Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28026 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28026 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/12/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 06/12/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta, ai sensi degli artt. 673 e 676 cod. proc. pen., ed ha confermato l’ordinanza emessa il 24/05/2023 con la quale aveva revocato il capo di condanna di NOME COGNOME relativo al reato di cui all’art. 485 cod. pen. di cui alla sentenza 17/06/2011 GIP Roma, irr. Il 22/06/2012, a seguito della intervenuta aboliti° criminis, ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, determinando in giorni 12 di reclusione la porzione di pena riferita a detto delitto, che eliminava; per l’effetto rideterminava la pena finale di cui alla predetta sentenza in 11 mesi 18 giorni di reclusione, da applicarsi in aumento con la sentenza emessa del GUP del Tribunale di Roma del 03/12/2008, irr. 15/10/2008.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento NOME COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla sopravvenuta illegalità della sanzione originariamente applicata per sopravvenuta aboliti° criminis di uno dei reati oggetto dell’accordo negoziale sottostante alla sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. e conseguente travolgimento del suo contenuto, frutto di valutazioni complessive ad opera delle parti processuali.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Secondo un principio consolidato di questa Corte, nell’ipotesi in cui il fatto di reato, oggetto dell – abolitio criminis”, sia stato giudicato come unito dal vincolo della continuazione con altro reato, la sentenza, limitatamente a tale capo, va annullata senza rinvio e dalla pena, a suo tempo determinata a titolo di continuazione, deve essere scomputato l’aumento riferibile al reato abrogato (Sez. 6, n. 26112 del 16/04/2003, Rv. 226010 – 01).
In ordine alle ricadute della aboliti° criminis sulla sentenza di patteggiamento per reati in continuazione questa Corte (ex plurimis, Sez. I, 17-10-2019, n. 42725) ha escluso il pericolo di alterazione indebita del profilo negoziale della sentenza e quindi
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la necessità di rinnovare l’accordo delle parti, con la conseguenza che è sufficiente eliminare la corrispondente porzione, quando «sono puntualmente e specificamente indicati in motivazione i criteri di computo e di determinazione della pena infine applicata, con specifico riguardo al quantum di aumento per continuazione in relazione ad ogni singolo reato satellite. L’operazione di eliminazione di una porzione di pena si inscrive infatti entro la cornice di definizione negoziale delle singole componenti e ne rispetta pienamente l’assetto. Sarebbe irragionevole ipotizzare che la validità dell’accordo possa venir meno sol perché muta, per effetto dell’annullamento parziale, la quantità di pena complessivamente applicata, se l’eliminazione di una porzione di essa avviene tenendo ferme le determinazioni delle parti, recepite dal giudice del merito, in ordine alla individuazione del reato più grave e quindi della pena base, al quantum di aumento per continuazione per ciascuno dei reati satellite, alla riduzione, peraltro ex lege, per la scelta del rito. L’accordo sulla pena si qualifica non per il risultato finale, ma per le determinazioni di premessa che attengono alle componenti ed al computo che conducono alla pena infine applicata. Se le parti hanno convenuto su quelle componenti e su quei criteri di computo, deve ritenersi la persistente validità dell’accordo una volta che, caducate due imputazioni, si ridetermina la pena nel pieno rispetto delle determinazioni delle parti. Questo orientamento interpretativo ha di recente trovato l’autorevole avallo delle Sezioni unite che hanno pronunciato il principio di diritto per il quale “in terna di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite l’aboliti° criminis, la Corte di cassazione, senza annullare l’intera sentenza, può procedere alla eliminazione della porzione di pena inflitta per il reato abrogato nella misura determinata dall’ac:cordo – Sez. un., n. 40256 del 19/07/2018, F, Rv. 273936)». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Deve quindi ritenersi che in caso di sentenza di applicazione di una pena in relazione a una pluralità di reati avvinti dalla continuazione, qualora una o più delle fattispecie oggetto dell’accordo sia interessato da aboliti° criminis, ciò non determini, per ciò solo, una alterazione indebita del profilo negoziale della sentenza e, quindi, non debba necessariamente procedersi a rinnovare l’accordo delle parti (nello stesso senso, Sez. 1, n. 36206 del 21/06/2023).
Nel caso di specie, non avendo l’aboliti° criminis riguardato il reato più grave, risulta corretta la decisione del giudice dell’esecuzione che, a fronte del giudicato ormai formatosi sui fatti oggetto della sentenza di patteggiamento, emessa nei confronti del ricorrente, ha disposto la revoca del solo capo relativo al reato abrogato procedendo alla rideterminazione della pena inflitta in continuazione, senza revocare l’intera sentenza.
Considerato inoltre che nel caso di specie l’aumento era stato concorda unitariamente per tutti i reati in continuazione, del tutto scevra da aporie log appalesa la decisione del G.E. che ha individuato la porzione di pena riferibile al abrogato con una operazione matematica sulla base della implicita volontà d concordare un aumento uguale per tutti i reati (peraltro con la specificazione ch trattava di un’operazione in bonam partem , «essendo la maggior parte degli altri reati in condanna palesemente più gravi di quello abrogato»).
A fronte di tale logica valutazione, il ricorso non è stato in grado di specific ragioni per cui una siffatta operazione dosinnetrica dovrebbe ritenersi irragionevo arbitraria, non indicando la diversa gravità dei reati satellite che avrebbe giust aumenti diversificati.
Ne discende il rigetto del ricorso, cui consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/04/2024