Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15477 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15477 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nato a Catania il 14/01/1959 avverso la sentenza del 10/01/2024 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la relazione del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata senza rinvio, perché il fitto non è previsto dalla legge come reato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10 gennaio 2024, la Corte di appello di Ca ania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 7 marzo 2023 con la quale l’imputato era stato condannato, alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all’art. 323 cod. pen., perché, in qualità di Responsabile del Settore V Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Paternò, rilasciava su is .anza di
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NOME NOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, il >ermesso a costruire n. 3 del 20 gennaio 2016, da considerarsi illegittimo, in quan 😮 volto a consentire, non l’ampliamento di un edificio preesistente con l’aggiunta li gazebo e piscina, senza mutamenti di volume e sagoma, come indicato ne l’oggetto dell’istanza e del relativo permesso, ma la radicale sostituzione dt I piccolo fabbricato preesistente con tre corpi distinti e voluminosi, costituenti t n vero proprio resort.
Avverso la sentenza l’imputato, tramite difensore, ha proposto ri :orso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta la violazion , t dell’art. 157 cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento della prescrizione lel reato precedente alla sentenza impugnata.
Nello specifico, ci si duole del fatto che il tempus commissi delicti coi risponde al 20 gennaio 2016 e che la prescrizione – pur considerando l’ade ione del difensore all’astensione proclamata dall’Unione Camere Penali Italian ? del 10 dicembre 2020, di mesi 5 e giorni 24 – sarebbe maturata il 14 dicernt, re 2023, ovvero prima della celebrazione dell’udienza dì appello del 10 gennaio 2( 24.
2.2. In secondo luogo, si censurano violazione dell’art. 323 cod. p, n. e vizi della motivazione in ordine al fatto che la Corte non avrebbe riservat) alcuna attenzione ai moUvi di appello forniti dal ricorrente, limitandosi a dichi E rare che l’imputato, quale responsabile del procedimento, non doveva affidarsi HI parere della Sopraintendenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono inammissibili.
3.1 La prima doglianza, relativa alla mancata declaratoria della pre ;crizione del reato, è manifestamente infondata. Dal giorno della commissione del i eato (20 gennaio 2016) devono essere infatti calcolati, ai sensi degli artt. 15, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., applicabili ratione temporis, s !tte anni e sei Mesi, giungendosi così al 20 luglio 2023; considerando, poi, la sospensione di mesi 5 e giorni 24, indicata dalla difesa, il termine prescrizionale è ch: corso in data 11 gennaio 2024, ovvero dopo la pronuncia della sentenza di api. ello (10 gennaio 2024).
3.2 II secondo motivo di censura, riguardante il dolo del reato, è inam nissibile in quanto formulato in modo generico, essendo del tutto privo di :ornpiuti riferimenti critici alla motivazione offerta sul punto dalla Corte di ap )ello
particolare, pagg. 6-8 del provvedimento impugnato), in totale confini ità con il giudice di promo grado.
4. L’inammissibilità del ricorso non impedisce, però, di rilevare l’in’ ervenuta depenalizzazione del reato contestato
(ex multis,
Sez. 2, n. 48552 del 10/)9/2018,
Rv. 274241; Sez. 5, n. 8735 del 5/12/2017, Rv. 272511), laddove non sia necessario per la Corte di cassazione procedere a valutazioni fattuali. Tale principio
trova applicazione nel caso in esame, in cui, ad opera dell’art. 1, comma l, lettera b) ,
della legge 9 agosto 2024, n. 114, l’intero art. 323 cod. pen. è stato i brogato.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché
il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è prev sto dalla legge come reato.
Così deciso il 28/01/2025.