Abolitio Criminis e Bancarotta: la Cassazione conferma la continuità normativa
Con la recente ordinanza n. 16229/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema di grande attualità nel diritto penale fallimentare: la presunta abolitio criminis per i reati di bancarotta a seguito dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. n. 14/2019). La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore, ribadendo un principio ormai consolidato: non c’è stata alcuna abrogazione del reato di bancarotta fraudolenta.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna definitiva a cinque anni di reclusione per bancarotta fraudolenta a carico di un imprenditore. Divenuta irrevocabile la sentenza, l’uomo si rivolgeva al Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione, presentando una serie di istanze volte a ottenere la propria scarcerazione e la revoca della condanna.
Tra le varie richieste, spiccava quella fondata sulla presunta abolitio criminis del reato. Secondo la tesi difensiva, l’introduzione del nuovo Codice della Crisi avrebbe determinato una rottura normativa con la precedente disciplina della Legge Fallimentare, portando all’abrogazione della fattispecie di reato per cui era stato condannato. In subordine, venivano avanzate altre richieste, come l’espletamento di nuove indagini e l’applicazione del reato continuato, tutte respinte dal Tribunale perché ritenute in parte infondate e in parte inammissibili in sede esecutiva.
La Questione Giuridica: Esiste l’abolitio criminis per la bancarotta?
Il cuore del ricorso per Cassazione si concentrava su due doglianze principali: l’erronea applicazione della legge in merito alla continuità normativa tra le due discipline e la mancata assunzione di prove decisive. Il ricorrente sosteneva che il passaggio dalla vecchia Legge Fallimentare al Codice della Crisi avesse interrotto la continuità dell’incriminazione, dando luogo a un’abolitio criminis con efficacia retroattiva.
Questo argomento, se accolto, avrebbe comportato la revoca della sentenza di condanna e l’immediata cessazione dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 673 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, basando la propria decisione su due pilastri argomentativi solidi e coerenti con la propria giurisprudenza pregressa.
Continuità Normativa e la Negazione dell’Abolitio Criminis
In primo luogo, la Corte ha smontato la tesi difensiva sull’abolitio criminis. Richiamando un proprio precedente consolidato (in particolare la sentenza n. 33810 del 2023), ha affermato senza mezzi termini che l’entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019 non ha prodotto alcun effetto abrogativo sul reato di bancarotta fraudolenta previsto dall’art. 216 della Legge Fallimentare. Esiste, al contrario, una piena e totale continuità normativa tra le due discipline. Le nuove disposizioni hanno semplicemente aggiornato il quadro di riferimento della procedura concorsuale, ma non hanno modificato la struttura né la ratio del reato, che rimane pienamente in vigore.
I Limiti del Giudizio di Esecuzione e l’Intangibilità del Giudicato
In secondo luogo, riguardo alla richiesta di attivazione dei poteri istruttori per verificare l’esistenza di una holding di fatto, la Corte ha ribadito un altro principio cardine del nostro sistema processuale: i limiti oggettivi del giudicato. Il giudice dell’esecuzione non ha il potere di riaprire l’istruttoria su aspetti di fatto che sono già stati oggetto di valutazione e decisione nel giudizio di cognizione (cioè il processo che ha portato alla condanna). La sentenza, una volta divenuta irrevocabile, cristallizza i fatti accertati, impedendo che possano essere rimessi in discussione in una fase successiva, dedicata unicamente all’esecuzione della pena.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un’importante conferma della stabilità dell’impianto sanzionatorio in materia fallimentare. La Corte di Cassazione chiarisce definitivamente che il passaggio al nuovo Codice della Crisi d’Impresa non costituisce un’occasione per ottenere la cancellazione di condanne per bancarotta. Il principio di continuità normativa garantisce che le condotte fraudolente commesse in passato restino penalmente rilevanti. Inoltre, la pronuncia riafferma la netta distinzione tra il giudizio di merito e la fase esecutiva, proteggendo il principio di certezza del diritto e l’intangibilità del giudicato penale.
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa ha abolito il reato di bancarotta fraudolenta?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza che esiste piena continuità normativa tra la vecchia Legge Fallimentare e il d.lgs. n. 14/2019. Pertanto, il reato non è stato abrogato e non si configura alcuna ipotesi di abolitio criminis.
È possibile chiedere al giudice dell’esecuzione di svolgere nuove indagini su fatti già valutati nel processo di condanna?
No, il giudice dell’esecuzione non può riaprire verifiche o svolgere nuove indagini su aspetti di fatto che sono stati oggetto del giudizio di cognizione. Tali questioni sono coperte dall’autorità del giudicato, che rende la sentenza definitiva e non più discutibile nel merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione per manifesta infondatezza?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per tale motivo, il ricorrente è condannato per legge al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato discrezionalmente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16229 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16229 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SARONNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/09/2023 del TRIBUNALE di RIMINI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 25 settembre 2023 il Tribunale di Rimini, quale g dell’esecuzione, ha respinto l’istanza avanzata ai sensi dell’art.673 cod. COGNOME NOME tesa ad ottenere l’immediata scarcerazione dell’imputato, la revoca sentenza di condanna alla pena di anni cinque di reclusione per bancarotta fra divenuta irrevocabile in data 28 marzo 2023 stante la pretesa abolitio criminis correlata alla vigenza del d.lgs. n.14 del 2019 , l’espletamento di ulteriori indagini volte a constatare in capo al COGNOME la sussistenza di un unico fallimento, l’e dell’aggravante di cui all’art. 219 L. fall., la concessione del beneficio di cui a pen. e, in subordine, l’applicazione della disciplina del reato continuato in rela oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell’istanza.
In motivazione, il Tribunale osserva che le deduzioni proposte si rivelano, singo considerate, ora afferenti al merito processuale e, perciò, non legittimamente pro sede esecutiva, ora prive di effettivo fondamento in fatto e in diritto .
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di COGNOME NOMENOME Il ricorrente, dopo ampia sintesi dei contenuti delle decisioni d deduce erronea applicazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva. Si s in sintesi, l’assenza di continuità normativa tra il delitto di bancarotta fraudo legge fall.) e la disciplina sanzioNOMEria di cui al d.lgs. n.14 del 12.1.2019 e l’omessa attivazione dei poteri istruttori in punto di esistenza di una holding di
2.1 Le doglianze difensive sono state reiterate con memoria difensiva del 3 gennai
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi ad
3.1 Quanto al profilo della continuità tra le norme incriminatrici va rilevato che q di legittimità ha già in più occasioni precisato che nessun profilo di abolitio criminis può dirsi derivante dalla vigenza del d.lgs. n.14 del 2019 (v. da ultimo Sez. V n. 33810 del rv 285107).
3.2 Quanto alla attivazione dei poteri istruttori la domanda è stata correttamen dal giudice della esecuzione in riferimento ai limiti oggettivi del giudicato, tal la riapertura di verifiche in fatto su aspetti oggetto del giudizio di cognizione.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella det
della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente