Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19559 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19559 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della Corte di appello di Messina
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa il 12 ottobre 2012 dal locale Tribunale, riqualificava i fatti ai
sensi dell’art. 385, commi 1 e 3, cod. pen. e rideterminava la pena in sei mesi di reclusione.
Con unico articolato motivo denuncia la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello ha negato l’applicazione della invocata causa di non punibilità ritenendo erroneamente ostativa l’abitualità della condotta e, in particolare, perché l’imputato aveva violato le prescrizioni per due volte in un arco temporale assai ristretto. Si contesta la valutazione in quanto l’abitualità è ravvisabile in presenza di almeno altri due illeciti diversi da quello oggetto del procedimento in cui si chiede di applicare la norma indicata e sempre che si tratti di reati della stessa indole (Sez.5, n. 1090 del 30 marzo 2023). Si evidenzia inoltre, che la Corte stessa ha rilevato che l’imputato è incensurato e che l’allontanamento ha avuto breve durata e minima distanza dal luogo di detenzione per poi non tenerne conto ai fini richiesti, mentre avrebbe dovuto considerare che il COGNOME si era allontanato a brevissima distanza dal luogo di detenzione, trovandosi il negozio di tabacchi proprio di fronte all’abitazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte di appello ha erroneamente ritenuto ostativa all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. l’abitualità della condott ravvisata in ragione dell’accertato allontanamento dell’imputato dal luogo di detenzione per due volte in un arco temporale assai ristretto al solo fine di recarsi presso la rivendita di tabacchi, distante solo venti metri.
Pur avendo correttamente ritenuto irrilevante ai fini della configurabilità del reato detta distanza minima, ha, tuttavia, errato nel ritenere abituale il comportamento trasgressivo accertato.
E’ noto che il giudizio sulla tenuità del fatto e sul minimo disvalore dello stesso è frutto di una valutazione congiunta della condotta, del danno e della colpevolezza, nella specie del tutto mancante, stante l’esclusivo riferimento ad un parametro soggettivo, valorizzato erroneamente, atteso che la recidiva non è di per sé ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., né è ostativo un unico precedente, insufficiente ad integrare l’abitualità della condotta, ricollegabile ad almeno altri due reati della stessa indole, accertati anche incidentalmente dal giudice e anche successivi (Sez.6, n. 6551 del 09/01/2020, NOME, Rv. 278347).
Come affermato dalle Sezioni Unite, il presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato
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per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 16, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 278347).
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per il giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. e rinvia a altra Sezione della Corte d’appello di Messina per il giudizio sul punto.
Così deciso il 09/04/2024