Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40972 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40972 Anno 2025
Presidente: NOME
Data Udienza: 03/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nata a Atripalda il giorno DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO – di fiducia COGNOME NOME, nato a Avellino il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME – di fiducia COGNOME NOME, nata a Avellino il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME – di fiducia avverso la sentenza in data 31/01/2025 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto rigettarsi i ricorsi; letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale, a firma dell’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31 gennaio 2025, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino del 10 ottobre 2022 di condanna di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno per avere commesso, in concorso tra loro, i reati di cui all’art. 44 lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo A), art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (capo B), 734 cod. pen. (capo C), 93 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo D), artt. 633 e 639bis cod. pen. (capo E).
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore degli imputati, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lettere b) ed e), cod. proc. pen.
Si deduce che NOME COGNOME, qualificata quale ‘progettista’ in tutti gli atti del giudizio, sarebbe estranea alla vicenda e il giudice di primo grado sarebbe pervenuto alla condanna qualificandola ‘direttore dei lavori e responsabile di cantiere’ laddove, al momento delle contestazioni, la stessa non aveva alcuna di tali qualifiche, essendo semplicemente
tecnico progettista.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lettere b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al reato contestato al capo A).
Si deduce che, sia il Tribunale che la Corte di appello avrebbero omesso di considerare e valutare le prove offerte, sia documentali che testimoniali.
Quanto alla condotta descritta al punto n. 1 del capo A, si deduce che la contestazione di avere effettuato lavori di sbancamento e di realizzazione di una strada in terra battuta e materiale pietroso si fonderebbe sul presupposto erroneo della realizzazione ex novo della strada mentre, invece, la stessa era preesistente, nØ il livellamento della stessa avrebbe comportato alcun allargamento, ma sarebbe stato eseguito solo per consentire senza rischio il passaggio, eliminando i fossi e gli avvallamenti.
Quanto alla condotta descritta al punto n. 2 del capo A, consistente nello scavo di sbancamento a sezione obbligata e platea in conglomerato cementizio, si deduce che erroneamente si era ritenuto che si trattasse di opere costruite in assenza di permesso di costruire e in assenza del deposito dei calcoli al genio civile; invero, si deduce che il permesso a costruire era stato rilasciato dal Comune in data 20 luglio 2020 e i calcoli al Genio civile erano stati depositati in data 30 settembre 2020.
Quanto alla condotta descritta al n. 3 del capo A, consistente nella realizzazione di una struttura metallica, si deduce di avere ripetutamente dichiarato che trattavasi di una cosiddetta ‘baracca di cantiere’, ovvero di un manufatto connotato non solo da provvisorietà ma anche da obbligatorietà e, come tale, esonerato dal permesso di costruire e dall’autorizzazione paesaggistica.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lettere b) ed e), cod. proc. pen. in relazione ai reati contestati ai capi B) e C).
Si denuncia al contempo un vizio di applicazione e interpretazione della legge penale nonchØ un vizio di manifesta illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione nonchØ di travisamento ed omessa valutazione della prova e della insussistenza dei fatti. Si deduce che le opere eseguite non necessitavano di apposita autorizzazione ovvero, con riguardo al getto di sottofondazione, già vi era in atti un regolare permesso di costruire.
2.4. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lettera b), cod. proc. pen. in relazione ai reati contestati ai capi C) e E).
Si deduce che il Tribunale avrebbe ritenuto la sussistenza di tali reati presupponendo che le opere eseguite avessero deturpato l’ambiente e che il Tribunale e la Corte di appello non avrebbero tenuto conto delle prove documentali e testimoniali acquisite, essendo stata la condanna basata su mere ipotesi e supposizioni. Si deduce, in particolare, che per lo scavo di fondazione vi era il permesso di costruire, che la baracca era a servizio del cantiere ed era provvisoria e smontabile, tanto che lo stesso Comune di Mercogliano avrebbe riconosciuto la sussistenza di tale sua natura, che la strada era sempre esistita a servizio di tutti i fondi della zona e, dunque, non era stata realizzata ex novo ,come erroneamente ritenuto dai giudici di merito.
In relazione al delitto contestato al capo E), si deduce che il terreno che sarebbe stato arbitrariamente invaso non era un bene demaniale bensì un bene appartenente al patrimonio comunale, non configurandosi il presupposto per la procedibilità di ufficio di cui all’articolo 639bis cod. pen., con conseguente difetto di procedibilità per mancanza di querela. Si deduce, infine, che mancherebbe il requisito dell’arbitrarietà dell’invasione, richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 633 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perchØ proposti con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati.
Va evidenziato in premessa che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. “doppia conforme” della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, ENOME, Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01).
2.1. Trovandosi di fronte ad una “doppia conforme” affermazione di responsabilità, e pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi.
¨, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi e difformità sui punti denunciati, si integrino vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruita della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 – 01; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 197250 – 01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, COGNOME, Rv. 197497; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, COGNOME, Rv. 198487 – 01; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 209145 – 01).
2.2. Va evidenziato, inoltre, che la Corte territoriale si Ł espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l’omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nel ricorso non configura il vizio denunciato: va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza di una “doppia conforme”, nella motivazione della sentenza, non Ł tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, COGNOME, Rv. 288566 – 01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841 – 01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, COGNOME, non mass. sul punto).
2.3. Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267723 – 01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, COGNOME, Rv. 253445 – 01). E neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze
che si riferiscono all’imputazione, determina la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853 – 01; Sez. 2, n. 26870 del 12/05/2022, GioŁ, non mass.).
2.4. Nella fattispecie, peraltro, la Corte territoriale non si e limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha risposto specificamente ai motivi di appello con argomentazioni adeguate e logiche. Invero, le motivazioni delle due sentenze si saldano, fornendo un’unica e complessa trama argomentativa, non scalfita dalle censure mosse dai ricorrenti che ripropongono gli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado.
2.5. Va infine anche rilevato che i ricorsi sono inammissibili anche per violazione del principio di autosufficienza, giacchØ, i ricorrenti pur evocando la sussistenza di atti asseritamente avvinti al processo e specificamente indicati, non li allegano ai ricorsi, e la Corte, quindi, non Ł in grado di verificare la fondatezza delle relative deduzioni(Sez. 2, n. 20667 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071-01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053-01; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, COGNOME, Rv. 260994-01).
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce che NOME COGNOME, qualificata quale ‘progettista’ in tutti gli atti del giudizio, sarebbe estranea alla vicenda, Ł manifestamente infondato.
3.1. A fronte di una doppia conforme affermazione di responsabilità nei termini che precedono, con le cui pregnanti argomentazioni i ricorrenti non si confrontano, lungi dal delineare vizi di legittimità, con la doglianza articolata si contesta il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all’esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.
3.2. Quanto al ruolo di NOME COGNOME, la Corte di appello ha invero, con motivazione del tutto logica, argomentato che, anche se il progettista non può essere considerato di per sØ responsabile in concorso per gli abusi edilizi commessi dal proprietario, nella fattispecie concreta era stato dimostrato il contributo causale dato alla commissione del reato e la rimproverabilità soggettiva dell’operato dell’imputata, atteso che la NOME, la quale peraltro era in attesa di nomina quale direttore dei lavori, aveva agito nella piena consapevolezza degli abusi compiuti dai titolari dell’immobile e il suo ruolo attivo nella vicenda era testimoniato anche dal fatto che, al momento del controllo, era presente sui luoghi, sottoscriveva il verbale con il quale venivano contestate le violazioni e accettava la nomina quale custode dei beni in sequestro.
Parimenti inammissibile, in quanto manifestamente infondato, Ł il secondo motivo di ricorso con il quale, senza confrontarsi con le motivazioni dei giudici di merito che hanno conformemente valutato il materiale probatorio con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, si contesta la sussistenza del reato di cui al capo A).
Sul punto deve, invero, rilevarsi che la Corte di appello, confermando il giudizio espresso dal giudice di primo grado, ha congruamente e logicamente argomentato che le opere di scavo, sbancamento e livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, determinando una trasformazione edilizia del territorio, necessitavano di un previo rilascio di permesso di costruire (Sez. 3, n. 29466 del 22/02/2012 Batteta, Rv. 253154 – 01; Sez. 3, n. 4916 del 13/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262475 – 01); che anche la
realizzazione della strada di accesso al fondo, che sostituiva la strada preesistente sterrata, determinando una trasformazione edilizia del territorio, necessitava di permesso di costruire (Sez. 3, n. 26193 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 276042 – 01); che, quanto alla struttura metallica (capannone), realizzata sul fondo da NOME COGNOME e NOME COGNOME, per le caratteristiche della medesima, la stessa non era meramente provvisoria, necessitando di permesso di costruire, ed era stata realizzata in area coperta da vincolo di inedificabilità assoluta, a causa di un pregresso incendio, relativamente alla quale, dunque, non poteva essere rilasciato alcun permesso a costruire, neppure per una struttura provvisoria (pag. 3 della sentenza impugnata).
Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in modo del tutto assertivo, la sussistenza dei reati contestati ai capi B) e C) affermando che le opere eseguite non necessitavano di apposita autorizzazione ovvero, con riguardo al getto di sottofondazione, già vi era in atti un regolare permesso di costruire.
Anche in questo caso, i ricorrenti non si confrontano con le motivazioni dei giudici di merito che hanno conformemente valutato il materiale probatorio e, con motivazione logica, coerente con le risultanze processuali e rispondente ai principi di diritto che regolano la materia, hanno affermato che le aree interessate dalla trasformazione edilizia rientravano in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale nonchØ in zona sismica e richiedevano, per la loro realizzazione, l’autorizzazione della competente autorità preposta alla tutela del paesaggio ex art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004, nonchØ il deposito degli atti all’ufficio del Genio civile e l’autorizzazione sismica, mentre risultava che le autorizzazioni rilasciate e gli atti depositati concernevano solo l’erigendo fabbricato rurale e non anche le opere effettivamente realizzate (pag. 2 sentenza di primo grado; pag. 3 sentenza impugnata).
Anche il quarto motivo di ricorso Ł generico e sostanzialmente reiterativo di doglianze già motivatamente disattese dalla Corte di appello, che ha argomentato che le illecite attività edilizie avevano comportato anche la deturpazione in maniera significativa delle bellezze naturali del luogo, come contestato al capo C), nonchØ l’indebita occupazione di suolo pubblico, come contestato al capo E).
6.1. In breve, i giudici di merito hanno accertato che si era trattato di alterazioni del territorio che avrebbero richiesto uno specifico permesso a costruire o un’autorizzazione, trattandosi peraltro di zone sottoposte a vincolo paesaggistico, idrogeologico e zona boscosa di notevole interesse paesaggistico; si era trattato, inoltre, di interventi edilizi che, non solo erano difformi dal permesso a costruire rilasciato, ma comportavano la realizzazione di opere caratterizzate da autonomia e novità sul piano costruttivo e su quello della valutazione economica e sociale (Sez. 3, n. 10238 del 15/02/2024,Hoxha, Rv. 286038 – 01).
6.2. Specifica motivazione Ł stata dedicata anche al presupposto della arbitrarietà dell’invasione, avendo la Corte di appello argomentato che le illecite attività edilizie realizzate avevano comportato l’illecita occupazione del suolo pubblico, appartenente al Comune di Mercogliano, che era stato inglobato dalla strada; era stato, infatti, accertato che i lavori eseguiti avevano modificato le dimensioni della strada, invadendo parte del fondo di proprietà del Comune di Mercogliano (pag. 3 sentenza impugnata).
6.3. Per quanto riguarda, invece, la doglianza, formulata nell’ambito dell’ultimo motivo di ricorso, con la quale si deduce la insussistenza dei presupposti per la procedibilità di ufficio a norma dell’art. 639bis cod. pen., in quanto il terreno occupato sarebbe appartenente al patrimonio comunale e non sarebbe un bene demaniale, con conseguente
improcedibilità per difetto di querela, si rileva che, in questi termini, non Ł stata dedotta in appello.
In proposito va ricordato che questa Corte ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello – trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perchØ non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, COGNOME, Rv. 266202 – 01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, COGNOME, Rv. 256631-01).
La doglianza risulta formulata per la prima volta in questa sede e, costituendo un novum che interrompela catena devolutiva, va applicato il disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità.
6.4. In ogni caso, alcuna incidenza sulla procedibilità del reato di cui all’art. 633 cod. pen. può avere la circostanza dedotta dai ricorrenti che il fondo non sia un bene demaniale ma appartenente al Comune di Mercogliano, trattandosi di bene appartenente ad ente pubblico, come richiesto dalla norma di cui all’art. 639bis cod. pen. (Sez. 7, n. 27249 del 17/05/2022, Falleti, Rv. 283323-01), con la conseguenza che la doglianza, oltre che inammissibile, Ł anche manifestamente infondata.
Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME
NOME COGNOME