Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30140 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30140 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 02/07/1994
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
considerato, quanto alla prima doglianza, che la Corte di appello ha indica le ragioni ostative all’applicazione della causa di esclusione della punibilità pr dall’art. 131-bis cod. pen., connesse alla abitualità della condotta, reiterata volte nell’arco di appena venti giorni, comprovata anche dai trascorsi giudiziar COGNOME, a più riprese condannato, in passato, per reati della stessa indole;
che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilit attengono all’astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni che tengono conto delle caratteristiche dell’istituto evocato e, precipuame dell’interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità – ris alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità – secon cui:
nell’interpretazione dell’istituto della non punibilità per particolare del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richi tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto dell valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie conc compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall’ar comma 1, cod. pen. – modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e, specificamente, indicando quell ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 2665 Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 – 01; Sez. 6, n. 5107 d 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647);
in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbi comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 08/03/2017, COGNOME, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499);
che, parimenti, manifestamente infondata è la residua doglianza, vertente, primo luogo, sull’esito del giudizio di comparazione tra le concesse circosta attenuanti generiche e la recidiva semplice, implicante una valutazio discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legitt qualora, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragioname illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quell per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la pi a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Cass. Sez. U, sen 10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Rv. 245931);
che nella specie il giudice di appello ha comunque illustrato in manie adeguata le ragioni della propria scelta (cfr. pag. 4), richiamando, tra l’al
riguardo la biografia penale del prevenuto;
che, invero, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorr nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudiz
comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli element enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, ap
come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Cass. Sez. 2, sent
3610 del 15/01/2014, dep. 24/01/2014, Rv. 260415);
che parimenti incensurabile è la determinazione in quattro mesi di reclusion
– a fronte di una pena base contenuta nel minimo edittale di un anno di reclusio
– dell’aumento per la continuazione, che Tribunale e Corte di appello hann collegato, in ossequio alle indicazioni contenute nell’art. 133 cod. pen., al
occasionalità del comportamento illecito ed alle negative informazioni acquisite ordine alla personalità dell’autore;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cass delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 08/05/2025.