Abrogazione Reato: La Cassazione Annulla la Sentenza
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 4917/2025) offre un chiarimento fondamentale sul principio della abrogazione reato e i suoi effetti su un processo in corso. La Suprema Corte ha stabilito che la decriminalizzazione di una fattispecie prevale sulla prescrizione, portando all’annullamento della sentenza con la formula più favorevole per l’imputato. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
La Vicenda Processuale
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la decisione di primo grado. In entrambi i giudizi di merito, un imputato era stato dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all’art. 323 del codice penale, in quanto il reato si era estinto per intervenuta prescrizione.
Nonostante l’esito apparentemente favorevole, l’imputato ha deciso di ricorrere in Cassazione. La sua difesa sosteneva la totale assenza dell’elemento soggettivo del reato, chiedendo un’assoluzione nel merito con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, ritenuta più liberatoria rispetto alla semplice declaratoria di prescrizione. A sostegno della sua tesi, la difesa evidenziava la presenza di prove testimoniali e documentali che avrebbero dovuto dimostrare la sua buona fede.
Il Ricorso e la Sopravvenuta Abrogazione del Reato
Il colpo di scena è avvenuto durante la pendenza del ricorso in Cassazione. Il legislatore è intervenuto con la legge n. 114 del 9 agosto 2024, la quale ha disposto l’abrogazione dell’art. 323 del codice penale, la norma che incriminava la condotta per cui l’imputato era a processo.
Questo intervento normativo ha cambiato radicalmente le carte in tavola. La difesa ha quindi presentato motivi nuovi, chiedendo l’annullamento della sentenza non più solo per motivi di merito, ma perché il fatto contestato, a seguito della nuova legge, non è più previsto dalla legge come reato.
La Decisione della Suprema Corte sull’Abrogazione Reato
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato proprio alla luce della sopravvenuta abrogazione reato. I giudici hanno affermato un principio cardine del nostro ordinamento penale: quando una norma incriminatrice viene abrogata, la formula di proscioglimento “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato” deve prevalere su altre cause di estinzione del reato, come la prescrizione.
Di conseguenza, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, sancendo in modo definitivo che la condotta dell’imputato non ha più rilevanza penale.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si fonda sul principio del favor rei (il favore verso l’imputato). La formula di proscioglimento per abrogazione reato è considerata più ampia e favorevole rispetto a quella per prescrizione. Mentre la prescrizione estingue il reato per il decorso del tempo, lasciando potenzialmente un’ombra sulla condotta dell’imputato, l’assoluzione perché il fatto non è (più) reato cancella ogni profilo di illiceità penale della condotta stessa. È una declaratoria piena e incondizionata che elimina alla radice la rilevanza penale del comportamento contestato.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce l’importanza del principio di retroattività della legge penale più favorevole. L’abrogazione reato ha un effetto dirompente sui processi in corso, obbligando il giudice a prendere atto della mutata volontà del legislatore e ad assolvere l’imputato con la formula più ampia possibile. La decisione chiarisce che, in una gerarchia di esiti processuali, l’assoluzione nel merito, anche per sopravvenuta decriminalizzazione, è sempre preferibile alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, garantendo così la tutela più completa per la posizione dell’imputato.
Cosa succede se un reato viene abrogato mentre un processo è ancora in corso?
La conseguenza è l’annullamento della sentenza con la formula “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”, poiché la condotta contestata ha perso la sua rilevanza penale.
L’abrogazione del reato prevale sulla prescrizione?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la formula di proscioglimento per abrogazione del reato è più favorevole all’imputato rispetto alla declaratoria di estinzione per prescrizione e, pertanto, deve prevalere.
Qual è stato l’effetto della legge n. 114 del 2024 sulla fattispecie di reato prevista dall’art. 323 c.p.?
La legge ha abrogato la norma incriminatrice contenuta nell’art. 323 del codice penale. Di conseguenza, i fatti che rientravano in quella previsione non costituiscono più un illecito penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4917 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4917 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Montefalco il 26/07/1956
avverso la sentenza del 06/02/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvi perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame – per quanto in questa sede di interesse – dell’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 18 luglio 2014 dal locale Tribunale, h confermato la decisione con la quale è stato dichiarato non doversi procedere ne confronti del predetto in ordine al reato di cui agli artt. 110, 323 cod. pen. p estinto per prescrizione.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME che con atto del difensore deduce unico motivo di violazione degli art 129, commi 1 e 2 e 125, comma 3, cod. proc. pen. e manifesta illogicità dell motivazione in presenza della evidente prova dell’assenza in capo all’imputat dell’elemento soggettivo del reato, dovendosi assolverlo perché il fatto n costituisce reato. A fronte del ricorso a clausole di stile da parte del pr secondo Giudice, prova evidente della buona fede dell’imputato è rappresentata dalla deposizione del prof. Avv. NOME COGNOME direttore del Servizio Giuridic dell’AGCOM e dal parere da esso reso nel 2003 e acquisito in atti e allegat all’appello, circa la insussistenza di ragioni ostative per un giornalista/dipen RAI, membro dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla scadenza dell’incarico presso detta Autorità, riprendere servizio presso la RAI, quale azie di appartenenza. Detta testimonianza unitamente all’esame dibattimentale dell’imputato NOME COGNOME e lo specifico affidamento che quest’ultimo aveva proposto nel parere del prof. COGNOME avrebbero dovuto portare alla constatazione della loro inequivocabile valenza probatoria a favore dell’imputato
Sono pervenuti motivi nuovi con i quali si sollecita l’annullamento dell sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato a seguito de abrogazione dell’art. 323 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per la ragione, assorbente e rilevabile di ufficio, sopravvenuta abrogazione dell’art. 323 cod. pen. disposta dall’art. 1, lett b) della I. 9 agosto 2024, n. 114, cosicché il fatto ascritto all’imputat costituisce più reato, dovendo prevalere tale statuizione sulla estinzione reato per intervenuta prescrizione.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla lege come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Così deciso il 16/01/2025.