Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34402 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34402 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo e condannato il ricorrente alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 640,00 di multa;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio d motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 2, cod. pen. nonchè in ordine all’art. 192, comma 2 cod. proc. pen. – è per un verso inammissibile nella parte in cui lamenta violazione di legge in ordine all’art. 192 cod. proc. pen.: non è consentito, in il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione ard. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle d connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. pro pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processual stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l’inosser
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dell’art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027);
Considerato, quanto al vizio di motivazione, per un verso che le doglianze ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza manifeste illogicità, dovendosi i motivi considerare non specifici. Difatti, la mancanza di specificit motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si des dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. A ben vedere la Corte territoriale ritiene che l’imputato sia stato riconosciuto mentre rovistava nel furgone della persona offesa, dunque teso ad una attività appropriativa, e non semplicemente nel mentre era nei pressi del furgone medesimo, come si legge in ricorso. Il ricorrente avrebbe dovuto comprovare il vizio di travisamento del prova sul punto, mentre invece la doglianza resta generica e aspecifica, non allegando il verbale della deposizione dal quale sarebbe emersa la sola prossimità e non anche l’attività dell’imputato; analogamente, anche sul tema del riconoscimento della refurtiva rinvenuta da parte della persona offesa, il ricorrente non comprova che quest’ultima avrebbe in seconda battuta disconosciuto i beni rinvenuti, e anche in questo caso difetta una specifica doglianza travisamento. A ben vedere il primo motivo non è deducibile in sede di legittimità, in quant fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e NOME, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e NOME, Rv. 243838). Per altro il motivo sollecita questa Corte a un rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con qu del giudice di merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compet Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi d posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudic merito (Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Inoltre, ai fini dell’osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisa dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un’evidenza – pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante – di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 – 01, fra le altre), ma t decisività non è stata prospettata né può ritenersi tale, a fronte della doppia fuga e riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria, come anche del rinvenimento del giubbotto che indossava l’autore del delitto presso l’abitazione dell’imputato, la circostanza che parte de merce non fosse stata poi riconosciuta dalla persona offesa; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e v motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per part lievità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. – è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità: in particolar di Appello ha offerto una motivazione esente da vizi logici ancorando la propria decis abitualità, che costituisce condizione ostativa all’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. A tal riguardo, infatti, la Corte di Appello ha fatto corretto governo dei principi più volte af Corte di cassazione secondo la quale, infatti, l’art. 131 bis cod. pen. individua una pluralità di parametri di valutazione sulla base dei quali stabilire la particolare tenuità del fatt richiesto anche il requisito della non abitualità della condotta. In base alla previsio al comma 3 dell’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero, abbia commes reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte pluri e reiterate. La norma, che fin dalla sua introduzione ha dato luogo a comprensibili interpretative, è stata opportunamente esaminata dalle Sezioni unite che, in primo luogo affermato che lì dove la norma fa riferimento a “più reati della stessa indole”, la lo intesa nel senso che «Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della ca punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’au successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quel in esame. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del p indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed a sottoposti alla sua cognizione – nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 1 pen.)» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266591). La Co appello, non censurata sul punto, ha chiarito che ostativa risultava la commissione d delitti, di cui diversi specifici, affermazione che integra la prova della abitualità; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
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