Abitualità della Condotta: Quando la Tenuità del Fatto non Basta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sull’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale. Il caso chiarisce come l’abitualità della condotta, soprattutto in presenza di precedenti specifici, costituisca un ostacolo insormontabile per l’accesso a questo beneficio, anche quando il singolo episodio potrebbe, a prima vista, sembrare di modesta entità.
I Fatti di Causa
Il procedimento nasce dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato. L’imputato sperava di ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, una norma che consente al giudice di non punire l’autore di un reato quando l’offesa al bene giuridico tutelato sia minima e il suo comportamento non risulti abituale. La difesa mirava a dimostrare che il reato contestato (evasione) rientrasse in questa casistica.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Abitualità della Condotta
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri: la genericità del ricorso e la sua manifesta infondatezza. I giudici hanno ritenuto che le argomentazioni difensive non fossero in grado di scalfire la solida motivazione della sentenza d’appello.
Il punto cruciale della decisione risiede proprio nella valutazione dell’abitualità della condotta del ricorrente. La Corte ha sottolineato come la non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. non possa essere concessa a chi ha dimostrato una tendenza a delinquere, come nel caso di specie.
Le Motivazioni: Perché l’Art. 131-bis non è Applicabile
La Corte di Cassazione ha chiarito in modo inequivocabile le ragioni che impediscono l’applicazione della causa di non punibilità. I fattori determinanti sono stati:
1. L’abitualità della condotta: La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato la presenza di “plurimi precedenti per evasione”. Questa ripetizione dello stesso tipo di reato dimostra una chiara inclinazione a violare la legge, configurando quel comportamento “abituale” che la norma esclude esplicitamente dal proprio campo di applicazione.
2. La particolare intensità del dolo: Oltre alla serialità dei comportamenti, i giudici hanno rilevato una particolare intensità nell’intenzione criminale. Questo elemento soggettivo, che indica una forte volontà di commettere l’illecito, contribuisce a rendere il fatto non più “tenue”, ma meritevole della sanzione penale.
Di fronte a questi elementi, il ricorso è stato giudicato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’istituto della particolare tenuità del fatto non è un’assoluzione generalizzata per i reati minori. È un beneficio riservato a casi eccezionali, dove il reato è un episodio isolato e di minima gravità. La presenza di precedenti penali specifici, che delineano un quadro di abitualità della condotta, preclude in radice questa possibilità. La valutazione del giudice non si limita al singolo fatto, ma si estende alla personalità e alla storia criminale dell’imputato, confermando che la giustizia penale tiene conto del comportamento complessivo della persona.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto genericamente proposto e manifestamente infondato, in quanto non contestava efficacemente le ragioni della sentenza impugnata.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata applicata a causa dell’abitualità della condotta dell’imputato, dimostrata da plurimi precedenti specifici per evasione, e per la particolare intensità del dolo, elementi che escludono la tenuità del fatto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36513 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36513 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base della esclusione della ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen., correl alla abitualità della condotta, documentata dai plurimi precedenti per evasione, e alla particolare intensità del dolo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2025