Abitualità ostativa: la Cassazione chiude la porta alla non punibilità per tentata truffa
Con l’ordinanza n. 4433 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la presenza di un’abitualità ostativa, derivante da precedenti penali specifici, preclude l’accesso a questo beneficio. Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per tentata truffa, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio sulla base della sua ‘carriera’ criminale.
I fatti del caso
Un individuo, già condannato in primo grado dal Tribunale di Benevento per il reato di tentata truffa, vedeva la sua pena parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Napoli. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali: la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche.
La decisione della Cassazione e l’abitualità ostativa
La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. L’analisi dei giudici di legittimità si è concentrata sui presupposti che regolano l’applicazione dei benefici richiesti, evidenziando come la condotta passata dell’imputato fosse determinante.
La reiezione della non punibilità (Art. 131-bis c.p.)
Il primo motivo di ricorso si scontrava con un ostacolo insormontabile: i plurimi precedenti penali a carico dell’imputato per reati della stessa indole. La Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente evidenziato che tali precedenti integrano la cosiddetta abitualità ostativa. Questo concetto giuridico impedisce al giudice di considerare il fatto come ‘particolarmente tenue’ e, di conseguenza, di applicare la causa di non punibilità. La reiterazione di condotte illecite simili dimostra una tendenza a delinquere che è incompatibile con la finalità dell’istituto, pensato per condotte del tutto occasionali e di minima gravità.
Il diniego delle attenuanti generiche
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici di appello avevano già motivato il rigetto sulla base della personalità negativa dell’imputato, desunta non solo dai suoi precedenti penali, ma anche dalle specifiche modalità della condotta, che rivelavano una particolare intensità del dolo (cioè dell’intenzione di commettere il reato). La Cassazione ha ritenuto tale valutazione adeguatamente argomentata e non sindacabile in sede di legittimità, in quanto rientrante nell’apprezzamento di merito del giudice.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una rigorosa interpretazione della legge e della giurisprudenza consolidata. Per quanto riguarda l’art. 131-bis c.p., la Cassazione ha ribadito che la valutazione non può limitarsi alla sola gravità del singolo episodio, ma deve estendersi alla condotta complessiva dell’imputato. L’abitualità nel commettere reati della stessa indole è un chiaro indicatore di pericolosità sociale che la norma intende escludere dal beneficio. Per quanto concerne le attenuanti generiche, la Corte ha confermato che il loro riconoscimento è una facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale deve motivare la sua decisione basandosi su elementi concreti, come la personalità dell’imputato e la gravità del reato. In questo caso, la motivazione fornita dalla Corte d’Appello è stata ritenuta logica e completa.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, chi ha precedenti penali specifici difficilmente potrà beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a causa del principio di abitualità ostativa. In secondo luogo, il riconoscimento delle attenuanti generiche non è un diritto, ma una valutazione discrezionale del giudice, che può legittimamente negarle in presenza di una personalità negativa e di un’elevata intensità del dolo. La decisione rafforza l’idea che il percorso criminale di un individuo ha un peso determinante nelle valutazioni del sistema giudiziario, precludendo l’accesso a benefici pensati per situazioni di minor allarme sociale.
Quando l’abitualità di un reato impedisce l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la Corte, quando un imputato ha plurimi precedenti per reati della stessa indole. Questa condizione integra l'”abitualità ostativa”, che è incompatibile con il beneficio della non punibilità previsto dall’art. 131-bis c.p.
Perché la Corte di Cassazione ha negato le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa della negativa personalità dell’imputato, attestata dai suoi precedenti penali, e delle modalità della sua condotta, che esprimevano una particolare intensità del dolo (intenzione criminale). La Corte ha ritenuto la valutazione dei giudici di merito adeguatamente argomentata e non sindacabile.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato “inammissibile”?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché manca dei requisiti richiesti dalla legge. In questo caso, la Corte ha ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati e una generica reiterazione di argomenti già correttamente valutati e respinti nel grado precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4433 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4433 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli riformava limitatamente al 1-1 3, 1A1 I 2r trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Benevento che, in data GLYPH , aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del delitto di tentata truffa;
-rilevato che il primo motivo che censura la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. reitera in forma generica rilievi adeguatamente scrutin disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, avendo la sentenza impu richiamato (pag. 3) a sostegno della reiezione della richiesta i plurimi precedenti della s indole che militano a carico dell’imputato e che integrano l’abitualità ostativa secon coordinate ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità;
-considerato che il secondo motivo che lamenta il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche è manifestamente infondato, avendo i giudici d’appello (pag. 4) richiamato a fondamento del rigetto la negativa personalità del prevenuto, attestata dai precedenti a suo carico, nonch modalità della condotta espressive di particolare intensità del dolo, esprimendo un giudi non sindacabile in questa sede in quanto adeguatamente argomentato;
-ritenuto che, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
La Consigliera estensore
Il Presidente