Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 581 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 581 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 9 febbraio 2022 v la Corte d’appello di Brescia ha riformato la sentenza del Gup del Tribunale di Bergamo limitatamente al trattamento sanzionatorio riducendo la misura dell’aumento a titolo di continuazione ad anni due di reclusione ed Euro 280,00 di multa e cosi rideterminando la complessiva pena inflitta all’appellante COGNOME NOME ad anni quattro, mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa.
Il COGNOME era stato ritenuto colpevole in relazione ad una pluralità di contestazioni per reati di tentato furto aggravato (capi 2),3),8),9),e 10) della rubrica), furto aggravato consumato (capi 5), 7) e 11) della rubrica), tentata rapina (capi 6) e 12) della rubrica), reato di cui all’art. 75 comma 1, d.lgs. n 159/2011 contestato al capo 1) e reato di cui all’art. 455 cod.pen. contestato al capo 4).
Il Gupiall’esito di rito abbreviato /con sentenza del 27 aprile 2021, ritenuta la continuazione di tutti i reati a lui ascritti con i fatti di cui alla sen irrevocabile resa dal Tribunale di Bergamo il 28 febbraio 2018, lo aveva condannato, con la sola riduzione per il rito ed in aumento sulla pena già irrogata, alla pena di anni tre, mesi due di reclusione ed Euro 280,00 di multa, così rideterminando la pena complessiva in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa; inoltre aveva applicato le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durant l’espiazione della pena ed aveva dichiarato l’imputato delinquente abituale ex art. 103 cod. pen., applicandogli per l’effetto la misura di sicurezza della permanenza in una colonia agricola per anni due.
Avverso la sentenza d’appello, l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso.
Con il primo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 27 commi 1 e 3 della Cost., 132 e 133 cod. pen. con riferimento all’eccessività della pena in particolare con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Assume che il giudice del gravame nel negare detta concessione non avrebbe sufficientemente considerato né l’ottimo comportamento del ricorrente né le disperate condizioni individuali e sociali dello stesso essendo evidente che l’imputato ha posto in essere i fatti contestati in stato di alterazione psico-fisi ed al solo fine di reperire le risorse economiche necessarie a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita.
Con il secondo motivo,deduce l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 103, 203 e 216 cod. pen. per avere il giudice di secondo grado ritenuto infondata la censura in ordine alla dichiarazione di abitualità nel reato e la conseguente applicazione della misura di sicurezza della colonia agricola.
Assume su tale ultimo aspetto che le attuali condizioni fisiche del COGNOME oltre che renderlo incompatibile con l’assegnazione ad una colonia agricola consentono altresì di escludere la dichiarazione di abitualità a delinquere non potendosi ritenere attuale e concreta la pericolosità sociale del medesimo.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La censura reitera pedissequamente quanto già esposto nell’atto di appello e non si confronta con quanto statuito dal giudice del gravame che ha giustificato il diniego della concessione delle attenuanti generiche con la “cospicua congerie di pregiudizi quasi esclusivamente contro il patrimonio da cui il COGNOME è gravato”.
A4iguardo giova ricordare che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).(Sez. 5, n. 43952 del 13.4.2017, Pettinelli, Rv. 271269).
2. Il secondo motivo è del pari inammissibile.
Anche detta censura reitera quanto già esposto nel motivo di appello e non si confronta con quanto esposto nella sentenza impugnata che ha motivato diffusamente sulle ragioni poste a base della dichiarazione di abitualità da parte del primo giudice che si fonda sui plurimi precedenti penali del COGNOME per reati contro il patrimonio ( precisando ( quanto alla attualità della pericolosità (che detto requisito è desumibile dalla recente applicazione della misura della custodia
cautelare in carcere da parte del Gip di Bergamo in data 12.3.2021 in relazione ad un’ipotesi di furto.
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata, di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il COGNOME ottobre 2022 Il Consigl COGNOME nsore COGNOME
Il Presiden e