Abitualità Ostativa: Quando i Precedenti Bloccano la Non Punibilità
L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131 bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, il suo accesso non è incondizionato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la presenza di una abitualità ostativa, desumibile da precedenti specifici, precluda categoricamente l’applicazione di tale beneficio. Questo principio è stato riaffermato in un caso di ricettazione, dove il passato criminale dell’imputato ha avuto un peso determinante.
Il Caso in Esame: Dalla Ricettazione al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. La sentenza, emessa dalla Corte d’Appello, confermava la responsabilità penale dell’imputato.
L’accusa e la condanna nei primi gradi di giudizio
L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver ricevuto beni di provenienza illecita. La Corte territoriale aveva confermato la sua colpevolezza, basando la decisione su argomenti giuridici solidi e coerenti con i principi della giurisprudenza in materia di dolo nel reato di ricettazione.
I motivi del ricorso: derubricazione e tenuità del fatto
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi principali. In primo luogo, ha contestato la qualificazione del fatto come ricettazione, chiedendone la derubricazione nella fattispecie meno grave di incauto acquisto (art. 712 c.p.). In secondo luogo, ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p.
La Decisione della Corte: La Rilevanza della Abitualità Ostativa
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La decisione evidenzia l’importanza dei precedenti penali specifici nella valutazione della personalità del reo.
Il rigetto del motivo sulla ricettazione
Sul primo punto, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse già scrutinato e motivatamente disatteso le doglianze dell’imputato. Le conclusioni raggiunte erano supportate da argomenti giuridici corretti e in linea con l’orientamento consolidato in tema di dolo.
L’inammissibilità del motivo sulla particolare tenuità del fatto
Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che la non applicazione dell’art. 131 bis c.p. era giustificata dalla sussistenza di una abitualità ostativa. L’imputato presentava infatti plurimi, recenti e specifici precedenti in materia di reati contro il patrimonio. Tale circostanza, secondo la Corte, integra pienamente la condizione che preclude il beneficio, poiché non si deve guardare genericamente ai precedenti, ma a quelli della stessa indole che denotano una specifica inclinazione a delinquere in un determinato settore.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando come i giudici di merito avessero correttamente applicato i principi di diritto. Per quanto riguarda la ricettazione, la valutazione del dolo era stata adeguata. Sul punto cruciale dell’art. 131 bis c.p., la motivazione si è concentrata sulla nozione di ‘abitualità’. Non basta avere dei precedenti qualsiasi, ma è la loro specificità e la loro natura a creare un ostacolo insormontabile. La Corte ha precisato che i precedenti per reati contro il patrimonio indicano una tendenza a commettere reati della stessa indole, configurando così l’abitualità che la norma intende escludere dal beneficio della non punibilità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un beneficio accessibile a chi manifesta una serialità nel commettere reati. La valutazione dell’abitualità ostativa deve essere rigorosa e basata su precedenti specifici e della stessa indole. Questa decisione serve da monito, chiarendo che il passato criminale di un soggetto, se indicativo di una propensione a delinquere in un certo ambito, ha conseguenze dirette sull’applicabilità di istituti premiali. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano in parte già stati adeguatamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello e in parte manifestamente infondati, in particolare riguardo alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto.
Cosa si intende per ‘abitualità ostativa’ nel contesto di questa ordinanza?
Per ‘abitualità ostativa’ si intende la condizione dell’imputato che ha commesso più reati della stessa indole, come evidenziato dai suoi plurimi, recenti e specifici precedenti per reati contro il patrimonio. Questa condizione è ‘ostativa’, cioè impedisce l’applicazione del beneficio della non punibilità previsto dall’art. 131 bis c.p.
Può un imputato con precedenti penali beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
No, se i precedenti penali sono specifici, recenti e della stessa indole del reato per cui si procede. Come chiarito dall’ordinanza, tale ‘abitualità’ nel commettere reati contro il patrimonio dimostra una tendenza criminale che è incompatibile con la concessione del beneficio della non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22701 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME avverso la sentenza della Corte di Appello d Palermo che ha confermato la responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’ar cod.pen. ascrittogli in rubrica;
rilevato che il primo motivo che lamenta la conferma di responsabilità per l’addebito d ricettazione e la mancata derubricazione nella fattispecie ex art. 712 cod.pen. reitera r che la Corte di merito ha adeguatamente scrutiNOME e motivatamente disatteso, dando conto RAGIONE_SOCIALE conclusioni attinte con corretti argomenti giuridici, coerenti con i principi costant affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dolo (pagg. 1,2);
considerato che il secondo motivo in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territo ha ritenuto la sussistenza dell’abitualità ostativa in ragione dei plurimi, recenti e precedenti in materia di reati contro il patrimonio, circostanza che il difensore non confu termini puntuali, dovendo aversi riguardo ai fini della preclusione normativa genericamente ai precedenti che militano a carico dell’imputato ma a quelli della stessa indo richiamati dai giudici territoriali attraverso il riferimento alla loro specificità con settore dei delitti contro il patrimonio;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2024
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La Consigliera estensore
Il Pre ente