Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4532 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4532 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Catanzaro il 24/5/1957 avverso l’ordinanza emessa il 20 giugno 2024 dal Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto di rigetto dell’istanza di restituzione del
telefono cellulare sequestrato all’esito dell’esecuzione del decreto di perquisizione emesso in relazione al reato di cui all’art. 323 cod. pen.
1.1. Con un unico motivo di ricorso deduce cumulativi vizi di violazione di legge, in quanto il provvedimento impugnato ha omesso di considerare l’assenza della convalida del sequestro, nonché di illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa alla sufficiente indicazione “indiretta” dei beni da sottoporre a sequestro. Si deduce, infine, che nella vicenda in esame il ricorrente si è visto privato di un bene senza un provvedimento di convalida e senza la possibilità di ottenere un controllo giurisdizionale da parte del Tribunale del riesame.
Il ricorrente ha depositato una memoria in cui, nell’insistere per l’accoglimento del ricorso, ha posto l’accento sul dato testuale del decreto di perquisizione e sequestro, che, senza descrivere la condotta contestata al ricorrente, ha rimesso alla polizia giudiziaria la concreta individuazione dei beni da sottoporre a vincolo, con conseguente apprensione indiscriminata dell’intero sistema informatico in uso al ricorrente, in violazione cieì principi di proporzionalità e adeguatezza della misura, rivelandone la natura sostanzialmente esplorativa. Si aggiunge, infine, che, a seguito della sopravvenuta abrogazione del reato di cui all’art. 323 cod. pen., è venuta meno anche la base legale giustificativa del vincolo reale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Invero, in disparte ogni considerazione sulla omessa valutazione da parte dell’ordinanza impugnata della precedente decisione adottata in sede di riesame e delle criticità evidenziate dal Tribunale, soprattutto in relazione alla necessaria convalida del sequestro, appare assorbente rispetto all’esame delle doglianze del ricorrente la sopravvenuta abrogazione del reato di abuso d’ufficio, in relazione al quale è stato emesso il decreto di perquisizione e sequestro, ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 9 agosto 2024, n. 114. Va, pertanto, disposto l’annullamento senza rinvio sia dell’ordinanza impugnata che del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro il 09/02/2024 con conseguente restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro
il 09/02/2024 e per l’effetto dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. Manda per l’esecuzione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.
Così deciso, il 12 novembre 2024.