Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41958 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41958 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/07/2022 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa in data 13 luglio 2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza presentata da NOME con la quale si chiedeva la revoca ex art. 673 cod. proc. pen., per intervenuta abrogazione del reato, della sentenza emessa dal medesimo Tribunale in data 3 novembre 2006, irrevocabile 18 marzo 2007, che aveva dichiarato l’istante responsabile del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d. Igs. 2 luglio 1998, n. 286, commesso in Catania sino al 31 ottobre 2006, condannandolo alla pena di mesi due e giorni 20 di arresto, pena sospesa.
Avverso il citato provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il condannato, tramite il proprio difensore.
Con primo motivo denuncia violazione di legge, in quanto il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che la modifica del reato ad opera del d.l. 23 giugno 2011, n. 89, di adeguamento del sistema interno alla cosiddetta direttiva rimpatri, costituisca non aboliti° criminis, bensì una mera modifica del reato preesistente.
Con secondo motivo di ricorso denuncia ulteriore profilo di violazione di legge, in quanto, anche a voler concedere che non si sia verificata aboliti° criminis, comunque il giudice avrebbe dovuto provvedere alla modifica in executivis della pena da detentiva a pecuniaria, applicando il nuovo testo della norma.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
E’ fondato, in particolare, il primo motivo di ricorso, in cui si deduce che nella vicenda in atto si sia verifica una aboliti° criminis, che imponeva al giudice dell’esecuzione di revocare ex art. 673 cod. proc. pen. la sentenza di condanna per fatto commesso prima dell’entrata in vigore del d.l. 23 giugno 2011, n. 89.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto che la condotta posta in essere sotto la precedente versione dell’art. 14, comma 5-ter, non costituisca più reato, perché la pronuncia della Corte di Giustizia U.E. del 28 aprile 2011, COGNOME, ha reso tale reato non più applicabile nell’ordinamento interno per effetto del contrasto tra la previsione interna ed il diritto euro-unitario, e dell’obbligo applicazione diretta di quest’ultimo (Sez. 1, Sentenza n. 14276 del 12/04/2012, PG in proc. COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO: la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore, art. 14, comma quinto-ter, D.Lgs. n. 286 del 1998, ancorché posta in essere prima del recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento italiano a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia U.E. del 28 aprile 2011, COGNOME, sicchè i giudizi di cognizione aventi ad oggetto la condotta in questione devono essere definiti con la formula che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, mentre in sede di esecuzione deve farsi ricorso alla previsione dell’art. 673 cod. proc. pen.; conforme Sez. 1, Sentenza n. 20130 del 29/04/2011, Si3II, Rv. 250041).
Infatti, in tale pronuncia la Corte di giustizia afferm5 che “la direttiv 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come que a in discussione
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nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo”, e ch spetta perciò al giudice nazionale “disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente l’art. 14, comma 5-ter, di tale decreto legislativo”, tenendo altresì nel debito conto il principio “dell’applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte dell tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri”.
La pronunzia della Corte di Giustizia che accerta l’incompatibilità della norma incriminatrice con il diritto europeo determina un fenomeno di successione di leggi nel tempo che comporta una sorta di abolitio criminis, che, come rilevato nella pronuncia Sall citata sopra, impone, in forza di interpretazione costituzionalmente necessitata, di estendere a siffatte situazioni di sopravvenuta inapplicabilità della norma incriminatrice nazionale, la previsione dell’art. 673 cod. pro. pen.
Il ricorso è, pertanto, fondato, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.
Così deciso il 28 giugno 2023.