Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44102 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44102 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Pescina il 28/11/1970
avverso l’ordinanza dell’ 08/07/2024 del Tribunale di L’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procurat generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di L’Aquila per nuovo esame in ordine alla sussistenza degli indizi del reato di cui all’art. 314-bis cod. pen riqualificata l’originaria fattispecie di cui all’art. 323 cod. pen.; letta la memoria difensiva dell’avvocato NOME COGNOME in cui ha insistito l’accoglimento del ricorso e ha contestato l’ipotizzata riqualificazione del fa sensi dell’art. 314-bis cod. pen.
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di L’Aquila, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame, proposta nell’interesse del ricorrente, avverso il decreto di sequestro probatorio, emesso dal Pubblico ministero di L’Aquila in data 12 giugno 2024, avente ad oggetto il telefono cellulare e i computer di NOME COGNOME assessore regionale al bilancio e medico libero professionista presso la casa di cura COGNOME, per i reati di falso ideologico e altre fattispecie, qualificate alternativamente come abuso di ufficio o indebita percezione di erogazioni pubbliche. Nel provvedimento impugnato si dà atto come, alla luce della delibera regionale del 28 dicembre 2023, ricorresse quantomeno il reato di abuso di ufficio e occorresse verificare se sui dispositivi in uso all’indagato risultassero: a) i contatti con la casa di cura in prossimità dell’approvazione delle delibere favorevoli a questa; b) l’invio di bozze o altre forme di pressione della casa di cura con riguardo ai tempi e al quantum delle liquidazioni, atti indispensabili per ricostruire le condotte contestate in via provvisoria.
Avverso tale ordinanza l’indagato ha presentato ricorso, redatto dal proprio difensore, articolando i motivi di seguito indicati.
2.1. Violazione di legge per assenza di motivazione in ordine al fumus dei delitti di cui ai capi 1), 2), 3) e 5), indicati nel decreto di sequestro probatori atteso che il provvedimento impugnato ha menzionato solo l’astratta configurabilità del delitto di cui al capo 4 (abuso di ufficio) nonostante la difesa avesse fornito documentazione volta a contestare anche gli altri capi.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 323 cod. pen. mancando l’astratta configurabilità della condotta contestata al capo 4) in quanto dalla violazione del dovere di astensione del ricorrente non era derivato alcun ingiusto vantaggio patrimoniale o danno ingiusto, anche alla luce della richiamata giurisprudenza amministrativa in ordine alla discrezionalità in materia sanitaria da parte delle Regioni, comunque, il provvedimento impugnato non aveva configurato alcuna ipotetica irregolarità della delibera di giunta regionale del 28 dicembre 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Inoltre, proprio in tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l’assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente (da ultimo, Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, COGNOME, Rv.285189).
2.1. Ciò posto, la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta affetta dai vizi censurati.
Al ricorrente è contestata la mancata astensione, quale Assessore regionale al Bilancio, dall’adozione delle delibere della Giunta regionale abruzzese con le quali è stato programmato il finanziamento delle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale a favore dei soggetti privati accreditati, tra i quali la Casa di cura Di Lorenzo presso la quale egli svolge l’attività di medico libero professionista.
Il ricorrente, nell’articolare plurime censure, ha fondatamente rilevato come in ordine al fumus commissi delicti per plurimi delitti, di cui i reati contestati ai capi 2 e 4 lo sono in via alternativa (323 o 316-ter cod. pen.), l’ordinanza si sia limitata a ritenere l’astratta sussistenza del solo abuso di ufficio di cui al capo 4 (pag. 3), senza menzionare le altre contestazioni provvisorie, pur contenute nel decreto di sequestro, nonostante fossero state oggetto di riesame.
2.2. Le fattispecie menzionate in via alternativa sono mere ipotesi investigative che la stessa ordinanza impugnata ha implicitamente escluso ritenendo sussistente il solo fumus del reato di abuso di ufficio.
2.2. Con riferimento a detto delitto, invece, a prescindere da ogni questione inerente alla corretta qualificazione giuridica della fattispecie posta dal ricorso, ciò che rileva è che la condotta di “abuso da conflitto di interessi”, quale quella contestata a NOME COGNOME è venuta meno a seguito dell’abrogazione dell’art. 323 cod. pen. avvenuta con la legge n. 114 del 9 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto 2024.
2.3. Né si può porre una questione di sussistenza della fattispecie di cui all’art. 314-bis cod. pen., introdotta con il d.l. n. 92 del 4 luglio 2024, convertito in I. 112 dell’8 agosto 2024, come invocata dal Procuratore generale, trattandosi di un
reato che punisce condotte distrattive di cui nella specie non risultano i presupposti.
3.Dagli argomenti che precedono consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto del Pubblico ministero1/12/6/2024, con ordine di immediata restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto, mandando per l’esecuzione al Pubblico ministero presso il Tribunale di L’Aquila.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata nonché il decreto del PM del 12/6/2024 e dispone l’immediata restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. Manda per l’esecuzione al PM presso il Tribunale di L’Aquila.
Così deciso il 7 novembre 2024
La Consigliera estensora
Il Pr idente