Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43682 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43682 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna il 26 gennaio 2023 nel procedimento penale promosso nei confronti di COGNOME NOMENOME nato a Finale Emilia i! DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a Finale Emilia il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Finale Emilia GLYPHDATA_NASCITA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da! componente NOME COGNOME COGNOME; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata
Letta la memoria trasmessa dalla difesa degli imputati, con la quale è stata chiesta la conferma della sentenza impugnata previa dichiarazione di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Bologna, accogliendo il gravame interposto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Modena che, in esito a giudizio abbreviato, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110, 323 e 353 bis cod. pen, agli stess ascritti, ha mandato assolti gli imputati perché, quanto all’abuso contestato, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e in 1 .elazione all’ipotizzata violazione dell’art 353 bis, perché il fatto non sussiste.
In particolare, con riferimento all’ipotizzato abuso di ufficio’ legato alla ritenuta violazione di un regolamento del Comune di Finale Emilia, relativo alle concessioni in uso di beni patrimoniali e di proprietà del detto ente – violato dagli imputati, tutti dirigenti dell’RAGIONE_SOCIALE, in concorso con il sindaco, l’assessore e il dirigente comunale competenti, separatamente giudicatiperché la detta RAGIONE_SOCIALE avrebbe esercitato la manutenzione dell’omonimo parco e la gestione di un bar ivi allocato sine titulo sino al marzo del 2016), la Corte territoriale ha rimarcato che !a novella apportata dalla legge n. 120 del 2020 di conversione del decreto legge n. 76 del 2020, ha ristretto l’ambito applicativo della fattispecie incriminatrice contestata, espungendo !a violazione delle disposizioni dettate dai regolamenti dai novero delle condotte sanzionabili ai sensi dell’art 323 cod. pen..
Da qui l’aboliti° criminis posta a fondamento della decisione.
Propone ricorso la Procura generale presso la Corte di appello di Bologna e lamenta violazione di legge con riguardo all’ad 323 cod. pen.
Con l’impugnazione si rimarca che il capo di imputazione, oltre alla dedotta violazione del regolamento sopra indicato, contestava agli imputati e ai concorrenti soggetti qualificati, l’accertata situazione di abusivismo edilizio riscontrata all’interno dello spazio pubblico concesso all’RAGIONE_SOCIALE da loro diretta, per avere costruito, senza alcuna autorizzazione, un fabbricato – adibito a cucina e sala riunioni e asservito all’attività della detta RAGIONE_SOCIALE– della cui illiceità i pubbl ufficiali coinvolti dall’imputazione erano pienamente a conoscenza. Aspetto questo integralmente pretermesso dalla Corte del merito nel giungere alla integrale riforma della sentenza di condanna resa n primo grado, così da giustificare i vizi addotti con il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
L’impugnazione contrasta la sentenza di assoluzione resa in appello limitatamente al solo capo relativo all’abuso di ufficio.
2.1. Rispetto a siffatta contestazione, giova evidenziare che, in linea con quanto messo in luce dal ricorso, il capo di imputazione, tra le diverse condotte esposte a sostegno del contestato abuso d’ufficio, faceva riferimento anche all’illecito edilizio descritto in narrativa. Il tutto ricompreso in un più ampi contesto al cui interno venivano complessivamente indicati diversi contegni funzionali al reato contestato e senza che l’imputazione recasse un formale accenno ad una possibile continuazione tra più fatti di abuso autonomamente riferiti agli imputati.
2.2. In questa cornice, va altresì sottolineato, che, con la condanna resa in primo grado, il giudice dell’udienza preliminare non ebbe a considerare tale porzione di condotta- quella inerente l’abuso edilizio- quale momento costitutivo oggettivo del reato riscontrato.
Piuttosto, la lettura della decisione appellata consente di evidenziare senza incertezze che la detta condotta venne apprezzata e valorizzata, nell’ottica della riscontrata responsabilità, ma solo al fine di sostenere, in via argomentativa, il ritenuto dolo specifico dell’unico contegno materiale che, ad avviso di quel decidente, integrava i costituti oggettivi dell’abuso contestato, quello attinente alla dedotta violazione del regolamento comunale indicato in narrativa, coincidente con l’uso, sine titulo, degli spazi pubblici inerenti al parco comunale in questione.
Tanto lo si evince con immediatezza dal tenore delle argomentazioni spese alle pagine 12 e 13 (punto d) della motivazione di primo grado, allorquando, il fatto ora rivendicato dalla parte pubblica, viene per l’appunto considerato non quale autonoma ragione di responsabilità / bensì quale situazione in fatto evocata a supporto logico deila ritenuta intenzionalità propria dell’abuso inerente all’uso indebito del bene ascritto alla disponibilità comunale, posto in essere dall’RAGIONE_SOCIALE facente capo ai tre imputati in questione con la compiacenza dei soggetti qualificati.
2.3. Dei resto, in linea con i connotati formali dell’imputazione, la condanna poi ribaltata in appello ebbe a riguardare un unico reato di abuso ex art 323 cod. pen. e non più fatti fonti di autonoma responsabilità, se del caso uniti dai vincolo della continuazione.
Ciò premesso, a voler seguire Vabbrivio tracciato dall’impugnazione – in forza del quale l’imputazione dava conto di due autonome ragioni ci abuso, da
sanzionare separatamente-, la pubblica accusa avrebbe dovuto appellare la sentenza di condanna, che fondava la condanna solo su un fatto, ridimensionando il portato oggettivo della vicenda contestata dal capo di imputazione.
Gravame di merito nel caso non interposto, con conseguenti ricadute pregiudiziali sull’ulteriore corso del processo in questione, non potendo i giudici di appello, in assenza di una doglianza in tal senso prospettata, valutare la responsabilità degli imputati oltre il perimetro del fatto oggettivamente apprezzato dal primo giudice; e non potendo, a sua volta, la Procura ricorrente provare a recuperare ora, con il ricorso di legittimità, ambiti di responsabilità ormai coperti dal giudicato progressivo formatosi nella specie.
Da qui la inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 21/09/2023.