Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28698 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28698 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nata a Venafro il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 del Tribunale di Torre Annunziata
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. peri.;
letta la memoria del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che chiede l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorario.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Torre Annunziata ha condannato NOME COGNOME alla pena di’59 euro di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 64, 71, 65, 72 d.P.R. n. 280 del 2001 (capo B) e 83, 95 d.IP.R. n. 380 del 2001 (capo C), a lei ascritti per aver realizzato strutture in cemento armato metalliche non in base a progetto esecutivo, senza previa denunzia dei lavori al RAGIONE_SOCIALE Civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente, nonché per avere realizzato dette opere in zona sismica, omettendo di depositare, prima dell’inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l’ufficio del RAGIONE_SOCIALE Civile competente.
Il Tribunale, inoltre, ha assolto l’imputata dai reati di cui all’art. 44, let d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A) e 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 (capo D) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Avverso la sentenza l’imputata, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, che deducono:
la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 53, 83 e 94-bis d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto, ad avviso del difensore, la sostituzione di piattabande rientra nell’alveo delle riparazione e/o interventi local ovvero interventi che riguardano singole parti e/o elementi della struttura e che consistono nel mero ripristino delle caratteristiche iniziale di elementi o part danneggiate, di talché l’intervento edilizio, per la sua natura e l’entità dei lavor non poteva essere ricondotto nella previsione di cui all’art. 94-bis, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, e non richiedeva la preventiva denuncia e il deposito del progetto, anche considerando che il teste ing. COGNOME (la cui deposizione viene riportata nel ricorso, per stralcio, a p. 7-8), ha riferito che sull’immobile non eran presenti fessurazioni ma unicamente lesioni dovute a scarsa Manutenzione e ad infiltrazioni;
la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla I.r. Campania n. 9 del 7 gennaio 1983, secondo cui la responsabilità delle violazioni della norma sismiche per l’esecuzione dei lavori ricade nei limiti delle rispettive competenze sul progettista, geologo, direttore di lavori, costruttore e collaudatore, in quanto l’imputata aveva dato incarico al direttore dei lavori di redigere la CILA, sicché ella non poteva essere ritenuta responsabile della mancata presentazione del deposito dei calcoli;
la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli art. artt. 80 e ss. cod. proc. pen., posto che il geom. comunale, le cui dichiarazioni sono riprodotte per stralcio nel ricorso (p. 9-12), ha dichiarato di non avere accertato alcuna crepa sull’immobile di proprietà della parte civile;
la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen., in quanto l’inconsistenza delle prove in ordine alle fessurazioni e la loro improbabile riferibilità ai lavori effettuati militano in fa dell’applicazione della causa di non punibilità in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile perché deduce censure per larga parte di contenuto fattuale e, comunque, preché è manifestamente infondato.
A norma dell’art. 64, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, “la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità” e, secondo l’art. 53 del citato d.P.R., sono considerate “opere di conglomerato cementizio armato”, normale o precompresso, “quelle, composte da un complesso di strutture, che assolvono ad una funzione statica”.
Sono perciò opere in conglomerato cementizio armato quelle, composte da un complesso di strutture, che assolvono ad una funzione statica ovvero strutturale (Sez. 3, Sentenza n. 24237 del 24/03/2010, Mesi, Rv. 247688, la quale ha ravvisato il reato nel caso di realizzazione di una struttura di colonne in cemento armato con travi in legno poggianti sulle stesse e copertura di perlinato in legno; Sez. 3, n. 2682 del 05/11/2019, dep. 2020, Mistretta, Rv. 2:78024, in relazione alla realizzazione di sei colonne in cemento armato). Si è precisato, inoltre, che la disciplina penale prevista dagli artt. 64 e 65 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si applica anche alle opere che singolarmente, seppur non composte da cemento armato, possiedono comunque una struttura metallica, in ragione della potenziale pericolosità della stessa derivante dal materiale impiegato e dalla necessità che vengano adottate le particolari precauzioni antisismiche (Sez. 3, n. 29822 del 11/09/2020, Giampiccolo, Rv. 280017).
Sono invece escluse dall’applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 solo le opere costituite da un’unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto (Sez. 3, n. 6588 del 17/11/2011, dep. 2012, Alaimo, Rv. 252032; Sez. 3, n. 2682 del 05/11/2019, cit.)
2.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, sul presupposto – certamente non manifestamente illogico – della funzione statica e non marginale assolta dalle tre piattabande di metallo, lunghe circa tre metri e aventi 15 cm. di sezione, dichiaratamente introdotte nella struttura al fine di sostituire e supportare le preesistenti ed ormai vetust piattabande in legno.
Del tutto correttamente, pertanto, nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto applicabile la disciplina penale prevista per le opere di conglomerato cementizio.
Invero, nel caso di specie è pacifico che l’intervento edilizio in esame, finalizzato al consolidamento statico dell’edificio ricadente in zona sismica, ed assoggettato all’obbligo del previo deposito dei calcoli strutturali al genio civile er stato realizzato in assenza della prescritta previa denuncia dei lavori all’uffici competente.
Del resto, come affermato da questa Corte, gli obblighi, sanciti dall’art. 93, commi 1 e 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di preavviso scritto allo sportello unico comunale dell’intenzione di procedere all’esecuzione di un intervento edilizio in zona sismica e di deposito del progetto sottoscritto da un professionista abilitato e dal direttore dei lavori, il cui inadempimento è sanzionato dall’art. 95 del d.P.R. citato, sussistono anche nel caso di opere non soggette alla preventiva autorizzazione per l’inizio dei lavori, prevista dall’artddel medesimo testo normativo, perché concretamente qualificabili di minore rilevanza o prive di rilevanza nei confronti della pubblica incolumità, deponendo in tal senso il disposto del successivo art. 94-bis, comma 5, che, nel demandare alle regioni la facoltà di istituire controlli anche con modalità a campione, postula che l’ufficio tecnico regionale sia stato preavvertito dell’intervento e disponga del relativo progetto (Sez. 3, n. 37117 del 15/06/2023, COGNOME, Rv. 285138).
Invero, l’interpretazione propugnata dal ricorrente, secondo cui il giudice deve verificare la natura e la consistenza degli interventi, anche in rapporto alle caratteristiche sismiche dell’area, con particolare attenzione ai casi in cui questa appartenga alle zone 3 e 4, impiegando le categorie e le definizioni contenute nell’art. 94-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, vale solo in relazione alla preventiva autorizzazione di opere realizzate in zona sismica (Sez. 3, n. 3256 del 15/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284131), situazione che non è oggetto cli contestazione nel presente processo.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Ricordato che la legge regionale non può incidere sull’applicabilità delle disposizioni penali della legge statale (cfr. Sez. 3, n. 19185 del 14/01/2015, Garofano, Rv. 263376) e che deve pertanto essere interpretata in conformità a
quest’ultima (cfr. Sez. F, n. 46500 del 30/08/2018, C., Rv. 274173), si rammenta che i reati ascritti all’imputata non sono delineati come reati propri, ma possono essere realizzati da “chiunque”.
Nella specie, la ricorrente risponde di detti reati quale proprietaria e committente dei lavori, realizzati in violazione delle norme del d.P.R. n, 380 dee 2001 dinanzi indicate, a nulla rilevando, come sostenuto dal difensore, che la COGNOME avesse dato incarico a un professionista di redigere la ,CILA e di depositare la relativa documentazione, posto che il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001 – che, avendo natura contravvenzionale, è punibile anche per semplice colpa – può essere commesso da chiunque violi o concorra a violare gli obblighi imposti dalla legge per l’esecuzione di interventi edilizi in zone sismiche e, quindi, anche dal proprietario committente delle opere che abbia omesso di vigilare sull’attività del professionista incaricato del deposito presso gli uffici competenti del progetto antisismico (tra le più recenti, cfr. Sez. 3, n. 43178 del 15/05/2018 Rossi, Rv. 274206; Sez. 3, n. 49991 del 10/11/2015, Terenzi Rv. 266420), ciò che integra, in capo al proprietario medesimo, quantomeno un rimprovero per colpa.
4. Il terzo motivo è inammissibile.
Si osserva, infatti, che il Tribunale ha condannato l’imputata al risarcimento dei danni patrimoniali patititi dalla parte civile, da liquidarsi in sede civile.
Orbene, per consolidata orientamento di questa Corte di legittimità, il provvedimento con il quale il giudice di merito pronuncia condanna generica al risarcimento del danno non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (per tutti, Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722).
In altri termini, pacifica la sussistenza dei reati, da cui discende, ai sens dell’art. 185 cod. pen., l’obbligo, a carico del reo, delle restituzioni e risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, è nella sede civile che l’imputato potrà far valere le proprie ragioni in ordine al quantum del danno risa rci bile.
Il quarto motivo è inammissibile perché aspecifico e perché articola censure di contenuto valutativo.
Il Tribunale, infatti, ha motivatamente negato i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità disciplinúall’art. 131-bis cod. pen. osservando che l’intervento edilizio realizzato dall’imputata in violazione della normativa prevista dal d.P.R. n. 380 del 2001 – intervento che aveva avuto ad oggetto alcuni tagli nella muratura portante per almeno tre metri lineari -, aveva causato un non
trascurabile pericolo di crollo dell’edificio, ciò che evidentemente esclude la qualificazione dell’offesa in termini di “particolare tenuità”.
Appare dunque pienamente rispettato l’obbligo del giudice richiesto di valutare l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. di motivare forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940), dovendo ritenersi adeguata la motivazione che, nell’ambito della complessiva valutazione, dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e a., Rv. 273678; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647).
Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
L’imputata, infine, GLYPH deve essere condannata alla refusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputata alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge.
Così deciso il 05/06/2024.