Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7549 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 7549 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANZARO il 27/08/1975
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado che lo ha assolto per le contestazioni relative ai capi 4), 6) e 7), dichiarando la intervenuta prescrizione per il reato sub capo 5) (art. 323 cod. pen.); letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME nella quale si insiste per l’accoglimento del ricorso;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorrente in primo grado è stato assolto dalle altre imputazioni (art. 495, 373 e 390 cod. pen.) mentre per la contestazione di abuso di ufficio è stata dichiarata la prescrizione e che la sentenza è stata confermata in appello (in sede di gravame l’imputato aveva chiesto l’assoluzione anche per l’art. 323 cod. pen.);
Rilevato che nel ricorso e nella memoria depositata in vista dell’odierna udienza si invoca nuovamente l’assoluzione per l’insussistenza del dolo e, in subordine, perché il fatto non è più previsto come reato per effetto della I.n. 114 del 2024;
Ritenuto che il ricorso deve essere accolto. Pur in presenza della declaratoria di prescrizione sussiste l’interesse dell’imputato ad ottenere la formula, oggettivamente più favorevole, di assoluzione, seppur per l’intervenuta abrogazione del reato, rispetto a quella di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato. Al riguardo, si è evidenziato che «la questione concernente la “abolitio criminis” è pregiudiziale rispetto alla questione – esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione – relativa all’estinzione del reato per prescrizione» (Sez. 4, n. 29536 del 21/06/2016, COGNOME, Rv. 267695 – 01);
Ritenuto che detta pronuncia possa essere adottata anche in questa udienza camerale, celebrata ai sensi dell’art. 610, comma 1, cod. proc. pen., dal momento che «l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, o per altra causa, non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., la mancata previsione del fatto
t
come reato in conseguenza della sopravvenuta “abolitio criminis”» (Sez. 7, n. 48054 del 16/11/2011, COGNOME, Rv. 251588 – 01);
Ritenuto pertanto che, risultando la fattispecie di cui all’art. 323 cod. pen. abrogata con la legge sopra indicata, la sentenza impugnata va per tale ragione annullata senza rinvio. Non può, infatti, essere accolta la richiesta, formulata in via principale dal ricorrente e volta a ottenere l’assoluzione perchè il fatto non sussiste ovvero perché il fatto non costituisce reato. Invero, in tema di formule assolutorie, nel caso in cui il fatto non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione di un’assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o di un’intervenuta dichiarazione integrale d’incostituzionalità, l’imputato va assolto perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato”, permanendo in tutti tali casi la possibile rilevanza del fatto in sede civile, mentre la formula “il fatto non sussiste”, che esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale, va adottata quando difetti un elemento costitutivo del reato (Sez. 3, n. 36859 del 26/06/2014, COGNOME, Rv. 260187 – 01). In presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l’obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. postula che le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, senza necessità di ulteriore accertamento, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento (Sez. 6, n. 48527 del 18/11/2003, COGNOME, Rv. 228505 – 01); situazione, questa, non rinvenibile nel caso in esame. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all’art. 323 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Così deciso il 20/01/2025.