Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25830 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25830 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME NOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1009/2025
NOME COGNOME
UP – 11/06/2025
ANTONELLA DI STASI
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2024 della Corte d’appello di Trieste Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo lÕannullamento senza rinvio perchŽ il fatto non sussiste;
lette le conclusioni scritte del difensore.
Con lÕimpugnata sentenza, la Corte dÕappello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con la quale lÕimputato era stato condannato perchŽ ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 26, 40 comma 6, D.lgs n. 504 del 1995 per la sottrazione allÕaccertamento e al pagamento dellÕaccise di prodotti energetici nella specie gas naturale per 6.058 metri cubi.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dellÕimputato e ne ha chiesto lÕannullamento per i seguenti motivi
Violazione dellÕart 606, 609 comma 3 cod.proc.pen. sopravvenuta abolitio criminis della fattispecie contestata per effetto dellÕart. comma 1, lett. a), n. 3 del Decreto Legislativo n. 141/2024.
Violazione dellÕart. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione allÕestinzione del reato maturata in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
Violazione dellÕart. 606 comma 1 lett. d) cod.proc.pen. in relazione alla mancata assunzione di prova decisiva per individuare il soggetto tenuto al versamento dellÕaccise.
Violazione dellÕart. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione allÕillogicitˆ della motivazione sullÕindividuazione del soggetto attivo del reato.
Violazione dellÕart. 606 comma 1 lett. 3) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilitˆ ex art. 131 bis cod.pen.
Il AVV_NOTAIO generale ha depositato requisitoria scritta con cui chiede lÕannullamento senza rinvio perchŽ il fatto non sussiste.
Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente, è fondato.
Con lÕart. 3 comma 1, lett. a), n. 3 del Decreto Legislativo n. 141/2024, lÕart. 40 comma 6 del d.Lgs n. 504 del 1995, è stato modificato nei seguenti termini: Ò6. Se la quantitˆ di gas naturale sottratto all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.Ó.
LÕart. 7 del medesimo decreto, Disposizioni finali e di coordinamento, dispone che: Le sanzioni amministrative di cui all’allegato 1 e all’articolo 3 si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decretoÓ.
Con la citata modifica, in vigore dal 4 ottobre 2024, il legislatore ha elevato la soglia di punibilitˆ del reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, originariamente prevista in 5.000 metri cubi a quella di 10.000 metri cubi di gas naturale sottratto al pagamento dellÕaccise.
Il ricorrente è stato condannato per la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, art. 40 comma 6 del D.lgs n. 504 del 1995, per un quantitativo di gas naturale di 6.058 metri cubi, superiore alla soglia in vigore al momento del fatto, ma inferiore a quella elevata dal D.lgs n. 141 del 2024, da cui consegue lÕannullamento della sentenza perchŽ il fatto non è previsto dalla legge come reato (Sez. 3, n. 8886 del 21/01/2025, DÕAngelo, Rv. 287524 Ð 01). Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Gli atti devono essere trasmessi alla RAGIONE_SOCIALE per quanto di competenza.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchŽ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato. Ordina la trasmissione degli atti all’RAGIONE_SOCIALE.
Cos’ è deciso, 11/06/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME NOME