Abitualità nel Reato: Quando la Tenuità del Fatto non si Applica
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto penale: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., non può essere invocata in presenza di un’abitualità reato. Questo concetto si riferisce a una condotta criminale non occasionale, ma ripetuta nel tempo, che manifesta una chiara tendenza a delinquere. La decisione in esame offre un’analisi chiara dei criteri che escludono l’applicazione di questo beneficio, anche quando i singoli episodi criminosi potrebbero, di per sé, apparire di modesta entità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte di Appello di Genova per due episodi di furto aggravato. I reati erano stati commessi a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro. La difesa dell’imputato aveva impugnato la sentenza di condanna dinanzi alla Corte di Cassazione, basando il ricorso su un unico motivo: la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, sostenendo che i fatti fossero di particolare tenuità e meritassero, quindi, la non punibilità.
La questione giuridica e l’abitualità reato
Il fulcro della questione legale ruotava attorno alla possibilità di applicare l’art. 131-bis a un soggetto che aveva dimostrato una certa serialità nel commettere reati. La norma sulla particolare tenuità del fatto è stata introdotta per evitare che il sistema penale si occupi di vicende di minima offensività, ma la sua applicazione è soggetta a precise condizioni. Una delle principali cause ostative è proprio la condotta abituale dell’autore del reato. La Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare se la successione ravvicinata di due furti, unita a precedenti penali, costituisse prova di un’abitualità reato tale da impedire il riconoscimento del beneficio.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. La ratio decidendi della pronuncia è stata cristallina: le condotte dell’imputato erano chiaramente espressive di abitualità reato. Gli Ermellini hanno evidenziato diversi elementi a sostegno di questa conclusione:
1. Reiterazione dei Reati: I due furti erano stati perpetrati a pochi giorni di distanza, dimostrando una condotta non occasionale.
2. Precedenti Penali: L’imputato era già stato condannato con sentenza irrevocabile per un altro reato della stessa indole. Questo precedente ha pesato in modo significativo nella valutazione della sua personalità e della sua tendenza a delinquere.
3. Intensità del Dolo: Un ulteriore elemento, sottolineato dalla Corte, è stata l’intensità dell’intento criminale. I reati erano stati commessi mentre l’imputato era già sottoposto a una misura cautelare, una circostanza che rivela un particolare disprezzo per le prescrizioni dell’autorità giudiziaria e una spiccata volontà criminale.
La Corte ha quindi concluso che il comportamento dell’imputato non poteva essere considerato un episodio isolato e di scarsa importanza, ma rientrava in un quadro più ampio di persistenza nell’attività illecita, precludendo così ogni possibilità di applicare l’art. 131-bis c.p.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza l’interpretazione secondo cui la valutazione della particolare tenuità del fatto non può limitarsi al singolo episodio criminoso, ma deve estendersi a un’analisi complessiva della condotta dell’agente. La presenza di un’abitualità reato, desumibile da precedenti condanne o dalla commissione seriale di illeciti, funge da sbarramento invalicabile per l’applicazione della causa di non punibilità. La decisione rappresenta un importante monito: la clemenza prevista per i reati minori non è estensibile a chi dimostra, con i propri comportamenti, una consolidata inclinazione a violare la legge penale.
Quando un reato non può essere considerato di ‘particolare tenuità’ ai sensi dell’art. 131-bis c.p.?
Un reato non può essere considerato di particolare tenuità quando il comportamento dell’autore è abituale. Nel caso di specie, l’abitualità è stata dedotta dalla commissione di più reati della stessa indole, di cui uno già oggetto di condanna irrevocabile, e dalla circostanza che i nuovi illeciti erano stati commessi a breve distanza l’uno dall’altro.
Cosa si intende per ‘abitualità del reato’ ai fini dell’esclusione della non punibilità?
Per la Corte, l’abitualità si manifesta quando le condotte criminali non sono un episodio occasionale, ma l’espressione di una tendenza a delinquere. La commissione di due furti aggravati a pochi giorni di distanza, successivi a una precedente condanna per un reato simile, è stata ritenuta sufficiente a integrare tale abitualità.
La commissione di un reato mentre si è sottoposti a una misura cautelare ha rilevanza nella valutazione?
Sì, la Corte ha specificato che commettere un reato mentre si è sottoposti a una misura cautelare dimostra un’elevata intensità del dolo. Questo fattore aggrava la valutazione complessiva della condotta e contribuisce a escludere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37575 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37575 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha conf a rmato la condanna inflitta a NOME per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, c mma 1, n. 7 (capo A, fatto commesso in Genova il 24 gennaio 2020) e 81 cpv., 56, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (capo B, fatto commesso in Genova il 27 gennaio 2020);
– che il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato, sottoscritto dal difens consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, che censura il diniego di applicazione della ca sa di non punibili ex art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto c e non si confronta con la ratio decidendi della statuizione impugnata: ossia, l’essere le condotte integrative dei reati oggetto di regiudicanda espressivi di abitualità nella commissione di reati ontro il patrimon (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha arg mentato nel senso che i reati contestati all’imputato, oltre ad essere in sé espressivi di una condotta occasionale, essendo stati perpetrati l’uno dopo l’altro a pochi giorni i distanza, fur commessi dopo altro reato della stessa indole per il quale il prevenuto era st ato condannato con sentenza irrevocabile), in disparte l’ulteriore rilievo, debitamente sottolineatb dalla stessa C territoriale, attinente all’intensità del dolo che ne aveva animato la condotta,, posta in essere ricorrente nel mentre costui si trovava sottoposto a misura cautelare;
– rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amménde.
Così deciso 1’11 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidénte