Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31227 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31227 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Laureana Cilento il 29/05/1952
avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d’appello di Salerno
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni della pubblica accusa, i quali sarebbero stati apoditticamente ritenuti attendibili dalla Corte territoriale sulla sola base della loro qualifica professionale: in primis, è formulato in termini non consentiti in questa sede poiché finalizzato a ottenere, mediante doglianze già motivatamente respinte in appello, una nuova ricostruzione dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza ed attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, preclusi a sindacato di questa Corte, che, per espressa volontà del legislatore, non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi; in secundis, è manifestamente infondato, dovendosi a tale proposito ribadire l’orientamento – già adeguatamente valorizzato dalla Corte territoriale – che, in tema di prova testimoniale, considera inapplicabile il divieto di esprimere apprezzamenti personali quando «il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta
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percezione sensoriale e inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l’apprezzamento diventa inscindibile dal fatto» (Sez. 5, n. 38221 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241312. Si veda anche, tra le altre, Sez. 5, n. 42634 del 29/09/2004, Connberlato, Rv. 230330);
osservato che il secondo motivo di ricorso, volto a contestare il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 131-bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scandito da una specifica analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si considerino, in particolare, le pagg. 8-10 dell’impugnata sentenza sui motivi ostativi alla concessione dell’invocato beneficio, tenuto conto anche della realizzazione dell’opera su uno spazio sottoposto a vincolo sismico e della mancata rimozione della stessa da parte del ricorrente dopo la consumazione del reato);
che il diniego della suddetta causa di esclusione della punibilità è stato motivato dal giudice di merito anche alla luce del richiamato orientamento di questa Corte secondo cui, per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in caso di violazione urbanistica e paesaggistica, la consistenza dell’intervento abusivo data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive – non è l’unico elemento suscettibile di valutazione, rilevando altresì «elementi quali, ad esempio, la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l’impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell’intervento» (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 266586);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.