Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42074 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FASANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di Appello di Lecce con la sentenza impugnata dall’ufficio del Pubblico Ministero, in riforma della decisione del Tribunale di Brindisi che aveva prosciolto COGNOME NOME dal reato di furto in luogo di privata dimora, ai sensi dell’art.131 bis cod.pen., ha dichiarato il suddetto imputato colpevole del reato ascritto e lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 309 di multa.
Ha evidenziato che, ai sensi dell’art.131 bis comma 4 cod.pen., la condotta predatoria del ricorrente andava apprezzata in un contesto di abitualità che escludeva il beneficio.
Ricorre il COGNOME lamentando violazione di legge e vizio motivazionale nella parte in cui il giudice distrettuale, pure in assenza di una specifica deduzione da parte dell’ufficio della Procura appellante, aveva ritenuto che il richiamo alla contestata recidiva andava interpretato quale indice di emersione della abitualità nel reato.
Con una seconda articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale per avere il giudice di appello fatto erronea interpretazione della disciplina dell’art.131 bis cod.pen., omettendo di specificare in cosa fossero consistite le precedenti azioni predatorie e in che misura potessero le stesse avere svolto un ruolo preclusivo al riconoscimento della causa di non punibilità.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva articolando due motivi nuovi i quali, ad integrazione di motivi di ricorso, assumono violazione di legge anche processuale in relazione ai limiti di devoluzione della impugnazione in appello da parte del pubblico ministero, con riferimento al divieto di reformatio in pejus e con riferimento ai limiti di specificità della impugnazione proposta con riferimento alla rilevanza e alla deducibilità dell’istituto della recidiva ai fini della esclusione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto privi di confronto con gli argomenti sviluppati nel provvedimento impugnato i quali risultano lineari e privi di illogicità manifesta.
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di
legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. Invero il giudice territoriale ha correttamente interpretato le doglianze devolute dalla pubblica accusa avverso la sentenza di primo grado che aveva prosciolto l’imputato ai sensi dell’art.131 bis cod.pen., laddove nel valorizzare la natura, la quantità e la qualità dei precedenti penali del prevenuto, aveva ravvisato ipotesi di esclusione del beneficio non suscettibile di diverso apprezzamento in quanto espressamente enunciata dall’art.131 bis cod.pen.
3.2 Sul punto, e in relazione al secondo motivo di ricorso, nessun apprezzamento sulla gravità dei precedenti e sulla loro risalenza è consentita al giudice di merito ai fini della esclusione oggettiva di cui all’art.131 bis comma 4 cod.pen., con riferimento all’abitualità della condotta criminosa che, secondo la giurisprudenza di legittimità a sezioni unite ricorre per il solo fatto che siano state commesse almeno altre due violazioni della stessa indole, a prescindere dall’epoca in cui le stesse siano state realizzate ovvero che si tratti di ipotesi di non particolare allarme sociale ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.. Invero, il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione – nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in Precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.(sez.U, n.13681 del 25/05/2016, Tushaj; sez.1, n.9858 del 28/01/2024, S,. Rv.286154).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di
parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024
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