Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35373 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione anteriormente al giudizio di appello nel gennaio 2023;
sentito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME, anche in sostituzione (con delega orale) dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso;
lette le conclusioni scritte, con allegata nota spese, depositate dall’AVV_NOTAIO il 17 giugno 2024 nell’interesse della parte civile, Comune di Lamezia Terme;
letti i motivi nuovi depositati il 13 giugno 2024 dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, i quali hanno allegato la sentenza di assoluzione in primo
grado dei pubblici ufficiali, coinvolti anche nell’episodio che vede COGNOME imputato del reato di abuso di ufficio.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Lamezia Terme del 12 luglio 2019 che, all’esito di giudizio abbreviato, condannava COGNOME NOME alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di abuso d’ufficio.
L’imputato, dipendente della società RAGIONE_SOCIALE, società a prevalente partecipazione pubblica, è stato ritenuto concorrente nel reato di abuso d’ufficio commesso da COGNOME NOME e COGNOME NOME, rispettivamente, responsabile dell’area legale affari generali e personale e responsabile dell’area personale della predetta società, nonché da COGNOME NOME, referente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di Catanzaro. Si contesta a COGNOME di avere richiesto ed ottenuto dalla COGNOME di avviare la propria figlia, COGNOME NOME, al tirocini retribuito a carico dell’RAGIONE_SOCIALE, da svolgersi presso la RAGIONE_SOCIALE, di cui al PON (Programma Organizzativo Nazionale) “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, istituito mediante piano esecutivo approvato dalla Regione Calabria con le delibere di Giunta n. 155 del 29 aprile 2014 e n. 21 del 5 febbraio 2015, pur non avendo la stessa i relativi requisiti.
In particolare, la COGNOME, in concorso con COGNOME NOME, in virtù del patto corruttivo stipulato con COGNOME NOME (patto al quale l’imputato era estraneo), avrebbe violato la procedura di selezione dei tirocinanti prevista dal predetto piano esecutivo della Regione Calabria, secondo il quale gli aspiranti tirocinanti avrebbero dovuto inserire la domanda con il relativo profilo su una piattaforma informatica tenuta presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE di Catanzaro, di modo che fosse abbinata automaticamente al profilo richiesto dall’ente ospitante, pure inserito nella medesima piattaforma. Nel caso di specie, detto sistema di “matching” automatico sarebbe stato forzato dalla COGNOME, dalla COGNOME e dalla COGNOME, le quali avrebbero “aggiustato” il profilo della COGNOME affinché corrispondesse a quello richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE, avviando così la stessa al tirocinio retribuito, all’esito del quale era stata assunta a tempo determinato.
Le coimputate, sulla base di quanto accertato in sentenza, il 10 luglio 2015 si sarebbero adoperate per inserire la domanda di COGNOME NOME nella piattaforma informatica, modificando e integrando i dati mancanti, correggendo alcune voci, convocando la ragazza a colloquio privato presso la COGNOME e
contattando il padre affinché riferisse alla figlia di recarsi presso il RAGIONE_SOCIALE con urgenza.
Nella sentenza impugnata si evidenzia che l’imputato, CM= avendo anche fatto da tramite con la COGNOME in funzione della rimozione degli ostacoli all’inserimento della figlia nella piattaforma del progetto, risultava pienamente consapevole della forzatura del sistema, e non si era limitato alla mera raccomandazione o segnalazione, che avrebbe lasciato inalterata la discrezionalità della coimputata COGNOME COGNOME ordine alla adesione alla stessa.
Il ricorrente, con motivi affidati al difensore di fiducia e di segu sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., chiede l’annullamen della sentenza impugnata perché inficiata dai seguenti vizi di violazione di legge e motivazionali.
2.1. Violazione di legge processuale in relazione all’art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
La difesa ritiene che la sentenza sia nulla, emergendo dal verdetto di condanna che la sottoscrizione della sentenza era avvenuta ad opera di un Presidente diverso da colei che presiedeva la Corte di appello di Catanzaro in udienza.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla erronea applicazione dell’art. 323 cod. pen., nelle forme del concorso dell’estraneo.
In via preliminare e assorbente, la difesa rappresenta che, nelle more del giudizio de quoi è intervenuta sentenza di primo grado nei confronti dei concorrenti intranei (pubblici ufficiali) che avevano optato per il rito ordinario, quale ha statuito, anche su conforme richiesta avanzata dal Pubblico ministero, l’assoluzione di tutti gli imputati perché il fatto non sussiste. È impossibile reato dell’ extraneus al cospetto della assoluzione degli imputati concorrenti cosiddetti qualificati.
COGNOME è imputato per il reato di abuso d’ufficio in concorso con altri soggetti e la fattispecie delittuosa non può considerarsi consumata giacché non appare configurata la condotta tipica prevista dalla legge.
Difetta, innanzitutto, la violazione di legge o di regolamento.
La lettura dell’avviso pubblico afferente al programma di “RAGIONE_SOCIALE” offre la misura dei requisiti per la partecipazione (non era richiesta precedente esperienza lavorativa) e delle modalità per la successiva selezione, che non sarebbe avvenuta tramite procedura ad evidenza pubblica, né, tantomeno, per titoli ed esami. Non era neppure prevista la formazione di una graduatoria. In altre parole, il bando non condivideva alcunché, in termini, di forme, obbligatorietà e contenuti, con i concorsi di natura pubblica meritevoli di tale
definizione. Inoltre, al soggetto ospitante (RAGIONE_SOCIALE) non era imposto alcun obbligo formale di dotarsi di procedure di evidenza pubblica per la ricerca di giovani da avviare al tirocinio, essendo assente nel bando alcun riferimento a dette procedure. Per via di tale difetto di natura pubblicistica, l’ente ospitant non avrebbe dovuto soggiacere ad alcun severo obbligo selettivo, né uniformarsi ad una eventuale graduatoria, poiché il tirocinio, come ben specificato al punto 6 del predetto documento / «non si sarebbe configurato come rapporto di RAGIONE_SOCIALE». o regolamento che cristallizza l’abuso Manca, quindi, la violazione di legge d’ufficio.
Il ricorrente, inoltre, non avrebbe stipulato accordi con i coimputati del medesimo reato, né avrebbe istigato questi ultimi alla commissione di alcun illecito; la stessa attività captativa testimonia il contrario: la COGNOME riferis Presidente COGNOME di avere trattato male COGNOME perché questi si era rivolto ai politici per ottenere l’avviamento della figlia al progetto formativo “RAGIONE_SOCIALE“, invece di rivolgersi ai suoi superiori aziendali; la predetta afferma di avergli reso la vita difficile e poi di avere inserito la figlia all’ultimo m cosicché ciò gli potesse servire da lezione.
La difesa osserva, poi, che difettano sia l’ingiusto vantaggio patrimoniale, che l’ingiusto danno altrui. COGNOME NOMENOME seppure alla fine inserita nel progetto “RAGIONE_SOCIALE“, non aveva mai ricevuto il compenso per il tirocinio, v quindi è evidente che il vantaggio patrimoniale non si sia realizzato.
La Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che il vantaggio ingiusto di natura patrimoniale fosse comunque ravvisabile nella acquisizione del diritto all’indennità e, soprattutto, di una posizione prodromica all’assunzione che si è concretizzata tramite la società RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE“. Il tirocinio non prevedeva alcuna retribuzione, ma solo una indennità di partecipazione corrispondente, sostanzialmente, a un rimborso spese. Il valore dell’indennità e il mantenimento dello stato di disoccupati dei tirocinanti non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE. Inoltre, l’ingiusto vantaggio deve concretizzarsi in un effettivo beneficio patrimoniale e non in qualsiasi altra utilit L’esistenza di un diritto acquisito, non comportante un effettivo vantaggio concreto, non può intendersi come satisfattivo del requisito richiesto dalla norma. I diritti acquisiti, evidenziati dalla Corte di appello di Catanzaro, non sono riconducibili alla categoria degli incrementi patrimoniali; l’ingiustizia vantaggio non può discendere dalla illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla illegittimità della condotta.
2.3. Vizio di motivazione in ordine al compendio probatorio. Lo stesso si fonderebbe solo sul materiale captativo e il ricorrente non comparirebbe mai nello stesso.
2.4. Omessa motivazione sulla richiesta prescrizione.
Il AVV_NOTAIO Generale aveva invocato sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e la difesa, in via subordinata, si era associata a tale richiesta. Il tempus commissi delicti, nella imputazione, veniva così riportato: «nel luglio 2015 (in relazione alla data di avvio del tirocinio) e nell’agosto 2016 (data di assunzione di alcuni tirocinanti presso la RAGIONE_SOCIALE)». Alla data del processo di appello, il 3 luglio 2023, il tempo ordinario di sei anni previsto per l prescrizione del reato in contestazione era già spirato, e lo era anche il tempo massimo di sette anni e mezzo, ove fossero state riscontrate delle interruzioni, tenuto conto che l’ipotesi di reato si era consumata nel luglio 2015, a nulla rilevando l’ agosto 2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo e assorbente motivo di ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Occorre, preliminarmente, sottolineare che, come correttamente evidenziato dalla difesa, dall’avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse dei soggetti ospitanti e dei soggetti promotori del 10 marzo 2015, emanato dalla Regione Calabria in attuazione del piano esecutivo della Regione Calabria (approvato con d.g.r. n. 155 de129/04/2014 e con d.g.r. n. 21 del5/02/2015 e allegato dalla difesa), emerge pacificamente la discrezionalità della quale godevano le aziende, che avevano manifestato la loro disponibilità a ospitare i tirocini extracurriculari.
In particolare:
Il piano si proponeva di offrire ai giovani che rispondevano ai requisiti indicati l’attivazione di tirocini extracurriculari di sei mesi, prorogabili f dodici, presso le aziende che avevano prestato la relativa disponibilità. I tirocin erano retribuiti con un’indennità pari a euro 400,00 per coloro che svolgevano la formazione all’interno della Regione di residenza, erogata dall’RAGIONE_SOCIALE.
L’avviso pubblico in parola era, quindi, finalizzato a individuare i soggetti interessati e idonei a promuovere e a ospitare i tirocini extracurriculari.
Al punto 4 dell’avviso, invero, erano individuati gli Enti che potevano candidarsi quali soggetti ospitanti, essendo stabilito che «possono partecipare i soggetti, costituiti con “forma giuridica disciplinata dal diritto privato”. Posso partecipare al presente avviso anche gli studi professionali e le ditte individuali Sono esclusi gli organismi che, pur rientrando nella classificazione giuridica di cui
sopra, sono sottoposti a qualche forma di influenza pubblica tale da poter essere compresi nella casistica di organismi pubblici ai sensi dell’art. 3, comma 26 del d.lgs. n. 163/2006)».
Al punto 5 erano, invece, previsti gli enti che potevano svolgere il ruolo di soggetti promotori, ossia quelli deputati alla promozione dei tirocini, individuati tramite il richiamo all’art. 3 della d.g.r. 158 del 29 aprile 2014.
Le modalità d’iscrizione del soggetto ospitante erano specificate al punto 20 dell’avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse.
I diversi soggetti promotori, dunque, avevano a disposizione due elenchi, visibili dal programma informatico di gestione, formati automaticamente in seguito alle domande presentate: quello dei candidati e quello dei soggetti ospitanti.
Al punto 14 dell’avviso pubblico, era trattato il profilo di maggior rilievo a fini delle contestazioni mosse all’imputato, essendo ivi delineata la procedura per la selezione dei tirocinanti.
Innanzitutto, si stabiliva che le richieste dei soggetti ospitanti e promotori, individuati ad esito delle procedure descritte, formavano l’elenco dei soggetti disponibili e idonei ad ospitare e a promuovere i tirocini nell’ambito del PON “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“. Subito dopo, si evidenziava – in grassetto – che la costituzione degli elenchi non conferiva alcun diritto in merito all’effettiv attivazione del tirocinio, che era subordinata al positivo esito delle verifiche che sarebbero state effettuate dalla Regione Calabria e al completamento delle attività di matching illustrate di seguito.
In particolare, era previsto che i RAGIONE_SOCIALE e i RAGIONE_SOCIALE dovessero operare il cosiddetto matching tra i profili richiesti dai soggetti ospitanti e i profili dei giovani iscritti al programma, identificando tirocinanti da proporre a ciascun soggetto ospitante. La procedura di matching doveva prendere in considerazione, da un lato, le caratteristiche dei percorsi di tirocinio ricavabili dalla “Scheda Fabbisogno Aziendale”, che ciascun soggetto ospitante allegava alla domanda di partecipazione, in cui erano specificati i requisiti preferenziali richiesti ai tirocinanti, in termini, soprattutto, di pregr esperienze lavorative e di titoli di studio; dall’altro, la scheda anagrafico professionale dei giovani, le risultanze del profiling previsto nell’ambito del progetto “RAGIONE_SOCIALE“, nonché gli orientamenti, le preferenze e le eventuali limitazioni espresse dai candidati all’atto della registrazione al programma.
All’esito della fase descritta, il RAGIONE_SOCIALE trasmettevano a ciascun soggetto ospitante un elenco di profili preselezionati.
Terminata la fase di competenza dei soggetti promotori, spettava ai soggetti ospitanti effettuare la selezione definitiva dei partecipanti sulla base
dell’analisi delle schede anagrafico – professionali ed eventualmente di un colloquio individuale con i candidati preselezionati, indicando l’ammissione o meno al tirocinio sulla piattaforma informatica.
Da ultimo, si segnalava che eventuali integrazioni e/o modifiche alla procedura di selezione dei tirocinanti sarebbero state successivamente comunicate dalla Regione ai soggetti ospitanti e promotori.
Infatti, il manuale operativo del programma, pubblicato in data 14 maggio 2015 (prodotto all’udienza del 19 settembre 2023 ), in merito alla gestione delle offerte di tirocini, precisava che il soggetto promotore poteva, sia cercare i candidati attraverso il cosiddetto matching automatico, sia inviare il nominativo di un singolo candidato, individuato altrimenti.
Lo stesso manuale definiva il funzionamento delle due diverse procedure di assegnazione del candidato al soggetto ospitante. La prima, quella, appunto, del matching automatico, operava una ricerca tra tutti gli iscritti al programma “RAGIONE_SOCIALE” al fine di individuare i soggetti dotati dei requisiti richiesti. tale ricerca emergeva una lista di possibili tirocinanti da selezionare per l’invio a soggetti ospitanti.
Con la seconda, definita candidatura singola, il soggetto promotore inseriva, su richiesta del candidato, il quale indicava l’ente presso cui desiderava svolgere il tirocinio, il codice fiscale del candidato in corrispondenza di un’offerta tirocinio.
Rileva, inoltre, il Collegio che, da una valutazione complessiva delle intercettazioni riportate in sentenza, emerge chiaramente come i criteri di selezione seguiti da RAGIONE_SOCIALE per l’individuazione dei tirocinanti non fossero unicamente improntati al merito e alle competenze dei singoli candidati, essendo influenzatE; da una logica spartitoria, supportata dalle segnalazioni effettuate da conoscenti dei dirigenti della società, che ricoprivano incarichi pubblici.
In conclusione, l’amplissima discrezionalità della quale godevano i soggetti ospitanti, all’interno del programma “RAGIONE_SOCIALE” – potendo gli stessi decidere liberamente se e quali dei candidati selezionare -, unitamente alla facoltà riconosciuta ai candidati di indicare specificamente l’ente presso cui desideravano svolgere il periodo di formazione, esclude, a giudizio di questa Corte, che le condotte realizzate GLYPH dagli imputati possano essere ritenute penalmente rilevanti.
Del resto, il fatto che nemmeno l’abbinamento tra candidato e soggetto ospitante, tramite il cosiddetto matching automatico, conferisse al candidato
selezionato il diritto di svolgere il tirocinio presso quell’ente, come riportat nell’avviso pubblico con il carattere grassetto al fine di sottolineare l’importanza della previsione, dimostra, senza lasciare margini di dubbio, che non sussistevano vincoli, prescrizioni, obblighi e graduatorie e che, conseguentemente, non vi è stato alcun avvantaggiamento della figlia dell’imputato a discapito dei diritti soggettivi o legittimi di altri sogg partecipanti al medesimo programma.
A ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e per l’effetto revoca le statuizioni civili.
Così deciso il 3 luglio 2024