Abitualità ostativa e reato di evasione: i limiti della particolare tenuità
L’abitualità ostativa rappresenta un pilastro fondamentale nella valutazione della punibilità penale, specialmente quando si invoca la particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che la reiterazione di condotte criminose, come nel caso di evasioni seriali, preclude l’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 131-bis del codice penale.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per cinque distinti episodi di evasione, commessi in un ristretto arco temporale nel dicembre 2013. Tali episodi erano stati riuniti sotto il vincolo della continuazione. La difesa aveva proposto ricorso in Cassazione contestando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo al contempo l’insussistenza di alcuni degli episodi contestati.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato come le censure proposte fossero una mera replica di quanto già esaminato e correttamente respinto nei gradi di merito. In particolare, è stato evidenziato che la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. è logicamente incompatibile con la contestazione della responsabilità per i fatti medesimi, poiché tale beneficio presuppone l’accertamento del reato.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul concetto di abitualità ostativa. La Corte ha chiarito che la serialità delle condotte (cinque evasioni) configura un comportamento abituale che, per legge, impedisce di considerare il fatto come di particolare tenuità. Il giudice di merito aveva già coerentemente escluso il beneficio proprio in ragione di questa serialità, correttamente ricavata dal numero degli episodi e dalla loro collocazione temporale. Inoltre, la Corte ha sottolineato che i tentativi della difesa di contestare la configurabilità dei singoli episodi di evasione erano preclusi dal tenore dell’appello originario, che si era limitato a richiedere la causa di non punibilità e la riduzione della pena.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma che la continuità e la ripetitività del reato sono elementi incompatibili con la ratio dell’art. 131-bis c.p., volto a premiare condotte isolate e di scarso rilievo offensivo. L’inammissibilità del ricorso ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. in caso di ricorsi manifestamente infondati.
Quando si configura l’abitualità ostativa nel reato di evasione?
Si configura quando il soggetto commette più episodi delittuosi in un breve arco temporale, dimostrando una serialità che esclude la natura occasionale e tenue della condotta.
È possibile contestare il reato e chiedere la particolare tenuità del fatto contemporaneamente?
No, la richiesta della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. presuppone logicamente che la responsabilità penale per i fatti contestati sia già stata accertata o non sia più in discussione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40879 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40879 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME; /
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già ad vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con applicabilità dell’art 131 bis cp, coerentemente esclusa dalla Corte del merito in abitualità ostativa ( correttamente ricavata dalla serialità delle cinque evasio continuazione, comprese nella regiudicanda), inadeguatamente contrastata dalla difesa logico giuridico contrastando la configurabilità in termini di evasione degli episodi d 2, 7, e 8 dicembre 2013, aspetto per un verso precluso dal tenore del devoluto con laddove, oltre a contestare la misura della pena, si rivendicava, per l’appunto, es la detta causa di non punibilità che presuppone a monte la responsabilità per i fatt per altro verso legato a prospettazioni del tutto errate in punto di dirit puntualmente superate dalla decisione gravata rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’a proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.