Abusivismo Edilizio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i severi limiti entro cui è possibile impugnare una sentenza di condanna per abusivismo edilizio. Il caso analizzato offre spunti fondamentali per comprendere perché un ricorso possa essere dichiarato inammissibile, con conseguente conferma della condanna e l’addebito di ulteriori spese. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: La Costruzione Illegittima
La vicenda giudiziaria ha origine da una costruzione realizzata in una nota località costiera, in un’area soggetta a vincolo paesaggistico e classificata come zona sismica. L’imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per aver realizzato una nuova edificazione a destinazione abitativa, allo stato grezzo, su un terreno di cui era comproprietario. L’opera era significativamente diversa da quelle preesistenti, un ricovero attrezzi e una porcilaia, integrando così una serie di reati edilizi, paesaggistici e strutturali.
La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la prima sentenza, assolvendo l’imputato da un’accusa minore, ma confermando la sua colpevolezza per i reati principali, rideterminando la pena in due mesi di arresto e 21.000 euro di ammenda. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte sul Ricorso per Abusivismo Edilizio
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi di ricorso presentati dalla difesa. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni difensive fossero manifestamente infondate, non adeguatamente specifiche e, soprattutto, finalizzate a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
Di conseguenza, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine della procedura penale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Corte non può riesaminare le prove (documenti, testimonianze, perizie) per formare un nuovo convincimento sui fatti. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano basato la loro decisione sugli accertamenti della Polizia Municipale e dell’Ufficio Tecnico comunale, che avevano chiaramente descritto la natura abusiva dell’opera come una ‘nuova edificazione’. La difesa, nel suo ricorso, si è limitata a contrapporre una diversa interpretazione dei fatti, senza però evidenziare vizi logici o errori di diritto nella sentenza impugnata. Questo tentativo di ‘riproporre’ una valutazione di merito è stato considerato inammissibile, in quanto esula dal perimetro del giudizio di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere convinti della propria innocenza. È indispensabile formulare motivi di ricorso specifici, che attacchino la sentenza su questioni di diritto (es. errata interpretazione di una norma) o su vizi di motivazione (es. palese illogicità del ragionamento del giudice). Un ricorso generico, che si limita a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non specifici e miravano a una nuova valutazione dei fatti. Questo non è consentito nel giudizio di legittimità, dove la Corte controlla solo la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione, non il merito della vicenda.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Risposta: La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Quali reati erano stati contestati nel caso di abusivismo edilizio?
Risposta: Erano stati contestati diversi reati previsti dal Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2001) e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), relativi alla costruzione senza permesso in zona sismica e soggetta a vincolo paesaggistico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3674 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3674 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POSITANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Salerno del 10 dicembre 2024 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Salerno il 31 gennaio 2024 previa assoluzione dalla contravvenzione ex art. 110 e 734 cod. pen. (capo 3), ha ridetermiNOME in mesi 2 di arresto ed euro 21.000 di ammenda la pena a carico di NOME COGNOME, ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 110 cod. pen., 44, comma 1 lett. c), del d.P.R. n. 380 del (capo 1), 181, comma 1, in relazione agli art. 136 e 146 del d. Igs. n. 42 del 2004 (capo 2), e 71 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 4), 65 e 72 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 5), 93-94-95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 6). Fatti accertati in Positano il 28 aprile 2020.
Rilevato che i tre motivi di ricorso, con i quali, in termini sostanzialmente sovrapponibili, è censurata la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato, sono manifestamente infondati, in quanto non adeguatamente specifici e volti a prefigurare e a riproporre una rivalutazion alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’esauriente ricostruzione operata dai giudi merito, i quali (cfr. pag. 6-10 della sentenza di primo grado e pag. 5-6 della decisione impugnata hanno valorizzato, in modo pertinente, gli accertamenti compiuti nell’aprile 2020 dalla Polizi Municipale e dal personale dell’Ufficio tecnico del Comune di Positano, da cui è emerso che la struttura abusivamente realizzata in zona sismica e paesaggisticamente vincolata dagli imputati, nel terreno di cui gli stessi erano comproprietari, costituiva una nuova edificazione, diversa ricovero attrezzi e dalla porcilaia, avente destinazione abitativa e rinvenuta allo stato grezzo
Ritenuto che, rispetto a ciascuna a questione dedotta, ivi comprese l’individuazione e la collocazione temporale delle opere abusive in esame, la motivazione delle sentenze di merito risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valuta di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 546 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’o pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 ottobre 2025.