Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8735 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8735 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2022
Popolo
CORTE
SEZIONE PENALE
Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME.F.
1 , nato a Ferrara il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2021 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il
Pubblico
Ministero, in
persona del
Sostituto
Procuratore generale
NOME COGNOMENOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso uditi per il ricorrente gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che hanno
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
l. Con sentenza del 28 aprile 2021 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma
della sentenza
del
12
febbraio
2020
del
Tribunale di
Ferrara
e
riconosciute all’imputato le attenuanti generiche, ha rideterminato in anni due mesi sei di reclusione,
esclusa l’interdizione dai pubblici uffici e revocate le
statuizioni civili all’esito della revoca della costituzione di parte civile, la pena inflitta aL.j
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per il reato, così rideterminato già in primo grado, di cui agli
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artt. 81 e 609-quater, comma 2 cod. pen. in danno della diciassettenne~ NOME, figlia della propria convivente.
Avverso la predetta decisione Ł stato proposto ricorso per cassazione articolato su sette motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha riproposto l’eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, atteso che la stessa non era stata preceduta dall’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. relativamente al reato che, alla fine, era risultato essere quello che aveva provocato la condanna dell’imputato.
In specie l’avviso doveva contenere invece, ex /ege, l’indicazione delle norme di legge che si assumevano violate, mentre al contrario non vi era sovrapponibilità temporale tra gli addebiti. In ogni caso l’eventuale contestazione suppletiva avrebbe dovuto essere formulata nel corso dell’udienza preliminare, durante la quale invece il Pubblico ministero si era rimesso alle decisioni del AVV_NOTAIO. La nullità doveva quindi ricadere sul decreto che disponeva il giudizio e sulle successive sentenze.
2.2. Col secondo motivo, deducendo illogicità della motivazione, il ricorrente ha osservato che la sentenza impugnata aveva motivato sull’assenza di consenso della persona offesa, in tal senso contraddicendosi tra la dichiarata responsabilità per il reato contestato e la motivazione, e quindi sull’irrilevanza del consenso, che invece ben poteva essere espresso da una persona di oltre sedici anni, come in specie.
Doveva invece essere oggetto di indagine proprio la natura e la formazione del consenso, che discriminavano liceità ovvero illiceità della relazione col maggiorenne.
2.3. Col terzo motivo, quanto al preteso abuso nella condotta dell’imputato, alcunchØ era stato detto in primo grado, mentre in appello la sentenza impugnata si era limitata ad apodittiche considerazioni, senza indicazione degli elementi sui quali poggiare tali affermazioni. NØ poteva considerarsi sufficiente, data l’età della persona offesa, la mera constatazione del ruolo dell’imputato nella famiglia, quale convivente della madre della ragazza.
2.4. Col quarto motivo, in relazione all’attendibilità della minore, la stessa giovane aveva ritenuto di scaricare sull’imputato tutta la responsabilità della situazione scabrosa venutasi a creare, con le conseguenti difficoltà nella ricostruzione dei fatti e nell’accertamento delle condizioni della persona offesa, sentita solamente al momento della denuncia e, due anni e mezzo dopo, in sede dibattimentale. Mentre dall’esame della messaggistica intrattenuta con l’imputato non era possibile evincere alcuno stato di sudditanza della minore, laddove il contenuto delle dichiarazioni della ragazza era stato acriticamente accettato dai Giudici del merito.
2.5. Col quinto motivo il ricorrente ha così rilevato, in violazione della legge penale, che la sanzione era stata irrogata in presenza di una relazione consensuale tra un maggiorenne e una minorenne ultra-sedicenne, e in assenza dell’abuso del primo relativamente ai poteri connessi alla sua funzione.
2.6 . Col sesto motivo Ł stato censurato il mancato riconoscimento della fattispecie di minore gravità, tenuto conto della scarsa invasività delle condotte e della breve durata della relazione (nel corso dei tre mesi in cui si era sviluppato il rapporto vi erano state due interruzioni di tre settlmane ciascuna, per periodi di vacanza al mare ovvero di studio all’estero). Al contrario, la motivazione era stata apodittica, tra l’altro in un contesto dove la persona offesa era giunta pressochØ alle soglie della maggiore età, e lo stesso giudizio sui riflessi negativi della vicenda sulla personalità della minore doveva ritenersi troppo succinto.
7. Col settimo motivo Ł stata quindi ribadita l’inosservanza della legge penale, stante la mancata applicazione della speciale attenuante.
Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
4.1. In ordine al primo motivo di censura, vero Ł che nel procedimento ordinario il Pubblico ministero esercita l’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, da presentare a· l AVV_NOTAIO preliminari.
In proposito, la richiesta di rìnv ‘ io a giudizio corredata dal fasc1colo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle AVV_NOTAIO espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al AVV_NOTAIO per le AVV_NOTAIO preliminari, nonchØ eventualmente dal corpo del reato e dalle cose pertinenti al reato Ł depositata dal Pubblico ministero nella cancelleria del giudice, ed Ł nulla se non Ł preceduta dall’avviso, previsto dall’art. 415-bis cod. proc. pen., nonchØ dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’art. 375, comma 3, cod. proc. pen., qualora la persona sottoposta alle AVV_NOTAIO abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio.
La richiesta deve tra l’altro contenere l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge (cfr. artt. 416 e 417 cod. proc. pen.).
4.1.1. A questo proposito, Ł stato tra l’altro così osservato che. non Ł configurabile la nullità della richiesta di rinvio a giudizio che faccia riferimento ad un fatto diversamente qualificato rispetto a quello contenuto nell’avviso di conclusione delle AVV_NOTAIO preliminari (Sez. 5, n. 1705 del 06/10/2016, dep.
2017, Franchint, Rv. 268909). Al riguardo, infatti, per un verso la nullità della richiesta di rinvio a giudizio Ł infatti prevista nei casi tassativi di cui aWart. 416 cit., mentre l’avviso di cui all’art. 415-bis cit., il quale prelude all’instaurazione del contraddittorio sul contenuto dell’accusa, deve contenere soltanto la sommaria enunciazione del fatto e delle norme di legge che si assumono violate, segno della sostanziale fluiditi’! dell’accusa, a differenza della richiesta di rinvio a giudizio in cui l’enunciazione del fatto deve essere appunto chiara e predsa, a dimostrazione della possibile progressività della formazione dell’accusa anche alla luce dell’esercizio delle facoltà attribuite all’indagato dall’art. 415-bls, comma 3, cod . proc. pen. (cfr., in motivazione,. Sez. 5, n. 1705 cit.) .
4.1.2. In specie, non possono condividersi i rilievi nuovamente proposti dalla difesa del ricorrente.
Se infatti l’omessa enunciazione del fatto in relazione alla condotta tipica del reato integra un’ipotesi dì nullità assoluta della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell’art. 179, comma primo, cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni che concernono l’iniziativa del Pubblico Ministero nell’esercizìo dell’azione penale (cfr. Sez: 6 1 n. 9659 del 03/02/2015, COGNOME ed altri, Rv. 262500), in specie già nell’avviso di chiusura delle AVV_NOTAIO e contrariamente ai rilievi del ricorrente -erano delineate le contestazioni sostanziali rivolte all’odierno ricorrente, quanto al compimento di atti sessuali con una minore di diciotto anni -figlia della propria convivente in cambio dì corrispettivi in denaro, e all’anteriore esistenza di (sempre clandestina) relazione affettiva e sessuale con quest’ultima, relazione resasi progressivamente meno attrattiva per la giovane, oggetto a quel punto di vane profferte economiche al fine di indurla a cedere alle istanze erotiche dell’uomo. Sì che in sede di richiesta di rinvio a giudizio, e quindi di effettivo promovimento dell’azione penale, era compiutamente specificata e cristallizzata l’imputazione nei termini di cui agli artt. 81, comma 2, 56 e 600-bis, comma 2 cod. pen. (capo a) e di cui agli artt. 81 e 609-quater, comma 2 cod. pen. (capo b), infine complessivamer’lte riqualifìcati rifluendo la contestazione alla sola fattispecie prevista dal capo b (v. sub 1.). Gli elementi oggettivi della vicenda, dai quali trarre le considerazioni in diritto, erano dunque ben presentì.
4.2. In relazione poi al secondo, al terzo e al quarto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, questa Corte ha già avuto modo di osservare che, in tema di atti sessuali con persona minorenne di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, di cui all’art. 609~quater, secondo comma, cod. pen., la nozione di abuso di potere postula che l’agente abbia ottenuto il consenso della vittima al compimento degli atti sessuali mediante l’uso distorto dei poteri di direttiva e di comando connessi alla sua posizione di supremazia (Sez. 3, n. 7140 del 18/12/2020, dep. 2021, S., Rv ..
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280895). L’abuso di poteri connessi alla posizione del soggetto agente rispetto alla vittima deve così costituire il mezzo per compiere gli atti sessuali approfittando dello stato di soggezione che deriva dall’affidamento, e cioŁ il mezzo per costringere il minore al rapporto sessuale o, almeno, per influenzarne la volontà, in modo che il suo eventuale consenso risulti viziato (Sez. 3, n. 5933 del 12/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275832, ancorchØ la massima risulti erroneamente riferita all’ipotesi di cui all’art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen.).
In proposito 1 come Ł stato ricordato dalla Corte territoriale la contestazione non riguarda un’ipotesi di violenza sessuale ex art. 609-bis cod. pen. ma un’ipotesi di violazione riconducibile alla previsione di cui all’art. 609-quater, comma 2, cod. pen., in forza della quale, fuori dei casi previsti dall’art. 609-bis, Ł sanzionato l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, Il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia/ il minore Ł affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, il quale, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici.
In tal senso, quindi, in presenza dei presupposti fattuali ivi evidenziati, Ł punito il compimento di atti sessuali con persona che, per via dell’età, non era in condizione di prestare un valido consenso ad essi, sebbene lo abbia eventualmente prestato.
ln ogni caso, comunque, Ł altresì costante l’affermazione che, nell’ambito dell’accertamento di reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppure non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova delia colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa, dato che in tale contesto processuale il piø delle volte l’accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661). Infatti dette dichiarazioni della persona offesa (anche nell’ipotesi di avvenuta costituzione di parte civile, cfr. ad es. Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312) sono in ogni caso sottoposte a previa verifica, piø penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (ad es. Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, COGNOME e altro, Rv. 261730).
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4.2.1. La sentenza impugnata, superata net ncordat1 termfni la questione processuale, ha appunto dato conto del particolare scabroso rapporto instauratosi tra l’odierno ricorrente e la giovane ultra-sedicenne persona offesa, figlia della convivente dell’uomo. Una relazione torbida sviluppatasi nell’arco di alcuni mesi, che nel ruolo para-genitoriale rivestito dal ricorrente (già banalmente deleterio anche per alcuni aspetti solo apparentemente marginali, come l’acquisto frequente delle sigarette per la minorenne) aveva trovato spunto ed alimento nonchØ parziale scudo e distorta giustificazione. Tant’Ł che la stessa ragazza ha descritto nelle sue dichiarazioni la tormentata relazione con un soggetto che, proprio sfruttando il ruolo rivestito nel nuovo nucleo familiare, l’aveva indotta alla liaison con l’imputato odierno ricorrente.
NØ, contrariamente ai rilìev i del ricorrente, le sentenze di merito hanno posto a fondamento delle loro conformi affermazioni di responsabilità le sole dichiarazioni della giovane, ma altresì la messaggistica intercorsa e quanto nell’immediatezza raccolto dalle arniche della ragazza persona offesa.
In definitiva, Ł proprio la stessa ambivalenza comportamentale della ragazza -correttamente descritta in sentenza dalla Corte territoriale a dare positivo conto dell’effettiva ricaduta dell’attività abusiva posta in essere da chi, fino a quel momento, aveva indossato i rassicuranti panni del padre aggiunto e un po’ complice, in quanto slegato da quegli specifici doveri che solo un genitore ha la potestà di esercitare da un lato e di imporre da un altro.
NØ i rilievi circa la pretesa scarsa attendibilità della ragazza, anche in considerazione del tempo trascorso tra le prime dìchiaraz.ioni e l’esame dibattimentale, sono in grado di superare lo stadio della mera congettura. Laddove in ogni caso riesce facile immaginare lo stato d’animo della giovane nel momento del disvelamento, allorchØ la ragazza diviene immediatamente consapevole che il suo schema di vita e di riferimenti Ł sul punto di essere travolto, come in effetti risulta essere accaduto.
4.2.2. Al riguardo, il ricorrente ha solamente inteso appellarsi ad una differente lettura degli elementi di giudizio, ed Ł nozione comune che al contrario sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione Impugnata e l’autonoma adozione dJ nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482). Mentre comunque la Corte territoriale ha compiuto espresso testuale riferimento a non equivoci contenuti di messaggistica, grazie ai quali risulta superato qualsivoglia dubbio circa il rapporto che si era venuto a
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creare, con 1 suoi dirompentì squilibri e con gli approflttamenti oggetto di corretta censura giudiziale.
4.3. Per quanto poi riguarda il quinto profilo di doglianza, Ł vero che, in tema di atti sessuali con minorenne, la relazione di convivenza richiesta per l’integrazione del reato di cui all’art. 609-quater, comma primo n. 2.) cod. pen., rileva a prescindere dall’abuso di una posizione dominante o autorevole sul convivente minore di anni sedici; elemento, quest’ultimo, previsto invece nell’ipotesi di soggetto passivo ultrasedicenne, di cui al comma secondo del medesimo articolo (Sez. 3, n. 53135 del 31/05/2.017, NOME, Rv. 2.72112). Ed in proposito la Corte territoriale (v. supra) ha non illogicamente argomentato circa la sussistenza di detto abuso.
4.4. Analogamente Ł destituito di fondamento il sesto motivo di censura.
Al riguardo, infatti, ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi d1 minore gravità di cuì all’art. 609-quater, quarto comma 1 cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche dì quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante Ł sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (era stata così ritenuta esente da censure la decisione di merito che, a fronte di una condotta di abuso reiterata nel tempo ai danni di una minore; aveva ritenuto irrilevante che la stessa non avesse riportato danni psichici permanenti)(Sez. 4, n. 16122 del 12/10/2016, dep. 2107, L., Rv. 269600). Ed al riguardo, piø specificamente, non vi Ł ragione per non ribadire che, proprio in tema di atti sessualì con minorenne, ed al fini del riconoscimento dell’attenuante per i casi di minore gravità, costìtuisce elemento negativo di valutazione la circostanza che gli atti sessuali si inseriscano nell’ambito di una “relazione amorosa” con il minore, essendo tale situazione indice, da un lato, di una sostanziale prevaricazione ai danni della vittima e, dall’altro, della ripetizione degli atti sessuali per un considerevole lasso di tempo (Sez. 3, n. 34512 del 24/01/2017, M., Rv. 270958). D’altronde la valutazione complessivamente resa dalla Corte territoriale Ł particolarmente equilibrata e aderente alla realtà siccome emersa in giudizio, laddove comunque la gravità del fatto Ł stata in ogni caso contenuta nel minimo edittale di anni tre di reclusione in ragione del risarcimento del danno e della corretta condotta processuale, elementi positivamente considerati a norma dell’art. 62-bis cod. pen., con un successivo lieve aumento a titolo di continuazione, a seguito della reiterazione delle molestie nel tempo.
4.5. Il settimo motivo Ł parimenti infondato, essendosi risolto nella reiterazìone della lamentela circa il mancato riconoscimento della speciale attenuante appena ricordata.
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S. ln definitiva i motivi di impugnazione non sono fondati.
Ne consegue il rigetto del ricorso, con la condanna altresì del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il
ricorso e condanna
processuali.
Così deciso in Roma il
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