Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25830 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25830 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 11/06/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1009/2025
NOME COGNOME
UP – 11/06/2025
COGNOME
R.G.N. 4409/2025
NOME
– Relatore –
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a UDINE il 17/04/1981
avverso la sentenza del 26/09/2024 della Corte d’appello di Trieste Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento senza rinvio perchŽ il fatto non sussiste;
lette le conclusioni scritte del difensore.
Con lÕimpugnata sentenza, la Corte dÕappello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine con la quale lÕimputato era stato condannato perchŽ ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 26, 40 comma 6, D.lgs n. 504 del 1995 per la sottrazione allÕaccertamento e al pagamento dellÕaccise di prodotti energetici nella specie gas naturale per 6.058 metri cubi.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dellÕimputato e ne ha chiesto lÕannullamento per i seguenti motivi
Violazione dellÕart 606, 609 comma 3 cod.proc.pen. sopravvenuta abolitio criminis della fattispecie contestata per effetto dellÕart. comma 1, lett. a), n. 3 del Decreto Legislativo n. 141/2024.
Violazione dellÕart. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione allÕestinzione del reato maturata in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
Violazione dellÕart. 606 comma 1 lett. d) cod.proc.pen. in relazione alla mancata assunzione di prova decisiva per individuare il soggetto tenuto al versamento dellÕaccise.
Violazione dellÕart. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione allÕillogicitˆ della motivazione sullÕindividuazione del soggetto attivo del reato.
Violazione dellÕart. 606 comma 1 lett. 3) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilitˆ ex art. 131 bis cod.pen.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui chiede lÕannullamento senza rinvio perchŽ il fatto non sussiste.
Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato.
Con lÕart. 3 comma 1, lett. a), n. 3 del Decreto Legislativo n. 141/2024, lÕart. 40 comma 6 del d.Lgs n. 504 del 1995, è stato modificato nei seguenti termini: Ò6. Se la quantitˆ di gas naturale sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.Ó.
LÕart. 7 del medesimo decreto, Disposizioni finali e di coordinamento, dispone che: Le sanzioni amministrative di cui all’allegato 1 e all’articolo 3 si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decretoÓ.
Con la citata modifica, in vigore dal 4 ottobre 2024, il legislatore ha elevato la soglia di punibilitˆ del reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, originariamente prevista in 5.000 metri cubi a quella di 10.000 metri cubi di gas naturale sottratto al pagamento dellÕaccise.
Il ricorrente è stato condannato per la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, art. 40 comma 6 del D.lgs n. 504 del 1995, per un quantitativo di gas naturale di 6.058 metri cubi, superiore alla soglia in vigore al momento del fatto, ma inferiore a quella elevata dal D.lgs n. 141 del 2024, da cui consegue lÕannullamento della sentenza perchŽ il fatto non è previsto dalla legge come reato (Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025, DÕAngelo, Rv. 287524 Ð 01). Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Gli atti devono essere trasmessi alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Udine per quanto di competenza.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchŽ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato. Ordina la trasmissione degli atti all’Agenzia Dogane e Monopoli di Udine.
Cos’ è deciso, 11/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME NOME