Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10655 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10655 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SAN CASCIANO IN VAL DI PESA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 17 febbraio 2022 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, in relazione ai delitti di cui al capo A) e al capo B), specificati ínfra, limitatamente, in quest’ultimo caso, all’episodio del 22 febbraio 2013, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena inflitta per i restati delitti di cui al capo b) in otto mesi di reclusione.
Alla COGNOME è stato contestato: 1) al capo A), il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 323 cod. pen., per avere, in qualità di pubblico ufficiale, in servizio preso la Direzione RAGIONE_SOCIALE del Comune di RAGIONE_SOCIALE, richiesto e percepito da enti privati coinvolti nell’attuazione del cd. progetto RAGIONE_SOCIALE, patrociNOME dal medesimo Comune, a titolo di compenso per prestazioni rese nell’ambito dello stesso progetto, un importo complessivo di circa 15.000,00 euro; b) al capo B), il reato di cui all’art. 81, secondo comma, 476 cod. pen., per avere, nella medesima qualità, formato, in data 22 febbraio 2013, 28 agosto 2014, 23 settembre 2014 e 24 ottobre 2014, atti pubblici falsi costituiti da missive, recanti l’intestazione del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e falsi numeri di protocollo, aventi ad oggetto la trasmissione alla regione Emilia – Romagna di false comunicazioni del RAGIONE_SOCIALE relative all’accreditamento di nuovi punti di raccolta ortofrutticoli.
Nell’interesse dell’imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, contestando la sussistenza dei presupposti del reato di abuso d’ufficio, dal momento che le Somme ricevute dall’imputata non erano legate al progetto RAGIONE_SOCIALE ma ad altro progetto finalizzato al recupero di tossicodipendenti e correlato all’attività della RAGIONE_SOCIALE: a riprova dell’affermazione si osserva che «le somme prese dall’imputata sono datate fin dal 2010 mentre il progetto RAGIONE_SOCIALE viene realizzato solo a far data dalla fine di novembre 2011». Si conclude rilevando che la Corte territoriale non aveva operato alcuna valutazione in merito alla sussistenza del reato di abuso d’ufficio, sia in relazione alla condotta tenuta dall’imputata, sia con riguardo all’incidenza della recente riscrittura della fattispecie incriminatrice.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non avere la Corte d’appello argomentato in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, attraverso perizia grafica, attribuendo rilievo decisivo al disconoscimento della firma operata da parte di COGNOME, il cui deterioramento cognitivo aveva precluso l’assunzione della
testimonianza. Si aggiunge che lo stesso NOME COGNOME non aveva disconosciuto la comunicazione a sua firma del 6 dicembre 2012.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla riconducibilità alla ricorrente delle falsità materiali di cui al capo B) e alla finalità perseguite attraverso l’utilizzazione delle missive. Si aggiunge: a) che la Corte d’appello non aveva tenuto conto che nel 2020, quando il reato di cui al capo A) si era estinto per prescrizione, la ricorrente aveva versato la somma di 10.500,00 in favore del Comune di RAGIONE_SOCIALE; b) che la Corte territoriale neppure aveva rivalutato la pena.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità.
Esso, diretto contro il capo della sentenza d’appello che ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai delitti di cui all’art. 323 cod. pen. per intervenuta prescrizione, presuppone una valutazione delle censure da condursi alla stregua del criterio dell’«evidenza» di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Ora, nel caso di specie, si osserva che il capo di imputazione, premettendo che l’imputata era incaricata di seguire il cd. progetto RAGIONE_SOCIALE, individua l’abuso d’ufficio nella percezione di compensi da parte di soggetti privati, tra i quali l’RAGIONE_SOCIALE, dal 2010 al 2013, in violazione delle disposizioni di legge in tema di incarichi extraistituzionali non autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza (art. 53 d.lgs. n. 165 del 2021).
Le critiche sviluppate nel ricorso per cassazione sono del tutto generiche sia quanto al presupposto fattuale della correlazione dei compensi con il progetto RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto che la presentazione di brani di alcune dichiarazioni testimoniali non consente l’emersione sicura di una estraneità dei primi anche alle attività prodromiche alla approvazione ed esecuzione del progetto o dei presupposti dei casi di esenzione rispetto alla necessità dell’autorizzazione, sia quanto alla riconducibilità delle condotte al nuovo testo dell’art. 323 cod. pen., a fronte di una violazione di regole legislative prive di qualunque ambito di discrezionalità.
Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità, dal momento che la scelta della Corte territoriale di non operare alcuna perizia grafologica scaturisce dal fatto che proprio colui che figurava come autore delle missive false
aveva disconosciuto, in epoca nella quale ancora non si era manifestato il suo deterioramento cognitivo, le sottoscrizioni apparentemente a lui riconducibili. Né assume rilievo il fatto, dedotto in ricorso, che il prelato non abbia disconosciuto la sottoscrizione apposta alla missiva del 6 dicembre 2012, che non rientra nei perimetro dell’imputazione formulata.
3. Il terzo motivo è inammissibile per assenza di specificità, dal momento che, in termini assertivi, reitera la propria prospettazione difensiva, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata che ha sottolineato come la riconducibilità dei falsi all’imputata sia correlata al rinvenimento nell’autovettura di quest’ultima di un fascicolatore contenente tre avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate alla Regione Emilia-Romagna, una missiva recante la sottoscrizione di COGNOME, da lui disconosciuta, e tre lettere del Comune di RAGIONE_SOCIALE recanti numeri di protocollo risultati falsi. Del tutto irrilevante è, infine, rispetto all’accertata falsità, l’assertiva finalità di incrementare il volume delle attività benefiche che sarebbe stata perseguita con tali condotte.
La decisione della Corte territoriale di non valorizzare, ai fini della dosimetria della pena, la (peraltro parziale, ma comunque) doverosa restituzione di somme indebitamente percepite non presenta, rispetto ai delitti di falso – gli unici per i quali risulta oggi irrogata la pena -, alcun profilo di illogicità.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.