Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31141 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31141 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANZARO
nei confronti di:
COGNOME NOME nato a SOVERATO il 28/05/1961
avverso l’ordinanza del 06/02/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 6.2.2025 il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza n. 34419/2024 di questa Suprema Corte, Sez. Terza, in data 5.7.2024 dell’ordinanza di rigetto dell’appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avverso l’ordinanza del Gip del locale Tribunale datata 18.9.2023 con la quale veniva rigettata la richiesta di applicazione del sequestro preventivo a carico di COGNOME NOMECOGNOME ha dichiarato inammissibile l’appello.
Riepilogando in sintesi le fasi della presente vicenda cautelare, va premesso che :
NOME COGNOME COGNOME inizialmente titolare della concessione demaniale marittima n. 394 del 07/07/2003, emessa dalla Regione Calabria, di mq 13 per un manufatto di facile rimozione adibito ad attività turistico-marinare, acquisiva due ulteriori concessioni, la concessione n. 217-bis del 10/09/2007, valida sino al 31.12.2012, emessa dalla regione Calabria, di mq 287 per la posa di ombrelloni, sdraio, alaggio vario e sosta unità da diporto, e la concessione n. 27 del 22/07/2010, valida sino al 31.12.2015, emessa dal comune di Soverato, di mq 15 per il manufatto di facile rimozione adibito ad attività turisticomarinare;
il predetto COGNOME chiedeva ed otteneva di unificare le due concessioni del 2007 e del 2010 in unica concessione, la concessione n. 02 del 27/04/2018, emessa dal comune di Soverato, inizialmente valida sino al 31.12.2020, poi prorogata sino al 31.12.2023;
con delibera del Consiglio comunale di Soverato n. 6 del 07/05/2020 veniva adottato il piano comunale di spiaggia della città di Soverato all’esito di un iter che aveva contemplato una prima delibera del Consiglio comunale di Soverato n. 26 del 14/06/2017 di approvazione di una prima stesura del piano, la valutazione delle 19 osservazioni presentate da cittadini e titolari di concessioni demaniali con delibera consiliare n. 22 del 04/04/2018, l’acquisizione dei pareri dei vari enti interessati
con sentenza n. 2091 del 17/11/2022 il T.A.R. per la Calabria dichiarava inammissibile il ricorso principale proposto dal COGNOME avverso le delibere consiliari n. 26 del 14/06/2017 e n. 22 del 04/04/2018 e rigettava il ricorso per motivi aggiunti dello stesso ricorrente avverso ulteriori provvedimenti relativi all’iter di formazione del piano comunale di spiaggia nonché avverso la delibera consiliare n. 6 del 07/05/2020 di adozione conclusiva del piano;
– il T.A.R., con la predetta sentenza e con riferimento alla principale questione sollevata dal COGNOME circa la corretta estensione delle CDM 13 e 11 in danno della CDM 12 collocata in mezzo alle prime due, dopo aver precisato al punto 15.3.3 che l’art. 12, comma 2, punto IV della legge reg. n. 17/2005 dispone che il piano comunale di spiaggia debba contenere «la planimetria catastale aggiornata con la indicazione della destinazione d’uso di tutte le aree del demanio marittimo occupate sia in concessione, sia abusivamente o che siano oggetto di contenzioso, ivi inclusi gli arenili di nuova formazione non ancora riportati in catasto», al punto 15.4.4, con riferimento alla concessione demaniale marittima n. 5 del 07/08/2013 in favore del controinteressato NOME COGNOME di mq 1520 contestata dal COGNOME, richiamava nuovamente l’art. 12 legge reg. n. 17/2005 e gli artt. 3 e 4 P.I.R. che impongono di “calare” nel piano comunale di spiaggia le concessioni demaniali turistico-ricreative esistenti non precarie, rendendo così doveroso per il comune di Soverato inserire nel piano la suddetta concessione (n. 5 del 07/08/2013) per tutta l’estensione e con il contenuto ivi previsto, ribadendo che «fintantochè una concessione (CDM 13, CDM 11, CDM 12 o qualsiasi altra) sia esistente.. .è legittimo e doveroso che questa venga inserita tal quale all’interno del piano»;
– con delibera della Giunta comunale di Soverato n. 100 del 10/05/2023, preso atto della sentenza del T.A.R. per la Calabria n. 2091/2022 e considerato che erano venute meno le motivazioni che avevano indotto il tecnico redattore del piano a considerare la CDM 12 relativa al COGNOME come “soggetta a contenzioso”, si disponeva di ripristinare la pianificazione così come prevista in fase di adozione della delibera consiliare n. 22 del 04/04/2018 relativa alla CDM 6 12 e alle CDM limitrofe, dando incarico al redattore del piano di elaborare le nuove tavole progettuali e le norme tecniche di attuazione;
– con provvedimento ex art. 321 cod., proc. pen. in data 08/06/2023 veniva sequestrata a carico del COGNOME un’area demaniale marittima di mq 1.300, occupata abusivamente in ampliamento dell’area assentita con concessione demaniale marittima n. 2 del 27/04/2018 con 89 ombrelloni, 100 sdraio, cabine smontate, pedana in legno e due docce poggiate su mattonelle a secco, recinzione in legno avente dimensione di m 26,50 x h 1,40, con annessa struttura in legno di m 2,80 x 3,00 recante l’insegna “Lido Lazzarella”; venivano sequestrate, inoltre, delle opere non autorizzate realizzate nell’area assentita dalla concessione n. 2 del 27/04/2018, segnatamente tre strutture in legno di varie dimensioni con coperture in cannucciato;
– con delibera del Consiglio comunale di Soverato n. 16 del 28/06/2023, si approvavano gli elaborati progettuali del piano comunale di spiaggia come
adeguati e modificati a seguito delle indicazioni della delibera di Giunta n. 100 del 10/05/2023, confermando la delibera consiliare n. 22 del 04/04/2018;
con provvedimento n. 6 del 06/07/2023 il responsabile del settore del comune di Soverato concedeva licenza suppletiva al Passafaro riguardante l’area demaniale marittima di complessivi mq 1648 allo scopo di adibirla quale area scoperta per la posa di ombrelloni, sdraio, alaggio varo e sosta di unità da diporto, compreso il mantenimento del manufatto originario di mq 15 e il nuovo manufatto di mq 16;
— in tale contesto, il Pubblico ministero avanzava la richiesta di applicazione della misura cautelare interdittiva dai pubblici uffici per la durata di un anno a carico di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuti concorrenti nel reato di cui all’art. 323 cod. pen., per aver intenzionalmente procurato ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuavano margini di discrezionalità, nonché il sequestro preventivo dell’area demaniale oggetto della concessione suppletiva e dell’area già oggetto di concessione demaniale n. 2 del 27/04/2018;
tale richiesta è stata, però, disattesa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro ed il Pubblico ministero ha proposto appello cautelare;
il Tribunale cautelare, sul presupposto che l’area oggetto di occupazione illegittima da parte del COGNOME fosse quella antistante alla porzione di area oggetto della concessione assegnata allo stesso (il cd. fronte mare), ha ritenuto che il rilascio della concessione suppletiva non fosse eziologicamente collegato al sequestro, ma giustificato dalle lungaggini di una procedura che ha condotto all’ampliamento in forza di una concessione demaniale preesistente, aggiungendo inoltre, in conformità al G.I.P., che l’adozione del provvedimento di concessione suppletivo era il frutto dell’esercizio di un potere pubblico dotato di margini di discrezionalità rimesso alla Pubblica Amministrazione ex art. 24 d.P.R. n. 328/1952 e che, conseguentemente, non sussistevano gli elementi costitutivi del delitto di abuso d’ufficio contestato sub E), tanto sotto il profilo oggettivo della “violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”, quanto sotto il profilo soggettivo del dolo intenzionale richiesto dall’art. 323 cod. pen.
proposto ricorso per cassazione da parte del Pubblico Ministero, questa Corte, Sez. Terza con la sentenza già prima menzionata ha ritenuto che “i profili di evidente illegittimità da cui è affetto il provvedimento amministrativo inficiano la tenuta logica e strutturale della motivazione dell’ordinanza impugnata, anche in ordine all’elemento soggettivo richiesto dall’art. 323 cod. pen., dovendosi tener
conto delle peculiari caratteristiche del caso di specie, nonché dell’anomala cadenza temporale che ha scandito i passaggi dell’azione della Pubblica Amministrazione con riferimento alla definizione della procedura amministrativa riguardante la concessione suppletiva, risoltasi in soli due giorni..” con conseguente annullamento con rinvio per nuovo giudizio;
con l’ordinanza oggi impugnata il giudice del rinvio, preso atto che medio tempore é intervenuta l’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio e ritenuto che l’istanza di applicazione della misura cautelare reale era fondata solo su tale titolo di reato, ha dichiarato inammissibile l’appello del Pubblico Ministero.
Avverso detta ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui lamenta la motivazione omessa o illogica.
Si assume invero che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, dalla lettura completa della richiesta cautelare del Pubblico Ministero si evince il riferimento anche ai reati di cui ai capi C) e D) della contestazione.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
La difesa dell’indagato ha depositato memoria difensiva con cui chiede dichiararsi l’inammissibilità o in subordine rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é infondato.
Dalla richiesta di misure cautelari avanzata dalla Procura Distrettuale al Gip del Tribunale di Catanzaro in data 7 agosto 2023 in cui si chiedeva, tra l’altro, anche il sequestro preventivo dell’area demaniale oggetto di concessione suppletiva in favore di COGNOME NOME e dell’area demaniale già oggetto di concessione demaniale in favore del medesimo, emerge per tabulas (già dalla premessa-pg. 5) che la richiesta é stata avanzata in riferimento ai fatti di cui al capo E).
Ne deriva che correttamente il Tribunale del riesame, in virtù dell’intervenuta abrogazione del reato di cui all’art. 323 cod.pen. (contestato al capo E)), ha ritenuto di non poter fondare ex officio il titolo cautelare su contestazioni non formulate dalla locale Procura.
In conclusione il ricorso va rigettato.
rigetta il ricorso.
Così deciso il 10.9.2025