Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43227 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43227 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Nociglia il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato in Svizzera il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 13-06-2022 della Corte di appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
Con sentenza del 13 giugno 2022, la Corte di appello di Lecce confermava la decisione emessa dal Tribunale di Lecce del 12 novembre 2019, con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati alla pena, condizionalmente sospesa solo per COGNOME, di mesi 1 di arresto e 10.000 euro di ammenda ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato previsto dall’art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001, a loro contestato perché, in concorso tra loro, COGNOME quale legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“, proprietaria dell’area e COGNOME quale legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE“, usuaria del corpo di fabbrica esistente sulla zona, realizzavano, in assenza di ogni titolo abilitativo, un manufatto di circa 16 metri per 29 metri di lunghezza, con altezza media di 5 metri, nonché un ulteriore manufatto annesso al corpo di fabbrica principale, delle dimensioni di 6,8 metri di lunghezza, 8,2 metri di larghezza e altezza media di 5 metri, risultando entrambi i manufatti costituiti da strutture portanti in ferro, ancorate al terreno tamponate e coperte con lastre di lamiera grecata; fatti accertati in San Cassiano fino al 16 aprile 2018.
Avverso la sentenza della Corte di appello salentina, COGNOME e COGNOME, tramite il loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo, è stata dedotta la violazione degli art. 546 e 547 cod. proc. pen., rilevandosi che, nel dispositivo della sentenza impugnata, la Corte di appello ha richiamato la pronuncia emessa dal Tribunale di Brindisi il 9 gennaio 2020 a carico di tale NOME COGNOME, non avendo tale pronuncia nulla a che vedere con l’odierna vicenda processuale, essendovi un palese contrasto con la motivazione.
Con il secondo motivo, la difesa contesta la mancata declaratoria di estinzione dei reato per prescrizione, osservando che due dei manufatti oggetto del presunto abuso sono stati realizzati nel 2016, risalendo le fatture relative all’acquisto dei materiali al 30 giugno 2012 e al 29 novembre 2014, risultando inoltre dalle ortofoto che le strutture in esame erano già esistenti nel 2016.
Con il terzo motivo, oggetto di doglianza, sotto il profilo della inosservanza della legge penale, è il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., non avendo la Corte di appello tenuto conto né della esiguità del pericolo e del danno, né della occasionalità della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
A ricorsi sono inammissibili, perché manifestamente infondati.
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Iniziando dal primo motivo, occorre innanzitutto evidenziare che, dalla disamina degli atti processuali, consentita dal tenore dell’eccezione sollevata, risulta che, nel dispositivo letto in udienza, non si ravvisa alcuna criticità, essendo in essa chiaramente specificato che la sentenza confermata dalla Corte di appello era quella emessa dal Tribunale di Lecce il 12 novembre 2019 nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, per cui l’errore riguarda solo il dispositivo riportato nella motivazione della sentenza, in cui effettivamente · la decisione confermata è stata indicata in quella resa dal Tribunale di Brindisi in data 9 gennaio 2020 nei confronti di tale NOME COGNOME, dovendosi evidenziare che la parte motiva della sentenza è tuttavia chiaramente riferita alla decisione resa il 12 novembre 2019 dal Tribunale di Lecce a carico di COGNOME e COGNOME. Ora, ribadito che il contrasto è solo tra dispositivo letto in udienza e dispositivo trascritto nella sentenza e precisato che, in ogni caso, la discrasia riguarda non il tipo di decisione assunta, ovvero la conferma della pronuncia di primo grado, ma solo l’oggetto della sentenza confermata, deve osservarsi che nel caso di specie non è configurabile alcuna nullità, dovendosi richiamare la costante e condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n.· 4969 del 01/12/2022, dep. 2023, Rv. 284053, Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Rv. 269852, Sez. 5, n. 17696 del 18/02/2009, Ry. 243615, Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, dep. 2009, Rv. 242258 e Sez. 4, n. 10588 del 14/02/2006, Rv. 233539), secondo cui la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale, procedimento che, stante la inammissibilità del ricorso, dovrà essere attivato presso la Corte territoriale, in forza della previsione di cui all’art. 130, comma 1, cod. proc. pen.
Anche il secondo motivo è inammissibile, posto che, come risulta dalla disamina dell’atto di appello, il tema specifico dell’eventuale retrodatazione delle opere abusive non fu devoluto alla Corte territoriale, per cui la questione non può essere sottoposta per la prima volta in sede di legittimità (cfr. in proposito Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632), e ciò senza considerare la pur palese genericità della doglianza difensiva, le cui affermazioni circa la risalenza delle opere sono rimaste meramente assertive, non essendo state adeguatamente documentate le circostanze fattuali evocate sul punto.
Passando infine al terzo motivo, deve rilevarsi anche il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. non presenta alcuna criticità. Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 55107 dell’08/11/2018, Rv. 274647 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), secondo cui, ai fini dell’applicabilità della causa di
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 comma primo cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Tanto premesso, deve osservarsi che la Corte di appello non ha riconosciuto la causa di non punibilità invocata dalla difesa con argomenti razionali, rimarcando al riguardo (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata) il fatto che le opere abusive non possono essere considerate minimali, avuto riguardo non solo alle loro dimensioni, ma.anche alla circostanza che le stesse sono stabilmente destinate allo svolgimento dell’attività dell’opificio, a ciò essendo stato aggiunto il rilievo che i manufatti abusivi non erano stati ancora integralmente rimossi.
Non vi è dunque spazio anche in tal caso per l’accoglimento delle censure difensive, che prospettano un differente apprezzamento di merito, non consentito in questa sede a fronte di un apparato motivazionale non illogico.
In conclusione, i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME e COGNOME devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata
in vi a equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/09/2023