Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12989 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12989 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TARANTO il 16/11/1963
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARAN – r(
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME NOMECOGNOME che dec uce la violazione di legge in ordine all’affermazione della responsabilità per il reat all’art. 7 I. 26/2019 d.l. 4 del 2019 essendo intervenuta l’abrogazione del manifestamente infondato.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’art comma 318, L. n. 197 del 2022 ha disposto l’abrogazione degli artt. da 1 a 13 citato d.l. n. 4 del 2019, e, quindi, anche della disposizione dell’art. 7 che c n :eneva la sanzione penale per chi abbia indebitamente conseguito il beneficio ecDnomic previsto dalla medesima legge, che è stata abrogata con effetti decorrent gennaio 2024. Sebbene la Legge di Bilancio n. 197 del 2022 sia entrata in ‘rig anche per quanto attiene al ricordato comma 318, già alla data del 10 gennaici 2023, la concreta efficacia dell’effetto abrogativo, previsto dalla disposizione in esEl decorrente dal 10 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicuzione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti esso previsti. Peraltro, prima dell’indicata data, il legislatore è intervenuto con il d.l. 4 maggio 2023 n. 48, recante “misure urgenti per l’inclusione e l’accesso al in del lavoro”, conv., con modif. con I. 3 luglio 2023 n. 85. Dopo aver riproposto, a 8, commi 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse comuni:az concernenti l’ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici i: rev dagli artt. 3 e 12 della legge, previsioni sostanzialmente identiche a que contenute nell’art. 7, commi 1 e 2, d.l. 4/2019 con riguardo al reddito di citt l’art. 13, comma 3, d.l. 48/2023, collocato tra le disposizioni transitorie e f previsto che «al beneficio di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 7 del medesimo l’ legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti COMME!! si fino al 31 dicembre 2023», sicchè non si è verificato alcun effetto abrogativo della n penale (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce la violazione di legge p l’omessa assunzione di una prova decisiva e l’omessa rinnovazione dell’istr Att dibattimentale è inammissibile perché non devoluta nei motivi di impugnazione.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivezi inammissibile perché generico essendo privo di riferimenti al caso in esame, e svolge alcuna critica specifica alla sentenza impugnata, lamentando in via (fi: I assertiva il vizio di logicità della motivazione.
Rilevato c)é pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibill.!, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommzi li euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del e. spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/03/2025
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Il Presidente