Abitualità reato: quando i precedenti escludono la tenuità del fatto
L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, il suo ambito di applicazione è circoscritto da precisi limiti, uno dei quali è l’assenza di abitualità reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo principio, chiarendo come la presenza di precedenti penali specifici sia un ostacolo insormontabile per ottenere il beneficio.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di illecita detenzione di cocaina. La sentenza, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorrente lamentava principalmente due vizi: la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo la particolare tenuità del fatto, e il rigetto della richiesta di revoca della confisca di una somma di denaro.
La Decisione della Cassazione sull’abitualità reato
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati. La decisione si è concentrata sulla questione centrale dell’abitualità reato come causa ostativa all’applicazione della non punibilità.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato le argomentazioni difensive con un percorso logico-giuridico chiaro e lineare. In primo luogo, ha evidenziato come la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. fosse preclusa dalla comprovata abitualità del comportamento del ricorrente. I giudici hanno sottolineato l’esistenza di due precedenti specifici a suo carico, un elemento che la difesa non aveva in alcun modo contestato.
Questo dato è stato considerato decisivo. Richiamando un proprio consolidato orientamento (in particolare, la sentenza n. 6551 del 2020), la Cassazione ha ribadito che il presupposto ostativo del comportamento abituale si concretizza quando l’autore, anche in un momento successivo al reato per cui si procede, ha commesso almeno altri due reati della stessa indole. Tali reati possono essere accertati anche solo incidentalmente dal giudice procedente, senza che sia necessaria una sentenza di condanna definitiva per essi.
La Corte ha inoltre liquidato la seconda censura, relativa alla confisca del denaro, come generica. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato adeguatamente con le motivazioni della Corte territoriale, che aveva giustificato la confisca sulla base della riconducibilità del denaro all’attività illecita, ai sensi dell’art. 240-bis c.p.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la valutazione della particolare tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi complessiva della condotta dell’imputato. La presenza di precedenti penali, soprattutto se della stessa natura, delinea un quadro di abitualità reato che rende incompatibile la concessione di un beneficio pensato per offese realmente sporadiche e di minima entità. La decisione conferma che il percorso criminale di un soggetto ha un peso determinante nel giudizio e può precludere l’accesso a istituti premiali, anche quando il singolo episodio delittuoso potrebbe, di per sé, apparire di modesta gravità.
Quando non si applica la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la decisione, la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non si applica quando il comportamento dell’autore del reato è abituale. Questa abitualità è dimostrata dalla presenza di almeno due precedenti reati della stessa indole.
Cosa si intende per “abitualità reato” ai fini dell’esclusione dell’art. 131-bis c.p.?
Per “abitualità reato” si intende la condizione in cui l’autore abbia commesso, anche successivamente al fatto per cui si procede, almeno altri due reati della stessa natura. Questi reati possono essere accertati anche solo incidentalmente dal giudice, non essendo necessaria una condanna definitiva per essi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3419 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3419 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del reato di illecita detenzione di cocaina – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 05/05/2025, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, dal Tribunale di Napoli;
rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e al rigetto della richiesta di revoca della confisca del danaro;
ritenuto che i motivi difettino di adeguato confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, e risultino comunque manifestamente infondati;
ritenuto in particolare che l’abitualità dell’offesa, tale da escludere l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., sia stata anzitutto motivata con riferimento all’esistenza di due precedenti specifici a carico del ricorrente: elemento rimasto privo di confutazione alcuna da parte della difesa (cfr. sul punto Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 278347 – 01, secondo cui «in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente»);
ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, che si sofferma sulla mancanza di prove circa la pertinenzialità del danaro sequestrato e confiscato al COGNOME, senza alcun confronto con quanto esposto dalla Corte territoriale in ordine alla riconducibilità dell’intervento ablativo all’ 240-bis cod. pen. (cfr. sul punto pag. 2 seg. della sentenza impugnata).
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle r . rimende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa del mende.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025 Il Consigli” GLYPH estensore GLYPH
Il Presidente