Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9461 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9461 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMEXXXX
inoltre:
NOME
avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 10 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81, 609 bis, 609 ter co.1 n.1 e 5 cod. pen., per aver costretto la figlia, NOME a subire atti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità psichica e fisica della minore.
Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego dell’ attenuante di cui all’art. 609, ultimo comma, cod. pen. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del danno liquidato in favore della parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In ordine al primo motivo, si osserva che la Corte d’appello ha fatto buon governo dei principi piø volte affermati da codesta Corte secondo cui, ai fini del riconoscimento della diminuente del fatto di minore gravità, deve farsi riferimento aduna valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre, ai fini del diniego della stessa attenuante, Ł sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez . 3, n . 8735 del 24/11/2022, Rv. 284203; Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep. 22/02/2016, P.G. in proc. D., Rv. 266272; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, dep. 25/05/2015, K., Rv. 263821). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto assaigrave la condotta dell’imputato che, pur consapevole dello stato di soggezione della minore, per sei anni ha abusato sessualmente della figlia, fin dall’età di 14 anni, approfittando delle sue condizioni di inferiorità, ed evidenziato le graviconseguenze sul piano psicologico sofferte dalla vittima, afflitta da un disturbo post traumatico che ha reso necessario intraprendere un percorso terapeutico anche farmacologico per gestire ansia,
Ord. n. sez. 1657/2026
CC – 30/01/2026
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
depressione e senso di colpa.
In ordine al secondo motivo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non Ł piø sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato(Sez . 4, n . 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso di specie la Corte territoriale ha affermato che a nulla rileva lo stato di incensuratezza dell’imputato e che nessuna rilevanza positiva assume il suo contegno processuale. Egli, pur ammettendo parzialmente i fatti contestati, ha gettato discredito sulla figlia, affermando piø volte come fosse addirittura stato indotto da lei a praticare atti sessuali.
Parimenti, l’ultima doglianza solleva censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, considerato che, in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale, sfuggendo ad una piena valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, il quale nell’effettuare la relativa quantificazione deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall’offeso, della gravità dell’illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento (Sez . 3, n . 3912 del 11/02/1991 Ud. (dep. 09/04/1991) Rv. 186780). Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha ritenuto congrua ed adeguata la condanna al risarcimento del danno, quantificato in euro 60.000,00, in relazione alla durata della condotta e del grave pregiudizio subito dalla minore.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.