, potessero ignorare la macroscopica difformità delle opere.
In secondo luogo, la Corte Suprema ha evidenziato che la valutazione sull’elemento soggettivo, operata dai giudici di merito, era basata su considerazioni logiche e razionali. La vastità dell’abuso (un piano interrato di 500 mq e un ampliamento di 112 mc) costituiva di per sé una prova schiacciante, rendendo la condotta degli imputati qualificabile, quantomeno, come gravemente colposa. Non si trattava di una piccola difformità, ma di un’opera imponente la cui illegalità non poteva passare inosservata.
Infine, la Cassazione ha ribadito la natura del proprio giudizio: un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta immune da vizi, mentre gli argomenti difensivi sono stati considerati semplici ‘differenti apprezzamenti di merito’, non ammissibili in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha reso definitiva la condanna a carico dei ricorrenti. Oltre a ciò, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione rappresenta un importante monito: in materia di abuso edilizio grave, l’entità e l’evidenza delle opere illegali possono essere sufficienti a dimostrare l’elemento soggettivo del reato, rendendo vana ogni giustificazione basata sulla presunta ignoranza o disattenzione.
In caso di un abuso edilizio di grandi dimensioni, è possibile difendersi sostenendo di non essere a conoscenza dell’illegalità?
No. Secondo la Corte, per un abuso edilizio grave e di dimensioni consistenti (in questo caso, un ampliamento di 112 metri cubi e un interrato di 500 mq), non è verosimile che i soggetti interessati all’esecuzione non fossero a conoscenza della totale difformità rispetto al permesso di costruire. Tale condotta viene considerata gravemente colposa.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta due conseguenze principali: la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, fissata in questo caso in tremila euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No. Il giudizio della Corte di Cassazione è un ‘giudizio di legittimità’. Ciò significa che non può valutare nuovamente i fatti o le prove (apprezzamenti di merito), ma si limita a controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza precedente sia logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2727 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2727 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a GIAVENO il DATA_NASCITA NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA NOME nato a GIAVENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 18 di 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Torino il 3 febbraio 2022, con quale NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati alla pena di giustizia, in quanto ritenuti colpevoli dei reati di cui agli art. 44, lett. b) e c) art. 93, 94, 95 (capo B), art. 64, commi 2, 3 e 4, e 71 (capo C), art. 65 e 72 (capo D) del d.P. 380 del 2001; fatti accertati in Giaverno il 23 agosto 2018.
Osservato che l’unico motivo del comune ricorso, con il quale si censura, sotto il duplice motivo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la conferma del giudizio di colpevolezza deg imputati con particolare riferimento alla valutazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo è manifestamente infondato, in quanto si risolve nella riproposizione di un tema che ha già trovato adeguate risposte nella sentenza impugnata, nella quale (pag. 5) è stato sottolineato come non fosse affatto verosimile che i tre soggetti interessati all’esecuzione delle opere no fossero a conoscenza del fatto che gli interventi realizzati, in ragione delle loro dimensi consistenti (la volumetria aggiuntiva, con struttura laterocementizia, era di 112 metri cubi e piano interrato copriva 500 metri quadrati), esulassero del tutto dal perimetro del permesso di costruire del 2007, per cui la condotta degli imputati è stata ritenuta gravemente colposa.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti nel giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 settembre 2025.