Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45902 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45902 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 16/04/1982
avverso l’ordinanza del 28/06/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca della sentenza emessa dal medesimo Tribunale in data 19 gennaio 2009, divenuta irrevocabile il 18 aprile 2009, con la quale era stata applicata a NOME COGNOME la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, in relazione al reato di cui all”art. 14, comma 5-ter, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), accertato il 30 settembre 2002.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, denunziando inosservanza e comunque erronea applicazione degli artt. 2, secondo comma, cod. pen., e 14, comma 5-ter, T.U. imm., nella formulazione vigente fino alla data del 23 giugno 2011.
Deduce che il giudice dell’esecuzione, in ossequio al disposto di cui all’art. 673, cod. proc. pen, avrebbe dovuto ordinare la revoca della sentenza di cui sopra, disapplicando la norma incriminatrice nella formulazione all’epoca dei fatti che aveva comportato l’applicazione di una pena detentiva in contrasto con la Direttiva 2008/111/CE, avente efficacia direttamente esecutiva nel diritto interno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi fondato per le ragioni di seguito illustrate.
La fattispecie di cui all’art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., nella formulazione esistente all’epoca dei fatti giudicati con la sentenza richiamata nel ricorso, puniva con la reclusione la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del Questore. Tale fattispecie, come da tempo affermato da questa Corte (fra le altre, (Sez. 1, n. 36263 del 26/05/2016, Mmamanaj, Rv.268253 01), pur in presenza di condotte poste in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, non è più applicabile nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 23.4.2011 (nell’ambito del processo COGNOME, C-61/11PPU), che ha rilevato l’incompatibilità di detta norma incriminatrice con la normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla abolitio criminis. Di conseguenza, occorre dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e in sede di esecuzione, occorre fare ricorso – per via di interpretativa estensiva – al rimedio della revoca di cui all’art. 673 c.p.p.
Tanto si impone anche in considerazione che il d.l. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129 – recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione alla direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari – ha novato detta fattispeci sostanzialmente confermando una abolitio criminis.
Infatti, la nuova formulazione dell’art. art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., introdotta con l’intervento normativo appena indicato, che fra l’altro prevede la punizione del fatto con la pena della multa, anziché con quella della reclusione, non ha realizzato una continuità normativa rispetto alla precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale intercorrente quanto agli effetti della direttiva 2008/115/CE, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta divenuta necessaria ad integrare l’illecito delineato.
Al riguardo, è sufficiente ricordare che, a seguito dell’intervento normativo di cui trattasi, alla intimazione di allontanamento del cittadino straniero si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro deputato.
Ne discende che è stata istituita una nuova incriminazione, applicabile solamente ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della novella che la prevede.
In applicazione di questi principi, nel caso in esame, trattandosi di un fatto di cui alla condanna sussunto sotto la precedente fattispecie di cui all’art. 14, comma 5-ter T.U. imm e commesso antecedentemente al giugno del 2011, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto revocare la sentenza passata in giudicato che aveva applicato al ricorrente la pena della reclusione, ma ciò è stato negato dal giudice dell’esecuzione, avendo lo stesso mancato del tutto di considerare la corretta elaborazione della ricostruzione della stratificazione dell’impianto normativo e, dunque, i conseguenti effetti con riguardo alla abolitio criminis.
Ne discende, in accoglimento del ricorso, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con adozione in questa sede, ai sensi dell’art. 620 lett. f), cod. proc. pen., della revoca della sentenza emessa nei confronti del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e revoca la sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal Tribunale di Milano il 19 gennaio 2009 (irrevocabile il 18 aprile 2009) nei confronti di NOME COGNOME Si comunichi al
PM presso il Tribunale di Milano. Manda alla cancellaria per l’adempimento di cui all’art. 625, comma 3, cod. proc. pen. Così deciso il 25/10/2024.