Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36324 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36324 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nata a Taormina il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 06.11.2023 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9 maggio 2023 il Giudice delle Indagini Preliminari d Tribunale di Messina, in esito a giudizio abbreviato, condannava NOME alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del re cui all’art. 7, comma 1, d.l. n.4 del 2019 per aver dichiarato, ex art. 7-bis d.l. n. 4 del 2019, l’assenza di ragioni ostative alla concessione del beneficio particolare, per aver omesso di segnalare la vigenza della misura cautelare d arresti domiciliari in capo a lei e al compagno (in procedimento penale nel ambito è stata poi pronunciata sentenza di condanna in primo grado depositata 20.10.2020).
Con sentenza del 6 novembre 2023 la Corte di appello di Messina, in parzial riforma della sentenza emessa il 9 maggio 2023, convertiva la pena detentiv sopraindicata con quella sostitutiva della detenzione domiciliare per anni 1 u 4 mesi di reclusione, fissando le relative prescrizioni e confermando, nel res sentenza del GUP.
3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina COGNOME NOMENOME NOME NOME NOME difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due m 3.1. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale, con riferimen all’art. 2, comma 2, cod.pen.. Assume la difesa che la Corte di Appello di Mess avrebbe dovuto emettere · sentenza assolutoria, previa applicazione ex affido dell’art. 2, comma 2, cod.pen.. Il delitto di cui all’art. 7 d.l. n.4 del 2 abrogato con legge n. 197 del 2022, entrata in vigore alla data del 1 gennaio 2 sia pure con efficacia sospesa al 1 gennaio 2024, con la conseguenza che disposto dell’art. 2, comma 2, cod.pen., avrebbe costituito ostacolo perdurante applicazione del contestato art. 7 d.l. n.4 del 2019 sicché i attribuito all’imputata non costituiva più reato alla data del giudizio di ap novembre 2023, e non costituisce reato al presente momento. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 20-bis cod.pen., legge n. 689 del 1981, artt. 53, 545-bis cod.proc.pen., nonchè, già eccepita con motivi n ritualmente depositati prima della celebrazione del giudizio di appello la n della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Messina il 9 maggio 2023 per omissione, dopo la lettura del dispositivo, degli avvisi contemplati dall’art bis c.p.p., pur in presenza delle condizioni legittimanti la sostituzione del ai sensi degli artt. 20-bis cod.pen., legge n. 689 del 1981, art. 53, e del circa la possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa, la Co appello di Messina aveva rigettato l’eccezione, a prescindere dalla sua fondate perché dedotta nei motivi nuovi. Precisa la difesa che i motivi nuovi erano
presentati nella cancelleria del giudice dell’impugnazione con le stesse fo previste dall’art. 582 cod.proc.pen., costituendo dunque parte integra dell’impugnazione stessa, e che pertanto la deduzione della descritta nullit ordine AVV_NOTAIOle ai sensi dell’art. 178 cod.proc.pen. , lett.c), in quanto a alla completezza dell’assistenza intesa quale completa informazione sulle faco difensive a tutela dell’imputato, soggetta al regime delle nullità a r intermedio e perciò da eccepirsi con la impugnazione della sentenza ai sen dell’art. 182 co 2 c.p.p. – doveva intendersi tempestiva. Invoca, pertanto, l’annullamento con o senza rinvio della sentenza emarginata accoglimento del ricorso.
Con requisitoria scritta del 10 aprile 2024 il Sost. Proc. Generale concludev il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle sp processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 primo motivo di ricorso è infondato. Come già affermato da questa Sezione (cfr. Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024 -Rv 285964 – 01 , e Sez. 3, n. 37836 del 18/04/2023 e Sez.3, n.49047 del 2023, no massimate), nel quadro di una più articolata riforma volta, in un primo tempo, un ridimensionamento – attuato NOMEe altre disposizioni contenute nel medesima legge – e, quindi, alla rimozione, in un arco temporale più ampio, del disciplina di cui al di. n. 4 del 2019 e successive modificazioni, l’art. 1, 318, legge n. 197 del 2022 ha disposto, fra l’altro, l’abrogazione degli artt. 13 del citato d.l. n. 4 del 2019, e, quindi, non essendo esso elencato disposizioni espressamente escluse dall’efficacia della abrogazione, anche dell’ 7 del detto provvedimento normativo, contenente le disposizioni di caratte penale intese a sanzionare chi abbia indebitamente conseguito il benefic economico previsto dalla medesima legge. Tuttavia, per espressa previsione d legge, l’efficacia di tale effetto abrogativo è stata fissata dal legislatore del 1 gennaio 2024. Pertanto, sebbene la legge n. 197 del 2022 sia entrata vigore, anche per quanto attiene al ricordato comma 318, già alla data de gennaio 2023, la concreta efficacia dell’effetto abrogativo previsto d disposizione in esame deve intendersi sospesa sino alla diversa data del 1 genn 2024, con la conseguente perdurante applicazione, trattandosi di disposizio ancora in vigore, del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti nella specie, al momento della pronuncia impugnata, il reato ascritto all’imput non poteva certamente dirsi abrogato. Va, quindi, ribadito il corretto principio affermato da questa Corte e con cui il ricorrente non si confronta, secondo il q non può riconoscersi effetto, prima del termine di efficacia indicato, all’abrogaz
della fattispecie incriminatrice a far tempo dal 10 gennaio 2024 prevista dall 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Sez. 3, n. 39205 del 20/06/2023, COGNOME, Rv. 285140). Inoltre, prima dell’indicata data, il legislatore è inter per modificare la previsione di cui si discute, la quale, proprio con rig all’abrogazione anche delle disposizioni penali, era stata in dottrina ritenuta di una mera “svista”. Successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, è stato infatti emanato il decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, recante “mis urgenti per l’inclusione e l’accesso al mondo del lavoro”, conv., con modiff., I. 3 luglio 2023 n. 85. Dopo aver riproposto, all’art. 8, commi 1 e 2, previ incriminatrici per le false od omesse comunicazioni concernenti l’ottenimento o mantenimento dei nuovi benefici economici previsti dagli artt. 3 e 12 della leg previsioni sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell’art. 7, commi 2, d.l. n. 4 del 2019 con riguardo al reddito di cittadinanza, l’art. 13, com d.l. n. 48 del 2023, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, stat «al beneficio di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 7 del medesimo decr legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commes al 31 dicembre 2023». Sul punto anche le Sezioni Unite hanno osservato che “l’ar 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l’art. 7 dl. n. 4 2019, a decorrere, però, dal 1 gennaio 2024. Il legislatore, peraltro, nell’intr il cd. «assegno di inclusione» (misura di sostegno economico e di inclusione socia e professionale destinata a sostituire integralmente il Rdc e definita dall’ comma 1, decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dall legge 3 luglio 2023, n. 85, «quale misura nazionale di contrasto alla povertà, fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inse sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro» contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui i è stato concesso, per ì fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (Sez. U, n. 496 del 13/07/2023, Rv.285435 – 01, in motivazione). E’ evidente, pertanto, c coordinandosi con la prevista abrogazione della disciplina del reddito cittadinanza a far tempo dal 10 gennaio 2024, la sopravenuta disposizione richiamata in motivazione anche dalla citata decisione delle Sezioni unite che ha sostanzialmente tratto analoghe conclusioni – fa salva l’applicazione d sanzioni penali dalla stessa previste per i fatti commessi sino al termine fin efficacia della relativa disciplina. La previsione sostanzialmente deroga al prin di retroattività della lex mitior altrimenti conseguente, ex art. 2, comma 2, cod. pen., alla prevista abrogazione dell’art. 7 d.l. n. 4 del 2019, ma questa de Corte di Cassazione – copia non ufficiale
%
che, come noto, sul piano del rispetto delle garanzie costituzionali è suscett d’essere valutata esclusivamente con riguardo di principi ricavabili dall’art. 3 e, ove non in contrasto con questi, deve rispettare la disciplina ricavabile convenzioni internazionali (cfr., per tutte, Corte cost., sent. n. 236 del 22 2011) – non presta il fianco a censure, essendo indubbiamente sorretta da una d tutto ragionevole giustificazione. Ed invero, essa semplicemente assicura tut penale all’erogazione del reddito di cittadinanza, in conformità ai presuppo previsti dalla legge, sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di tale ben così coordinandosi con la sua prevista soppressione a far tempo dal 10 gennaio 2024 e con la nuova incriminazione di cui all’art. 8d.l. n. 48 del 2023, strutturata in termini del tutto identici e riferita agli analoghi benefici per Introdotti in sostituzione del reddito dì cittadinanza, continua a prevede medesimo disvalore penale delle condotte di mendacio e di omessa comunicazione volte all’ottenimento o al mantenimento delle nuove provvidenze economiche.
2. Il secondo motivo è, del pari, infondato. Deve innanzi tutto rilevarsi, come affermato da questa Corte (cfr Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023 -Rv. 285710 – 01), che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è t a proporre, in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena sostitut essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l’ome formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’ar bis, comma 1, ·cod. proc. pen., non comporta la nullità · della senten presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti pe accedere alla misura sostitutiva. È stato, pure, rilevato (cfr. Sez. 2, n. 438 29/09/2023, Rv 285412) sulla base della premessa appena esplicitata, e dell lettura congiunta degli artt. 545-bis e 597 co 1 cod. proc. pen., che il dif che nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del disposi non abbia sollecitato l’esercizio da parte del giudice dei poteri di sostituzion pene detentive di cui all’art. 545 cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazi dolersi del fatto che non gli sia” stato dato l’avviso previsto dal primo comm tale disposizione. La possibilità di vedersi riconosciuto in appello un trattam più favorevole secondo il dettato dell’art. 545-bis cod. proc. pen., relativo a strettamente sostanziale della disciplina penale, deve poi essere contemperata c le norme che disciplinano il rito dì appello con particolare riferimento all’art comma 1, cod. proc. pen. laddove lo stesso limita l’ambito conoscitivo del giudi di secondo grado ai punti della decisione strettamente connessi ai motivi propos Il che comporta che l’istanza deve essere introdotta con modalità compatibili c rito delle impugnazioni e dell’appello in particolare, ossia coi motivi, anche agg (cfr Sez 6 n. 41313/2023).
4 COGNOME
L. 4
1/4
Se non è dubbio che la questione sia stata posta all’attenzione della Cort appello nelle forme rituali, va rilevato, comunque, che nulla risulta in atti difesa deduce, a proposito della circostanza che nelle conclusioni o con richie formulata subito dopo la lettura del dispositivo sia stato sollecitato l’eserci parte del giudice di primo grado dei poteri di sostituzione delle pene detentiv cui all’art. 545 cod. proc. pen. Si rileva, peraltro e da ultimo, che la C comunque disposto la sostituzione della pena detentiva con quella della detenzion domiciliare.
3. Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenti disposizioni in t di spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dele spese processuali
Così deciso il 14 maggio 2024 Il Ci i. re estens re COGNOME Il Presi nte