Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 836 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 836 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nei confronti di:
NOME, nato in Perù il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/07/2022 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha richiesto l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per il giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO della Repubblica di Firenze ricorre avverso il provvedimento del Tribunale di Firenze che, nell’ambito dell’udienza relativa al procedimento a carico di NOME, accusato in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ha con ordinanza restituito gli atti al Pubblico Ministero rilevando la nullità degli atti ritenendo che la notifica dell’avviso conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. pen., notificata ai sensi dell’art. 161,
A
comma 4, cod. proc. pen., non fosse idonea a dimostrare l’effettiva conoscenza da parte dell’imputato “degli atti del processo”.
Il ricorrente evidenzia l’abnormità dell’ordinanza che ha determinato una indebita regressione del procedimento, nonché una stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (con una irragionevole durata del processo), osservando come il provvedimento del Giudice sarebbe causa anche di responsabilità contabile dovendo il pubblico ministero effettuare nuove indagini con conseguente necessità di retribuire, in ipotesi di irreperibilità, il difensore d’ufficio. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. deve ritenersi validamente effettuato avendo il NOME Garzia rifiutato di dichiarare o eleggere un domicilio, evenienza che implica la legittimità dell’individuazione ex lege di un luogo delle notifiche corrispondente a quello del difensore di fiducia o di ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto l’ordinanza impugnata non è abnorme.
Deve premettersi che l’autonoma impugnazione di atti del procedimento innanzi al Giudice di legittimità – quale che ne sia il peculiare contenuto costituisce tendenzialmente una eccezione in quanto deroga al generale principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
Una lunga e diffusa elaborazione giurisprudenziale ha definito l’inquadramento dogmatico della categoria dell’abnormità, intesa quale vizio che connota in radice un provvedimento, senza però identificarsi nella sua nullità o inesistenza giuridica. Questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
Il carattere abnorme dell’atto processuale – si è ulteriormente precisato – può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto si ponga al di fuori del siste organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo ovvero determini la sua inammissibile regressione, in grado di alterare l’ordinata sequenza logico-cronologica, ad una fase processuale ormai esaurita (così, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238239 – 01; Sez. U, n. 26 del
24/11/1999, COGNOME, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, COGNOME, Rv. 209603).
3. Le Sezioni unite Toni sopra richiamate hanno, inoltre, affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.
Ad analoga conclusione è pervenuta, in ipotesi di restituzione degli atti da parte del giudice dell’udienza preliminare, costante giurisprudenza di legittimità che ha escluso l’abnormità dell’ordinanza con la quale si dichiari la nullità dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., unitamente agli atti ad esso successivi, e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, pur provocando una regressione del procedimento, anche se basato su un giudizio errato, rientra nell’ambito dei poteri riconosciuti a tale giudice e non produce alcuna stasi processuale, essendo sempre possibile per la pubblica accusa rinnovare l’atto (ex plurimis: Sez. 5, n. 1855 del 8/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282429; Sez. 5, n. 1399 del 14/11/2016, dep. 2017, Chen, Rv. 269080; Sez. 5, n. 11429 del 15/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266339; Sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, COGNOME, Rv. 258569).
Alla stregua di tali consolidati principi, dunque, non vi è motivo di discostarsi da un indirizzo costante ed autorevolmente avallato da questa Corte nel suo più alto consesso, tenuto conto che la decisione che il ricorrente allega onde sostenere differente interpretazione (Sez. 2, n. 8160 del 18/01/2022, non massimata), analizza approfonditamente le ragioni che portavano a ritenere legittima la notifica effettuata all’imputato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che si scorga motivazione tesa a confutare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, che reputa l’erronea decisione sul punto non idonea a supportare la ulteriore tesi dell’abnormità dell’ordinanza visto che è innegabile la permanenza in capo al giudice che procede, sia nel corso dell’udienza preliminare che nel corso del dibattimento, della possibilità di verificare il legittimo esercizio dell’azion penale attraverso il controllo della rituale notifica dell’avviso conclusione delle indagini le cui carenze incidono sugli atti successivi travolgendoli ex art. 185 cod. proc. pen. (tra le ultime, cfr. Sez. 2, n. 46763 del 27/09/2018, COGNOME, Rv.
274475, secondo cui la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità “generali a regime intermedio” e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado).
Sotto tale profilo, pertanto, seppure il Giudice di merito abbia fatto esplicito riferimento al dato a mente del quale non fosse certa l’avvenuta conoscenza del processo da parte dell’imputato, ha comunque dichiarato la nullità degli atti e disposto la restituzione, in tal modo rendendo palese la consistenza del potere esercitato in ordine al controllo operato sulla legittimità dell’esercizio dell’azione penale che, impregiudicata ogni questione afferente alla effettiva sussistenza della nullità, non esorbita dal potere riconosciuto in capo al giudicante, potendo il pubblico ministero riproporre una nuova azione penale (sez. 2, n. 28302 del 25/6/2021, Amore, Rv. 281798).
Né pregevole risulta il riferimento operato dal ricorrente alla responsabilità contabile, seppure non espliciti in capo a chi la stessa graverebbe, visto che sia l’attività di ricerca dell’imputato ai fini della notifica sia la conseguente spes erariale per la difesa d’ufficio costituiscono, rispettivamente, attività e oner comunque riconducibile a differenti presupposti solo eccentricamente richiamati.
Dalla manifesta infondatezza della censura operata in ordine ad atto endoprocedimentale che, in quanto tale non è impugnabile, discende l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 13/12/2022.