Abitualità ostativa: quando i precedenti bloccano la non punibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto e sul concetto di abitualità ostativa. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso perché le censure sollevate erano generiche e, soprattutto, non si confrontavano con i precedenti penali dell’imputato, che impedivano l’applicazione del beneficio richiesto.
I Fatti di Causa
Un individuo, già condannato in precedenza per due episodi di evasione, proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. Il nucleo centrale del ricorso si basava sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, sostenendo la particolare tenuità del fatto commesso.
Tuttavia, sia la Corte d’Appello prima, sia la Corte di Cassazione poi, hanno rigettato le argomentazioni della difesa, focalizzandosi su un aspetto cruciale: i precedenti specifici del ricorrente.
La Decisione della Cassazione e l’Abitualità Ostativa
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale di tale decisione risiede nella manifesta infondatezza e aspecificità dei motivi proposti. Il ricorrente, nel chiedere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., aveva completamente omesso di confrontarsi con la questione dell’abitualità ostativa, un profilo che la stessa Corte d’Appello aveva già puntualmente evidenziato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere concesso a chi ha dimostrato una tendenza a delinquere. Le due precedenti condanne per evasione, subite dal ricorrente, integravano pienamente la condizione di “abitualità” che osta, per legge, alla concessione del beneficio.
Il ricorso è stato giudicato generico proprio perché non conteneva alcuna argomentazione volta a contestare la valutazione della Corte d’Appello su questo punto dirimente. In sostanza, la difesa si è limitata a riproporre una richiesta senza smontare la ragione giuridica che ne impediva l’accoglimento. La Cassazione ha ribadito che un’impugnazione, per essere ammissibile, deve dialogare criticamente con le motivazioni della sentenza che si intende contestare, non ignorarle.
Conclusioni
L’ordinanza riafferma un principio fondamentale: l’accesso a benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto è precluso in presenza di una abitualità ostativa. I precedenti penali specifici non sono un dettaglio trascurabile, ma un elemento centrale che il giudice deve valutare. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: un ricorso deve essere specifico e pertinente, affrontando ogni argomento della sentenza impugnata. Ignorare le ragioni della decisione avversata equivale a presentare un’impugnazione destinata all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure erano aspecifiche e manifestamente infondate, in quanto non affrontavano il punto cruciale dell’abitualità del comportamento del ricorrente, già evidenziato nella sentenza impugnata.
Cosa si intende per abitualità ostativa nel caso di specie?
Per abitualità ostativa si intende la condizione derivante dalle due precedenti condanne per il reato di evasione, che dimostrano una tendenza a commettere lo stesso tipo di illecito e che, per legge, impediscono l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24047 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure poste alla valutazione pregiudizia di inammissibilità dell’appello resa con la decisione gravata sono aspecifiche e comunque manifestamente infondate alla luce del tenore del gravame di merito che rivendicava l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art 131 bis cp senza confrontar l’abitualità ostativa immediatamente correlata alle due condanne per evasione precedentemente comminate al ricorrente, puntualmente evidenziate dalla Corte del merito nel rimarcare la genericità del rilievo;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 22 apriie 2024.