Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31227 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31227 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Laureana Cilento il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d’appello di Salerno
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni della pubblica accusa, i quali sarebbero stati apoditticamente ritenuti attendibili dalla Corte territoriale sulla sola base della loro qualifica professionale: in primis, è formulato in termini non consentiti in questa sede poiché finalizzato a ottenere, mediante doglianze già motivatamente respinte in appello, una nuova ricostruzione dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza ed attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, preclusi a sindacato di questa Corte, che, per espressa volontà del legislatore, non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi; in secundis, è manifestamente infondato, dovendosi a tale proposito ribadire l’orientamento – già adeguatamente valorizzato dalla Corte territoriale – che, in tema di prova testimoniale, considera inapplicabile il divieto di esprimere apprezzamenti personali quando «il testimone sia una persona particolarmente qualificata, che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta
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percezione sensoriale e inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l’apprezzamento diventa inscindibile dal fatto» (Sez. 5, n. 38221 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241312. Si veda anche, tra le altre, Sez. 5, n. 42634 del 29/09/2004, Connberlato, Rv. 230330);
osservato che il secondo motivo di ricorso, volto a contestare il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 131-bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scandito da una specifica analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si considerino, in particolare, le pagg. 8-10 dell’impugnata sentenza sui motivi ostativi alla concessione dell’invocato beneficio, tenuto conto anche della realizzazione dell’opera su uno spazio sottoposto a vincolo sismico e della mancata rimozione della stessa da parte del ricorrente dopo la consumazione del reato);
che il diniego della suddetta causa di esclusione della punibilità è stato motivato dal giudice di merito anche alla luce del richiamato orientamento di questa Corte secondo cui, per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in caso di violazione urbanistica e paesaggistica, la consistenza dell’intervento abusivo data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive – non è l’unico elemento suscettibile di valutazione, rilevando altresì «elementi quali, ad esempio, la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l’impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell’intervento» (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 266586);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.