Abitualità frequentazioni: la Cassazione definisce i confini del reato
L’abitualità frequentazioni con persone pregiudicate da parte di chi è sottoposto a misure di prevenzione, come la sorveglianza speciale, costituisce un reato autonomo. Ma quando una serie di incontri supera la soglia della mera occasionalità e diventa penalmente rilevante? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali su questo tema, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato e consolidando un importante principio di diritto.
Il caso: la contestazione della frequentazione abituale
Il caso esaminato riguardava un individuo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. A suo carico era stata pronunciata una condanna per aver violato la prescrizione che gli imponeva di “non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza”.
I giudici di merito avevano fondato la loro decisione su una serie di sedici incontri, avvenuti in un arco temporale di circa cinquanta giorni, con sei diverse persone gravate da precedenti. La difesa del ricorrente sosteneva, tra le altre cose, che il requisito dell’abitualità non fosse stato raggiunto e che gli incontri con persone destinatarie del solo “avviso orale” non dovessero essere considerati rilevanti.
L’importanza dell’abitualità frequentazioni secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni difensive, ritenendo il ricorso manifestamente infondato. Innanzitutto, ha chiarito che l’avviso orale è a tutti gli effetti una misura di prevenzione. Pertanto, anche i contatti con soggetti che ne sono destinatari rientrano a pieno titolo nel perimetro del divieto imposto al sorvegliato speciale.
Il punto centrale della decisione, tuttavia, riguarda la nozione di abitualità frequentazioni. I giudici hanno ribadito che tale requisito implica una serialità di comportamenti, escludendo la punibilità per contatti singoli o meramente occasionali. Sono necessari, al contrario, “plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati”.
Le motivazioni della decisione
Per stabilire se tale soglia sia stata superata, la Corte ha valorizzato diversi elementi emersi nel caso concreto:
1. Il numero degli incontri: Sedici episodi distinti sono stati considerati un numero significativo.
2. La concentrazione temporale: Il fatto che gli incontri siano avvenuti nell’arco di soli cinquanta giorni ha rafforzato l’idea di una frequentazione sistematica e non sporadica.
3. La pluralità di soggetti: Il coinvolgimento di sei diverse persone con precedenti ha ulteriormente evidenziato un pattern comportamentale.
Citando un proprio precedente (sentenza n. 14149/2020), la Corte ha ricordato che per integrare il reato è necessario valutare, oltre al numero e alla frequenza degli incontri, anche le modalità attuative e la caratura criminale dei soggetti frequentati. Nel complesso, il quadro delineato dai giudici di merito è stato ritenuto perfettamente aderente a questo consolidato indirizzo interpretativo. Di conseguenza, la doglianza del ricorrente sulla sussistenza del requisito dell’abitualità è stata respinta.
Le conclusioni
L’ordinanza ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato due conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che tale sanzione pecuniaria è dovuta in mancanza di elementi che potessero escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La decisione rafforza un principio fondamentale in materia di misure di prevenzione: la condotta di chi, essendo sottoposto a sorveglianza speciale, intrattiene una rete di contatti stabili e ripetuti con persone pregiudicate, viola le prescrizioni e integra una fattispecie di reato, a prescindere dalla natura specifica degli incontri.
Quando una frequentazione con pregiudicati diventa ‘abituale’ e costituisce reato per chi è in sorveglianza speciale?
La frequentazione diventa ‘abituale’ quando non si tratta di contatti isolati o occasionali, ma di plurimi e stabili contatti che avvengono in un arco di tempo relativamente concentrato. Nel caso di specie, 16 incontri con 6 persone diverse in circa 50 giorni sono stati ritenuti sufficienti a integrare l’abitualità.
L’incontro con una persona sottoposta solo ad ‘avviso orale’ viola la prescrizione della sorveglianza speciale?
Sì. La Corte di Cassazione ha specificato che l’avviso orale è un provvedimento che rientra a pieno titolo nell’ambito delle misure di prevenzione, pertanto frequentare soggetti destinatari di tale misura viola la prescrizione imposta al sorvegliato speciale.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di prove che escludano la sua colpa nel presentare un ricorso infondato, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32511 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi di ricorso;
considerato che la doglianza articolata da NOME COGNOME attiene alla sussistenza del requisito della «abitualità» della frequentazione tra l’imputato, soggetto a misura di prevenzione, e «persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza»;
che, al riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che nel novero degli incontri rilevanti rientrano, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, anche quelli con soggetti che sono stati sottoposti all’avviso orale, provvedimento che rientra a pieno titolo nell’ambito delle misure di prevenzione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata (avuto ulteriormente riguardo alla maturazione del termine prescrizionale massimo in data, il 17 dicembre 2023, successiva all’emissione della sentenza impugnata, risalente al 22 settembre 2023) la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
che il giudizio espresso dai giudici di merito, che hanno tratto argomento da sedici diversi incontri, avvenuti nell’arco di circa cinquanta giorni (dal 23 ottobre al 12 dicembre 2009) e coinvolgenti sei diverse persone, appare perfettamente ossequioso del consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Il reato di cui all’art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale “di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza”, prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un’abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati.(Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna che aveva dedotto il carattere non occasionale dei plurimi contatti del ricorrente con pregiudicati (almeno quattro), considerando, oltre al numero degli incontri, il tempo relativamente concentrato della frequentazione, le modalità attuative, evocative di una precedente programmazione, e la caratura criminale “di non secondaria importanza” dei soggetti frequentati)» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 23/05/2024.