Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21796 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21796 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME NOME nato a PALERMO il 29/04/1971 NOME nato a PALERMO il 31/12/1974
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME
che riproducono complessivamente, senza alcun accento di novità, i rispettivi atti di appello, risultando pertanto aspecifici e quindi generici, a fronte di una sentenza
di appello che aveva fornito adeguata risposta, con cui i ricorsi non si confrontano, alle questioni sollevate innanzi alla Corte di appello;
considerato innanzitutto la manifesta infondatezza del ricorso del Lo COGNOME,
che (i) ribadisce la insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, pur a fronte di una occupazione pluriennale, abusiva perché non originata da
regolare assegnazione, ed intenzionale, per la consapevolezza dei coimputati di non essere destinatari di provvedimenti amministrativi che ne legittimassero la
permanenza (pg. 4 e 6 della motivazione) e che (li) richiede un più benevolo trattamento sanzionatorio, in base a considerazioni del tutto generiche, pur a
fronte di una motivazione puntuale, adeguatamente incentrata sulla assenza di elementi favorevoli, la durata dell’occupazione ed i precedenti penali per entrambi
gli imputati, elementi nemmeno confutati dalle difese degli imputati;
osservato, quanto alla Romeo, per cui valgono le considerazioni da ultimo espresse in relazione al motivo comune sul trattamento sanzionatorio, accomunato dalla genericità radicale, occorre solamente rilevare ulteriormente la vacuità dell’argomentazione difensiva sull’ulteriore motivo (stato di necessità) a fronte di una motivazione assolutamente congrua e corretta del complesso delle sentenze, che evidenzia l’insostenibilità della difesa, in presenza di un mero disagio abitativo e di una condizione di abusivismo abitativo protratto per oltre un decennio;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.