Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39479 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39479 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MATERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il P .ubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla memoria e conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
udito il difensore
AVV_NOTAIO chiede l’accoglimento dei motivi, in subordine l’annullamento per prescrizione.
Deposituta in Cancelleria
Oggi,
28 OTT, 21324
NOME
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza ìn epìgrafe ìndica con la quale la Corte di appello di Potenza l’ha condannata alla pena di mesi quattro di ar e euro 8000,00 di ammenda per I reati di cui aWart. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001, per a realizzato, in un’area dì sua proprietà sottoposta a víncolo idrogeologico e in difformità elaboratí allegati alla SCIA, una tettoia in ferro all’interno della quale erano insta baracche di lamiera ìn ferro, e per aver realizzato opere di scavo e di apporto di materiale e successivo livellamento nonché pavimentazione della superficie con cemento e materiale bìtuminoso.
2.1. La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione dí tegge in ordine affermazione della responsabilità, in quanto dalle rìsultanze ístruttorie acquisite non e alcuna prova che ella, nella qualità di proprietaria dell’area in oggetto, sia l’autrice degli abusì edilìzì contestati ivi realizzati, e considerato che alcunì manufatti (tettoia me baracche) erano funzionali all’attívità di cantiere svolta daffa società RAGIONE_SOCIALE, rappresentante legale suo figlio, a cui ìl terreno era stato concesso in uso gratuìto. Evi peraltro, la precarietà della struttura, consistente in baracche e in una tettoia, tratt opere non aderenti al suolo e comunque facìlmente rimovibilì, installate al fìne di sopperí esigenze temporanee del cantiere.
La ricorrente evidenzia, in ordine alla condotta dì scavo del terreno e dí apporto di mate inerte e successivo livellamento, che il títolare della società RAGIONE_SOCIALE dísponeva di autorizza regionale ad effettuare i suddetti movimenti di terra, valida fino ad agosto 2015, e che n è alcuna prova che talí movimenti siano proseguiti anche negli anni a seguire come contesta nell’odierno procedimento, e non nel frangente dí tempo in cui era valida l’autorizzaz reginale. Pertanto, il giudice a quo avrebbe dovuto considerare la sussistenza del provvedimento dell’autorità amministrativa emesso da parte Regione Basilicata e analíticamente indícato nell’atto di appello e nel ricorso per cassazione, quantomeno ai fìnì valutazione della buona fede e quindi aì finí della valutazione dell’elemento psícologíco del senza limitarsi a constatare esclusivamente il profilo formale dell’apposizione della firma ricorrente sulla SCA e sulla richiesta di sanatoria.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta difetto e vìzìo di modvazione, non avend la Corte territoriale vagliato í profili di illegittimità evídenziatí con l’atto di appello ed il prìmo motivo clì ricorso per cassazione. ot ,J140 , a4
Il procedimento era stato originariamente alla Sezione Settima di questa Corte.
4.La ricorrente, con memoria difensiva di replica alla rílevata causa di inammissibilità specificatamente richiamato la pag. 8 dell’atto di appello, nonché i motivi nuovi deposita sede di appello, con il quale evídenziava la natura precaria delle opere ritenute abusive cui ha prodotto la sentenza n.380/2022 emessa dal Tribunale dì Matera che ha assolto, relazione al medesimo fatto, il figlio della ricorrente, títolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, che ef
opere dí movímentazione di terra e che aveva installato fe baracche oggetto di contestazio Specifica la ricorrente che la sentenza del Tribunale di Matera è sopravvenuta rispetto ai mo di appello, che ha già acquistato autorità di cosa giudicata al momento della sua allegazione i motivi aggiunti e che è connessa ai motivi proposti con l’impugnazione originaria.
5.11 Procuratore generale in udienza ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compi giudice di legittimità non è quello dí sovrapporre la propria valutazione delle risul processuali a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questí ultimi a esaminato tutti glí elementi a loro disposizione, se abbíano fornito una corretta interpret di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se ab esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazìoni che han giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Cl Rv. 203428). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedime impugnato deve pertanto essere volto a verificare che quest’uftima: a) sia “effettiva”, ov realmente ìdonea a rappresentare le ragioni che il gìudicante ha posto a base delia decis adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenzia argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c sia internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente da antinomie e da insormontab incongruenze tra le sue diverse partì o tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente Incompatibile” con “altri atti del processo”, indicati in termini specifici ed es dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare radic inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 de/ 19/10/2011, Rv. 251516). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1.Nel caso in disamina, l’apparato logico posto a base della sentenza di secondo gra non è esente da vizi, non evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giu di merito siano pervenuti all’asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio i valicare la soglia del ragìonevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria responsabilità. La Corte territoriale si è infatti limitata ad asserire che l’imputata era pr delle particelle di terreno interessate dai lavori abusivi, nonché firmataria della SCIA richiesta di sanatoria ed ha ritenuto inattendibile la prospettazione difensiva relativa all precaria delle opere, pur affermando che l’abuso edilizio è costituito dalla realizzazione capanno destinato al ricovero temporaneo di mezzi necessari per il completamento dei lavori movimentazione di terra, svolti dalla società che aveva in uso gratuito le medesime particell terreno. Sì evidenzia quindi che la prospettazione difensiva era perfettamente in linea c risultanze enucleabili dalla trama motivazionale della pronuncia in disamina, poiché if giudi a quo non mette in dubbio che le opere fossero serventi all’attività di cantiere svolta dal figl
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ricorrente, senza tuttavia confutare tai rilievo v specificamente attraverso un adeguato apparato argomentativo.
Inoltre, la Corte terrítoriale, contraddittoriamente, ha dato atto che l’opera era precedenza abbattuta e poi successivamente ricostruíta, senza tuttavia chiaríre le ragioni qualì non ha rìtenuto che l’opera potesse essere destìnata a soddisfare esigenze temporane precarie, sebbene facilmente amoviblie, e indicare da quali elementi ha inferito che il c panno invece fosse destinato ad un uso definitivo.
Al riguardo, si osserva che la natura precaria delle opere deve ricollegarsi alla intri destinazione materíale dell’opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specif contíngentí e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successíva e sollecita etimina al verfir meno dì tale funzione (Sez.3, n.966 del 26/11/2014, Rv. 261636; Sez. n.5821 del 15/01/2019, Rv. 275697; con riferimento a strutture di carattere stagionale, Sez.3, n.36107 del 30/06/2016, Rv. 267759; Sez.3, n. 22054 del 25/02/2009, Rv. 243710).
Il giudice a qua non ha neppure affrontato la questione relativa alla responsabìlità per l condotta di movimentazione di terra contestata alla rícorrente, alla luce della produz documentale allegata ai motivi di appello e, ín particolare, alla luce del provvedim autorizzatorio della Regione Basilicata che consentiva l’effettuazione dì tali opere fìno all’ 2015, sebbene le questioni della precisa collocazione temporaie della realizzazione delle o di scavo e di apporto di materiale ìnerte e della sussistenza dell’elemento soggettivo fo state sottoposte con i motivi aggiunti ai motivi di appello in termini che non possono tacciarsi di genericità. Il giudice non ha neanche tematízzato il profilo inerente alla traspo o meno alla posizione processuale della imputata delle ragioni a fondamento della assoluzio del coímputato, figlio della ricorrente e titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE, che è stato prosc separato procedimento ínerente i medesimi fattí con la sentenza n.380/2022 del Tribunale Matera.
Sí impone, pertanto, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio all Corte di appello di Salerno.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Saterno.
Così deciso all’udienza del 02/07/2024
il Consiglíere estensore
Il Presi ente