Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9460 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9460 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a OZIERI il DATA_NASCITA
inoltre:
NOMEXXXX
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Sassari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, ha rideterminato la pena in anni 7 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 609 bis co. 1 e 2 n. 1, 609 ter co. 2, 61 n. 5 cod. pen, per aver, con violenza e minaccia, abusato delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della propria cugina NOMEXXXX minore degli anni 14, e costretto la stessa a compiere e subire atti sessuali.
Il ricorrente deduce quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine all’attendibilità della persona offesa. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in ordine alle modalità di acquisizione e utilizzo di registrazione audio e di screenshot di chat contenute nell’applicazione Instagram. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’acquisizione e attribuzione del file audio e alla richiesta di rinnovazione istruttoria. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in ordine all’art. 533 cod. proc. pen.
Il ricorrente ha depositato memoria integrativa con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La prima doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, il giudice a quo ha ritenuto credibile à il narrato della persona offesa, in quanto logico e coerente, essendo le affermazioni della minore puntuali, esaustive e logiche. (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007,
Ord. n. sez. 1554/2026
CC – 30/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893). La minore ha risposto in modo logico, coerente e lineare nel corso dell’intera escussione testimoniale e dall’analisi del contenuto delle dichiarazioni rese non sono emersi salti logici, aggiustamenti narrativi nØ elementi di origine fantasiosa, sicchØ la stessa Ł stata ritenuta capace di testimoniare e intrinsecamente attendibile sotto i profili della spontaneità, genuinità, coerenza interna e assenza di secondi fini. Tale valutazione trova ulteriore conferma nelle risultanze della perizia psicologica svolta dalla dott.ssa COGNOME, che ha rilevato l’assoluta spontaneità del racconto, la precisa ricostruzione dei fatti e una corretta elaborazione del vissuto familiare ed emotivo, nonchØ l’assenza di disturbi idonei a inficiare la capacità della minore di percepire, rappresentare e riferire la realtà. ¨ stato, inoltre, escluso che la persona offesa nutrisse nei confronti dell’imputato sentimenti di astio, odio o risentimento tali da giustificare un’accusa calunniosa di tale portata. La credibilità intrinseca del narrato risulta poi pienamente corroborata da plurimi riscontri esterni, costituiti innanzitutto dalle comunicazioni intercorse tra l’imputato e la minore attraverso i canali telefonico e Instagram, riferibili all’ultimo episodio, nonchØ dalle produzioni documentali consistenti in file audio e screenshot della messaggistica, tutti coerenti e confermativi delle dichiarazioni accusatorie. Ulteriori elementi di riscontro sono rappresentati dalle testimonianze rese dalla madre della minore, NOME, alla quale la figlia aveva confidato specifici episodi di violenza, nonchØ della nonna e della zia NOME, le quali hanno riferito delle confidenze ricevute dalla nipote in ordine agli abusi subiti.
Il giudice a quo ha quindi affermato la piena attendibilità e credibilità della persona offesa, che ha iniziato a subire gli abusi sessualiquando aveva appena dodici anni, in un periodoassai delicato in cui la minoresoffriva di un disturbo positivo provocatorio di grado moderato e un disturbo da deficit attentivo, condizione che ha aggravato la sua condizione di fragilità.
In ordine al secondo e terzo motivo di ricorso si osserva la Corte d’appello ha ritenutola registrazione audio che la minore ha effettuatononchØ i numerosi screenshotdei messaggi intercorsitra l’imputato e la minore costituiscono ulteriore riscontro della attendibilità delle accuse mosse dalla persona offesa, avendo il giudice dato atto che la trascrizione della conversazionetelefonica registrataŁ avvenuta presso i carabinieri il giorno della denuncia. Peraltro, alla presenza dei militari operanti, la madre della persona offesa,
NOMEXXha riconosciuto con assoluta certezza l’identità dei due interlocutori, dovendosi quindi ritenere superflua la rinnovazione istruttoria e, in particolare, l’espletamento di una perizia fonica, non apportando essa alcun ulteriore contributo rispetto alle risultanze già acquisite.
In ordine al quarto motivo, occorre osservare come il giudice sia tenuto adinterrogarsi in merito alla plausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria, qualora esse vengano additate dall’oggettività delle acquisizioni probatorie. La regola di giudizio compendiata nella formuladell”al di là di ogni ragionevole dubbio’ impone infatti al giudicante l’adozione di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria, volto a superare l’eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest’ultima, derivanti, ad esempio, da autocontraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi, come nel caso in disamina,all’esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza erazionalità(Sez.1, n. 4111 del24/10/2011, Rv. 251507). Nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo aver ricostruito con precisione le modalità della condotta, Ł giunta a conclusioni pienamente condivisibili in merito alla responsabilità dell’imputato, le quali resistono e non risultano minimamente inficiate dalle generiche censure e dalle
argomentazioni sollevate dal ricorrente, affermando che la piattaforma probatoria, valutata nel suo complesso, ha infatti dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio la fondatezza dell’ipotesi accusatoria.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 30/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.