Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46089 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46089 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza n. 853/21 in data 27/09/2022 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata avanzata dalle parti rituale richiesta di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udita la discussione della difesa del ricorrente, AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21/09/2020, la Corte di appello di L’Aquila, previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen., rideterminava la pena inflitta a NOME COGNOME, in anni tre di reclusione, per i reati di concussione i danno dei RAGIONE_SOCIALE NOME ed NOME COGNOME (capo A) e di tentata concussione in danno di NOME COGNOME (capo D).
1.1. Con sentenza n. 28012 in data 12/04/2021, la Suprema Corte di cassazione, sesta sezione penale, annullava la pronuncia della Corte di appello di L’Aquila e rinviava per nuovo giudizio avanti alla Corte di appello di Perugia, ai fini della “ricostruzione dell’elemento materiale dei reati …, e, in particolare, (del individuazione della condotta di abuso costrittivo in presenza di abuso della qualità … consistente nella strumentalizzazione, da parte dell’agente, non di una sua attribuzione specifica, bensì della propria qualifica soggettiva nei casi in cui non ci sia correlazione della condotta stessa con atti dell’ufficio o del servizio”.
1.2. Con sentenza in data 27/09/2022, la Corte di appello di Perugia, pronunciando a seguito di rinvio della Corte di cassazione, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Teramo in data 22/06/2018, riqualificato il fatto di cui al capo A) a norma degli artt. 81 e 319 -quater cod. pen., con le già concesse circostanze attenuanti generiche (in primo grado) e quella di cui all’art. 323-bis cod. pen. (in secondo grado), rideterminava la pena in complessivi anni uno e mesi sette di reclusione, con la pena accessoria di legge, il beneficio della sospensione condizionale e la conferma nel resto della pronuncia di primo grado.
Avverso la predetta sentenza della Corte d’appello di Perugia, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: mancanza e/o apparenza di motivazione in relazione all’elemento oggettivo del reato di induzione indebita mediante abuso della qualità, per non essersi la Corte territoriale uniformata al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento nonché contraddittorietà della motivazione in relazione alle dichiarazioni delle persone offese nella parte in cui mancano di descrivere la condotta abusiva induttiva tenuta dal pubblico ufficiale. La sentenza impugnata reitera i medesimi argomenti già giudicati inidonei a fondare la responsabilità del COGNOME, quanto per il delitto di concussione quanto per quello di induzione indebita. Nelle dichiarazioni dei RAGIONE_SOCIALE COGNOME non v’è stata alcuna minima puntualizzazione in ordine al messaggio comportamentale
condizionante/inducente del pubblico ufficiale che possa aver determinato la spinta utilitaristica perseguita dal privato, volta all’ottenimento dell’asserito indebi vantaggio. La rilevanza del tema probatorio appare decisiva, in quanto attinente al principio di materialità e tipicità del reato, soprattutto ove si consideri che spavalderia e l’arroganza non sono condotte, ma possibili modi di essere e caratteri della personalità di un soggetto e che la posizione di supremazia è connaturale alla qualifica di pubblico ufficiale, anche in ragione del servizio svolto e della qualifica ricoperta, cosicchè la mera presenza di un pubblico ufficiale in divisa e con l’auto di servizio può essere caricata di significato negativo dalla persona offesa per suggestione autoindotta.
Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione all’elemento oggettivo della fattispecie di cui all’art. 319-quater cod. pen. La condotta tenuta dal COGNOME, consistita nel presentarsi in divisa e con l’auto di servizio presso il forno delle persone offese, non può integrare la richiesta prevaricazione abusiva, che deve consistere necessariamente in un facere, pena il rischio di sanzionare il pubblico ufficiale non per quello che fa, ma per quello che è. Così, anche il supposto vantaggio asseritannente perseguito dalle persone offese deve essere dall’agente conosciuto e oggetto di prospettazione ancorchè implicita perché sia integrata la materialità del reato. Così non è nella vicenda in parola, laddove dagli atti probatori acquisiti non emerge in alcun modo che il COGNOME abbia mai fatto alcun riferimento a presunte infrazioni al codice della strada, commesse dai RAGIONE_SOCIALE COGNOME o dai veicoli in uso alla loro ditta.
Terzo motivo: mancanza e/o apparenza di motivazione in relazione all’idoneità e univocità degli atti integranti il tentativo di concussione per non essersi la Corte territoriale uniformata al principio di diritto enunciato nell sentenza di annullamento. Anche in relazione alla vicenda di cui al capo D), la Corte territoriale si limita a valorizzare la “serietà della minaccia” proferita da COGNOME e lo stato di “timore” creatosi nella persona offesa, NOME COGNOME. In tal modo, il giudice del rinvio è incorso nel medesimo errore in cui era incorsa la Corte d’appello de L’Aquila, soffermandosi sulla sola espressione ascritta al ricorrente, e tralasciando, invece, il contesto in cui la stessa è stata pronunciata e le sue immediate conseguenze. Infine, nessuna valutazione ha operato la Corte territoriale in ordine alla circostanza che alcun verbale di violazione al Codice della strada venne elevato all’COGNOME nel corso del successivo e casuale incontro: elemento probatorio, di carattere decisivo, che era stato valorizzato nella sentenza di annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell’insufficient motivazione della sentenza impugnata, per non essersi la Corte territoriale uniformata al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, non è consentito nella presente sede, in quanto, come affermato da questa Corte di legittimità, con orientamento ormai consolidato” non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello GLYPH già GLYPH censurato GLYPH in GLYPH sede GLYPH di GLYPH legittimità” GLYPH (così, Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, dep. 2018, Liverani, Rv. 271696-01; nello stesso senso, Sez. 2 n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 27862902).
2.1. Peraltro, sotto altro profilo, il motivo appare del tutto aspecifico, nell misura in cui non si confronta con la motivazione della sentenza che, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite sulla distinzione tr le condotte di abuso costrittivo e di abuso induttivo del funzionario pubblico, ha correttamente inquadrato la fattispecie concreta entro il perimetro di applicazione dell’induzione indebita a dare o promettere utilità, poiché, conformemente alle puntuali indicazioni provenienti dal giudice rescindente, la Corte territoriale, i sede di rinvio, ha dato pienamente conto della specifica dialettica utilitaristica che ha informato, nel caso di specie, i rapporti tra il COGNOME e i due RAGIONE_SOCIALE COGNOME giustificando, con motivazione congrua ed esente da vizi, il profilo teleologicofinalistico tra l’abuso induttivo, fatto coincidere, da una parte, con l’ostentat esternazione della qualità pubblica rivestita, e, dall’altra, con un contegno spavaldo e arrogante, ed il consequenziale effetto intimidatorio determinato nei confronti degli COGNOME, posti in una condizione di compiacente condiscendenza alle prestazioni indebite per il timore di subire ritorsioni.
2.2. La Corte d’appello, ai fini dell’integrazione del tipo legale dell’abuso induttivo, ha valorizzato, in tal modo, la strumentalizzazione del munus pubblico, attraverso una serie di condotte, dipanatesi nel corso di un arco temporale di indubbia consistenza (dagli atti è, infatti, emerso che il COGNOME si era recato presso il RAGIONE_SOCIALE con cadenza bisettimanale o mensile, per una durata complessiva quinquennale, come risulta dal capo di imputazione) assolutamente qualificate da persuasione, suggestione e da inganno circa il possibile, e non meramente immaginario, effetto ritorsivo inflitto alle persone
offese, poste nella condizione di assecondare le richieste indebite, pena l’esposizione a conseguenze negative riflettentisi nella paventata compromissione delle attività logistiche di gestione delle procedure di carico e scarico merci, per effetto della prospettata ritorsione da parte del COGNOME.
Manifestamente infondato è il secondo motivo, diretto a contestare la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 319-quater cod. pen. per difetto di integrazione degli elementi costitutivi del reato.
Secondo l’insegnamento delle Sezioni unite (sent. n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera), il reato di cui all’art. 317 cod. pen. è designato dall’abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all’alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell’indebito; di contro, il reato di cui all’art. 319 -quater cod. pen. è designato dall’abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest’ultimo non si risolva un’induzione in errore sulla doverosità della dazione), di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini discrezionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione.
Nei casi ambigui, i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i delitti illeciti, devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica all’interno della vicenda concreta, individuando, all’esito di un’approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti.
3.1. La successiva giurisprudenza di legittimità, nel definire ulteriormente i rapporti e gli elementi distintivi tra la fattispecie di induzione e di concussione, d cui rispettivamente agli articoli 319 -quater e 317, ha precisato che “la induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall’art. 319-quater cod. pe come introdotto dall’art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non è diver sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due po condotte del prevígente delitto di concussione di cui all’art. 317 cod. p consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pu servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più
di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell’indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità”(Sez. 6, n. 28412 del 08/03/2013, Nogherotto, Rv. 25560701).
Quanto all’abuso della qualità, dalla dottrina definita come la cosiddetta “zona grigia”, i cui contorni rispetto alla fattispecie di concussione risultano più sfumati e richiedono, pertanto, un maggior onere distintivo ai fini dell’accertamento concreto della specifica figura di reato posta in essere, la giurisprudenza di legittimità più recente ha stabilito che “la nozione dell”abuso delle qualità’ postula una condotta che, indipendentemente dalle specifiche competenze proprie del soggetto attivo, si manifesta quale strumentalizzazione della posizione di preminenza del dello stesso agente ricoperta nei confronti del privato, posizione fatta valere in maniera tale da rendere credibile e idonea l’induzione all’indebita promessa o dazione di denaro o altra utilità” (cfr., in motivazione, Sez. 6, n. 7971 del 06/02/2020, Gatti, Rv. 278353-01).
3.2. Tenendo conto di queste indicazioni, l’attività di pressione morale esercitata dal COGNOME attraverso la manifesta e ripetuta ostentazione della divisa pubblica e dell’auto di servizio è stata correttamente ritenuta, sotto il profil oggettivo e materiale, rientrante nel perimetro di applicazione dell’abuso induttivo.
Quanto, poi, al profilo del vantaggio indebito perseguito o conseguito dai destinatari delle condotte di induzione mediante abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale agente, si tratta di un elemento costitutivo del reato che deve essere valutato non esclusivamente alla stregua oggettiva, ma avuto riguardo alla percezione soggettiva del soggetto destinatario delle suggestioni.
Le Sezioni Unite, in proposito, hanno espressamente sostenuto che “il ‘danno ingiusto ed il ‘vantaggio indebito’, quali elementi costitutivi implici rispettivamente della condotta costrittiva di cui all’art. 317 cod. pen. e di quell induttiva di cui all’art. 319-quater cod. pen., devono essere apprezzati con approccio oggettivistico, il quale, però, deve necessariamente coniugarsi con la valutazione della proiezione di tali elementi nella sfera conoscitiva e volitiva delle parti. L’accertamento non può, cioè, prescindere dalla verifica del necessario intreccio tra gli elementi oggettivi di prospettazione e quelli soggettivi percezione, per evitare che la prova si fondi su meri dati presuntivi” (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, cit., secondo cui, a loro volta, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto le prime due figure di reato richiedono, entrambe, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l’extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l’accordo
corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l’incontro libero e consapevole della volontà delle parti).
3.3. La Corte territoriale ha, pertanto, correttamente ritenuto integrato anche tale elemento costitutivo, sulla base del fatto che, alla luce delle concrete circostanze della condotta, l’attività induttiva del COGNOME aveva ingenerato nei due RAGIONE_SOCIALE uno stato di totale soggezione, tanto da assecondare l’attività di dazione delle indebite provviste di prodotti da forno, per acquisire la benevolenza del pubblico ufficiale, nell’auspicata prospettiva di sfuggire ai controlli delle forz dell’ordine sui mezzi di scarico delle merci.
Tanto basta a ritenere perfettamente integrata la fattispecie di cui all’art. 319-quater cod. pen. nei termini dialettici che si declinano, per il soggetto attivo, nell’attività induttiva e, per il soggetto passivo, nell’indebito vantaggio realizzato.
Il terzo motivo, diretto a censurare l’omessa motivazione della sentenza con riferimento al capo D), per non essersi la Corte territoriale conformata alle indicazioni provenienti dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento, non si confronta con la puntuale struttura argomentativa della sentenza, che ha valorizzato numerose dichiarazioni, dalle quali emerge chiaramente il contenuto espressamente minatorio delle affermazioni rivolte dal COGNOME, ed il conseguente effetto intimidatorio sortito dalla persona offesa (in tal senso, si pongono le espressioni pronunciate dall’innputatao: “qua non si sta da fare preventivi, forse non hai capito il lavoro che faccio… io faccio il carabiniere.. se ti incontro per stra ti faccio passare un brutto quarto d’ora”).
Quanto all’effettiva integrazione del requisito dell’effettiva idoneità ed univocità degli atti, la Corte di appello ha altresì valorizzato le dichiarazioni res dal teste COGNOME, richiamate a pagina 17 della sentenza di primo grado, nelle quali riferiva di aver colto l’COGNOME “turbato e sconcertato”, in tal modo giustificando pienamente, con motivazione altamente persuasiva, l’affermazione di responsabilità anche con riferimento al nesso eziologico richiesto dalla fattispecie tra l’abuso costrittivo e il timore cagionato dalla persona offesa.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.