Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32260 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32260 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con note successive
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24/11/2023, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 6/2/2023 dal Tribunale di Nola, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole della contravvenzione di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e condannato alla pena di trenta giorni di arresto e 10mila euro di ammenda.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
con una prima, ampia censura (pagg. 2-18), si contesta l’affermazione di responsabilità, che sarebbe sostenuta da una motivazione debole e claudicante, meramente appiattita sulla decisione di primo grado e contraria alle risultanze dibattimentali. In particolare, la prova testimoniale – diffusamente richiamata non avrebbe fornito alcun riscontro alla tesi secondo cui il presunto abuso sarebbe stato realizzato proprio dal ricorrente, e nessuna circostanza deporrebbe in tal senso; per contro, gli esiti dichiarativi avrebbero consentito di riferire i lavori epoca ben precedente l’accertamento, senza alcuna possibilità di riconoscere profili di colpevolezza in capo all’COGNOME. La motivazione resa dalla sentenza sul punto, ancora, sarebbe del tutto viziata, muovendosi lungo considerazioni astratte ed apodittiche; tanto varrebbe, peraltro, anche in ordine alla oggettiva realizzazione dell’abuso, i cui caratteri sarebbero stati smentiti in termini evidenti (ad esempio quanto ad un presunto collegamento tra l’appartamento ed il vano garage). Ancora sul punto, il dibattimento avrebbe provato che i lavori sarebbero leciti e consentiti, oltre che precari e volti a soddisfare esigenze temporanee, quali semplici interventi di manutenzione straordinaria, tali da non consentire di riconoscere alcun mutamento di destinazione d’uso, né alcuna incidenza sul carico urbanistico;
si contesta, poi, il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., della quale, per contro, ricorrerebber tutti i presupposti, alla luce sia della natura dell’intervento, come appena richiamata, sia della non abitualità del comportamento, da parte di un soggetto privo di alcun allarme sociale;
violazione di legge e vizio di motivazione sono poi contestati quanto alla mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen. La condizione personale, economica e familiare del ricorrente – estremamente precaria e grave, dunque fonte di indigenza – giustificherebbe il riconoscimento dello stato di necessità, a fronte dell’esigenza di evitare la compromissione di un diritto fondamentale della persona come quello di abitazione;
è contestata, di seguito, la mancata rinnovazione dibattimentale richiesta dalla difesa, con oggetto l’esame dell’imputato; la Corte di appello, al riguardo, si sarebbe espressa con posizione aprioristica e preconcetta, peraltro confondendo il legittimo diritto dell’imputato a non rendere dichiarazioni con un rifiuto a sé sfavorevole;
la motivazione della sentenza risulterebbe viziata anche quanto al mancato riconoscimento dell’intervenuta prescrizione del reato, sostenuto da una evidente confusione tra la data di mero accertamento dei lavori abusivi (6/12/2018) e l’epoca di realizzazione delle stesse opere, risultata ampiamente precedente, come da numerosi esiti istruttori che il motivo richiama in modo analitico;
il ricorso, ancora, contesta la violazione di legge con riguardo agli artt. 20bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen.; pur ricorrendo i presupposti per l’applicazione di quest’ultima norma, di evidente natura processuale, la Corte di appello non avrebbe dato alle parti l’avviso ivi indicato, dopo la lettura del dispositivo e della motivazione contestuale, così determinando un vizio genetico insuperabile ed insanabile. Altrettanto viziata, poi, la sentenza sarebbe nella parte in cui, pur riconoscendo i presupposti per l’applicazione delle pene sostitutive di cui all’art 20-bis citato, li avrebbe tuttavia negati con motivazione carente, che non terrebbe conto della personalità dell’imputato, di un’ultima condanna risalente al lontano 2003 (peraltro, per fatti del settembre 1999) e della totale estraneità a qualunque ambiente di criminalità organizzata, insieme alla modesta portata dei fatti ed al buon comportamento processuale;
infine, l’COGNOME censura la motivazione quanto al mancato riconoscimento: a) delle circostanze attenuanti generiche, sostenuto da una mera petizione di principio e contraddetto da quanto appena richiamato nel motivo precedente; b) dei “doppi benefici”; c) di una pena allineata ai minimi edittali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Il primo motivo, che contesta l’affermazione di responsabilità quanto al profilo oggettivo della condotta, si esaurisce nell’ampia riproposizione dei medesimi argomenti di merito già esaminati dai Giudici della cognizione, come confermato dalla ripetuta e prolungata citazione degli esiti dibattimentali e, in particolare, delle dichiarazioni rese da numerosi testimoni; questi elementi di prova, tuttavia, non possono essere nuovamente valutati dalla Corte di cassazione, chiamata soltanto a verificare la tenuta logica della sentenza di merito e la completezza dei suoi argomenti in relazione alle specifiche censure sollevate con il gravame.
Ebbene, l’affermazione di responsabilità del ricorrente è stata confermata in appello – in doppia conforme rispetto alla pronuncia di primo grado – con una motivazione particolarmente solida, ancorata con rigore ad oggettivi elementi dibattimentali e priva di qualunque evidente illogicità o carenza espositiva; come tale, dunque, non censurabile in questa sede.
5.1. Entrambe le decisioni di merito, infatti, hanno innanzitutto riscontrato i caratteri e la natura degli abusi edilizi contestati e, in particolare, il mutamento d destinazione d’uso di un locale garage/cantina di pertinenza dell’abitazione nella disponibilità del ricorrente, realizzato attraverso la creazione (nel medesimo ambiente) di vani adibiti a cucina/soggiorno e bagno; la documentazione
fotografica acquisita, al riguardo, dava conto della realizzazione di un impianto elettrico, di un impianto idrico, di un servizio igienico, di un foro nel solaio copertura teso a consentire il collegamento tra il locale medesimo e l’appartamento sovrastante. Ancora, la porta basculante del garage era stata sostituita da una porta d’ingresso, così da conferire ulteriormente a quei locali un carattere residenziale.
5.2. In forza di questi oggettivi elementi, non valutabili nuovamente dalla Corte di legittimità, la sentenza di appello ha quindi concluso per un evidente mutamento della destinazione d’uso del locale, con complessivo ampliamento del volume e della superficie residenziale dell’appartamento (di proprietà del Comune e, peraltro, risultato assegnato a persona diversa dall’COGNOME), con immediata incidenza sul carico urbanistico, evidentemente aggravato.
5.3. Ebbene, questi lavori sono stati correttamente qualificati nei termini di un intervento di trasformazione edilizio-urbanistica, ammesso soltanto previo rilascio del permesso di costruire: non già, dunque, “meri interventi di manutenzione ordinaria” o, al massimo, “semplici interventi di manutenzione straordinaria”, come si legge nel ricorso ancora con inammissibile affermazione in fatto.
Con riguardo, poi, all’attribuzione dell’abuso proprio al ricorrente, ancora contestata nel ricorso, la sentenza di appello risulta nuovamente incensurabile perché sostenuta da adeguata motivazione. La Corte di merito, infatti, ha evidenziato che in occasione del sopralluogo compiuto il 6/12/2018, nell’appartamento era stata trovata la moglie dell’imputato, che lì viveva insieme al proprio nucleo familiare; dello stesso immobile, dunque, l’COGNOME aveva disponibilità di fatto, da ciò derivando che lui solo poteva aver avuto interesse a realizzare gli interventi illeciti. Questa conclusione è stata poi confermata in sentenza, ancora con motivazione non manifestamente illogica, evidenziando che era stato proprio l’imputato a depositare presso gli uffici comunali una istanza di regolarizzazione dell’alloggio in oggetto (si ribadisce, formalmente assegnato a diversa persona), e presso il medesimo luogo lo stesso aveva eletto domicilio.
6.1. Già il primo Giudice, peraltro, aveva ritenuto inattendibile la dichiarazione di un vicino di casa che sosteneva che i lavori fossero stati eseguiti nella primavera del 2015, in un periodo in cui il ricorrente si sarebbe trovato a Milano per lavoro. A tale riguardo, era stato infatti evidenziato, per un verso, che entrambe le circostanze erano risultate sprovviste di qualunque prova, e, per altro verso, che le valutazioni compiute dal tecnico del Comune e la documentazione fotografica attestavano, diversamente, che i lavori erano di recente realizzazione, per come risultava anche dal mobilio nuovo. La sentenza di primo grado, sul punto, aveva anche adeguatamente confutato le dichiarazioni del consulente di parte, il quale
aveva riferito la ristrutturazione del garage a circa 8 anni prima del sopralluogo: in particolare, a) il Tribunale aveva evidenziato che questi si era recato sul posto ben quattro anni dopo l’intervento della polizia giudiziaria, così che – in assenza di sequestro – lo stato dei luoghi ben poteva esser stato modificato; b) l’indicazione fornita dal consulente circa “l’età” del televisore raffigurato non poteva assolutamente essere condivisa.
Il primo motivo di ricorso, pertanto, risulta manifestamente infondato.
Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge quanto al secondo, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; la motivazione stesa sul punto dalla Corte di appello, infatti, non appare viziata, ma sostenuta ancora da considerazioni del tutto logiche. La sentenza, richiamata la costante e condivisa giurisprudenza quanto ai differenti caratteri che il giudice deve valutare al riguardo, ha evidenziato che: a) le dimensioni e le caratteristiche costruttive dell’abuso erano di misura tale da non consentire di ritenere che l’offesa al bene protetto fosse minima; b) la consistenza dell’opera e la sua concreta finalità abitativa indicavano evidentemente un danno rilevante all’assetto del territorio, in presenza di un intervento abusivo tutt’altr che precario, ma, anzi, destinato a soddisfare esigenze abitative permanenti e durature. In forza di questi elementi – efficacemente evidenziati – è stata dunque valorizzata la “pregnante offensività” delle condotte, palesemente non riconducibili nell’alveo della particolare tenuità.
Il ricorso, ancora, risulta inammissibile con riguardo alla esimente dello stato di necessità, che viene ulteriormente sostenuta (nel terzo motivo) da un argomento di puro merito quale la complessiva situazione personale, familiare ed economica del ricorrente.
8.1. Pronunciandosi al riguardo, la Corte di appello ha congruamente sottolineato che nessuna documentazione era stata allegata a riprova di un eventuale stato di necessità, peraltro apparentemente contraddetto dai costi di certo sostenuti per realizzare l’illecito in questione. A ciò si aggiunga che – per costante indirizzo – in materia di abusivismo edilizio non è configurabile l’esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all’abitazione, difetta in ogni caso requisito dell’inevitabilità del pericolo (tra le altre, Sez. 3, n. 2280 del 24/11/2017 COGNOME Buono, Rv. 271769): ebbene, nel caso in esame non risulta dimostrato nessuno di questi due elementi, ed il ricorso si fonda su affermazioni evidentemente generiche, oltre che di fatto, limitandosi a richiamare le citate condizioni di vita “la compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione e quindi alla casa”.
Il ricorso risulta poi inammissibile anche sulla quarta censura, con la quale si lamenta la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dell’imputato.
9.1. La Corte di appello, pronunciandosi sul punto, ha evidenziato che COGNOME legittimamente non aveva reso l’esame, limitandosi a dichiarazioni spontanee, e che nessun elemento di novità, comunque, questi avrebbe potuto apportare all’istruttoria quanto al profilo oggettivo dei fatti, emerso pacificamente. Ebbene, quest’ultima affermazione è sì contestata nel ricorso, ma con argomento privo di un effettivo contenuto: non è specificato, infatti, quale decisivo supporto istruttorio avrebbe fornito l’esame dell’imputato, né quali ne sarebbero stati gli argomenti, così da non potersi in alcun modo ritenere superata la presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado.
Del tutto infondata, poi, risulta anche la quinta doglianza, che eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato in forza dei medesimi argomenti già spesi per negare l’attribuzione al ricorrente della condotta contestata.
10.1. Al riguardo, la sentenza di appello, richiamati i contorni giurisprudenziali della materia, ha sottolineato che doveva esser confermato il dies a quo del 6/12/2018, data di accertamento dell’illecito, non potendosi fare affidabile riferimento ad asserite precedenti epoche di completamento dei lavori, poiché sprovviste di qualunque riscontro documentale (il riferimento è alle già citate dichiarazioni del vicino di casa e del consulente di parte), oltre che smentite dalle prove dichiarative e fotografiche circa la recente realizzazione delle opere.
Il ricorso, ancora, deve esser dichiarato manifestamente infondato nella parte in cui contesta la mancata applicazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 545bis cod. proc. pen. (n. 6). La Corte di appello, con argomento non manifestamente illogico, ha infatti evidenziato che le pene sostitutive, ancorché rafforzate da prescrizioni, si rivelerebbero del tutto inadeguate a prevenire il concreto rischio di recidive: le modalità esecutive dei fatti, il profilo criminale del soggetto e la tota assenza di segni di revisione critica delle condotte (e, in AVV_NOTAIO, di elementi comprovanti un’effettiva inversione dello stile di vita), dunque, sono stati ritenuti argomenti idonei a sostenere che il presidio detentivo sia, allo stato, l’unico in grado di contenere “la trasgressività” del condannato.
11.1. A questo argomento, peraltro, il ricorso risponde ancora con affermazione di puro merito, inammissibile in questa sede, richiamando la personalità dell’imputato, l’epoca della precedente condanna e l’assenza di legami con organizzazioni criminali.
11.2. Quanto, poi, alla mancata applicazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen., basti qui osservare che la questione è assorbita dalle considerazioni appena espresse in tema di sanzioni sostitutive, e della relativa motivazione in sentenza.
12. Il ricorso risulta manifestamente infondato, di seguito, anche quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (n. 7). Sul punto, e con motivazione congrua e non censurabile, la Corte di appello ha evidenziato sia l’entità, la tipologia e la consistenza del manufatto abusivo realizzato, sia la mancanza di elementi positivamente apprezzabili. A questo argomento il ricorso risponde ancora con inammissibile valutazione in fatto, richiamando la personalità dell’imputato, l’epoca dell’ultima condanna e l’assenza di legami con ambienti criminali organizzati.
13. In ordine, poi, al mancato riconoscimento dei “doppi benefici” (sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna), la Corte osserva che la relativa censura (n. 8) – nei termini della illogicità e dell contraddittorietà – risulta del tutto generica e, soprattutto, priva di qualunque confronto con la sentenza impugnata. Questa, infatti, si è pronunciata sul punto, ancora con logico argomento, evidenziando che il ricorrente aveva già beneficiato della sospensione condizionale della pena, ricadendo poi nella consumazione di gravi reati, quali l’estorsione, la resistenza pubblico ufficiale e le lesioni personal così da non risultare meritevole neppure della non menzione della condanna.
14. Infine, quanto all’entità della pena, la sentenza impugnata risulta ancora sostenuta da motivazione non censurabile, evidenziando la piena adeguatezza della sanzione al concreto disvalore dei fatti e sottolineandone, peraltro, l’irrogazione in misura comunque prossima al minimo edittale (ed anzi, inferiore a tale limite nell’ammenda, alla luce del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla I. 24 novembre 2003, n. 326, che ha disposto che le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 44 in esame “sono incrementate del cento per cento”.
15. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così ,deciso in Roma, il 10 luglio 2024
gliere estensore