Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6079 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6079 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato il 31/08/1966 a Siracusa avverso la sentenza del 13/11/2023 della Corte di appello di Catania.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata p reato non è più previsto dalla legge come reato; udito il difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOME che, associandosi alle co Procuratore generale, ha chiesto l’annullamento senza rinvio per intervenuta ab legislativa.
x
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 10 marzo 2021, il Tribunale di Siracusa ha assolto l’imputato dal delitto di cui agli artt. 56 e 323 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. Allo stesso qualità di dirigente del settore Urbanistica del Comune di Siracusa e quindi di pubblico ufficia era contestato di avere omesso di astenersi in presenza di un interesse personale nella domanda di concessione edilizia in sanatoria relativa ad un immobile di sua proprietà e quindi di avere compiuti atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi un indebito vantaggi patrimoniale, consistente in un provvedimento favorevole di sanatoria nonostante l’abuso ricadesse in zona di inedificabilità assoluta.
Sulla impugnazione del P.M., nel giudizio di appello, previa rinnovazione dell’istruttor dibattimentale, la Corte di appello condannava l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione ritenendo che egli avesse agito con il dolo intenzionale e quindi con il fine specifico di otten il rilascio di una concessione in sanatoria che sapeva non spettargli perché illegittima, quanto l’immobile era situato in area soggetta a inedificabilità assoluta ai sensi della le regionale 12 giugno 1976, n. 78. La Corte poneva in rilevo il fatto che, una volta accerta l’obiettivo perseguito, anche a voler ritenere che lo stesso non avesse agito quale pubblico ufficiale, ma da mero beneficiario dell’attività abusiva posta in essere dal pubblico dipendent infedele, si configurava comunque il concorso morale quale extraneus, nella forma del determinatore o dell’istigatore.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, denunziando l’inosservanza di norme processuali, la violazione di legge e il vizio di motivazione, c riguardo:
2.1. al difetto di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, avendo la Corte d appello ritenuto di poter configurare la responsabilità dell’imputato a titolo di concorso mor dell’extraneus nel reato proprio di abuso di ufficio, con ciò trasformando gli elementi costituti dell’addebito descritto nel capo di imputazione, che originariamente si fondavano sulla qualità di pubblico ufficiale dell’imputato e sulla violazione dell’obbligo di astensione;
2.2. all’obbligo di astensione del pubblico ufficiale, giacchè l’esegesi letterale dell’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 non suggerisce l’immediatezza che viceversa la Corte territoriale ha ritenuto in re ipsa; il momento in cui NOME avrebbe dovuto astenersi era invece ravviabile in quello finale della firma della concessione;
2.3. ancora all’obbligo di astensione; in tale senso la motivazione offerta dalla Corte illogica e contraddittoria perché omette di considerare importanti elementi di prova dai quali ricava che l’imputato si è astenuto dal trattare la sua pratica, tanto che l’Ufficio aveva deciso che se ne sarebbe occupato altro dirigente. Sotto diverso profilo è illogica, là do valorizza alcuni limitati incontri svoltisi al di fuori del luogo di lavoro;
2.4. all’idoneità degli atti ai fini della configurabilità del tentativo, dal momento richieste rivolte ai subordinati, prive di qualsivoglia contenuto minaccioso o intimidatorio potevano essere considerate, anche con valutazione ex ante, idonee a far ottenere all’imputato il provvedimento illegittimo;
2.5. alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo, dal momento che dalla produzione documentale offerta dalla Difesa e dagli atti comunque acquisiti al fascicolo è emerso che l’imputato fosse pienamente convinto di avere diritto ad ottenere la concessione in parola. I particolare, si fa riferimento alla dichiarazione del precedente proprietario fornita al mome dell’acquisizione dell’immobile, tanto che NOME aveva volturato a suo nome l’istanza di condono edilizio presentata dal venditore. Egli si è limitato a chiedere informazioni circa l’e della pratica. Infine, la sentenza di applicazione pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. pronunciata nei confronti del tecnico che aveva redatto la perizia giurata inficiata da falsità può essere considerata in tale direzione, dal momento che non è mai stato contestato il concorso nel reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre prendere ggg~SEEET atto della recente riforma legislativa che ha riguardato l’abrogazione del reato contestato al ricorrente nella forma tentata.
Il d.l. 16.7.2020 n.76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con la 1.11.9.2020 aveva ristre la portata applicativa della disposizione originaria dell’art. 323 cod. pen., attribuendo ri penale alla violazione di «specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano margini di applicabilità». E la C costituzionale, innanzi alla quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzio della rinnovata fattispecie, con la sentenza n. 8 del 18 gennaio 2022 aveva dichiarato la stessa infondata.
Il descritto percorso riformatore può dirsi ora concluso con la legge 9 agosto 2024 n.114, che ha abrogato ogni residuale fattispecie di abuso d’ufficio.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Così deciso il 16/01/2025