Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40502 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40502 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 04/07/2025 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la pronuncia della Corte di Appello di Bologna del 4 luglio 2025 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Ravenna emessa ne suoi confronti in relazione al reato di cui agli artt. 186, co. 1 e 7, d.lgs. 285/1992, commesso in Ravenna il 30 settembre 2022.
Il ricorso è stato affidato a due motivi: con il primo si deduce violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.; con il secondo, violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso, meramente reiterativo dei motivi di gravame, non si confronta con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale che ha già replicato alle suddette allegazioni difensive ritenendo, q uale requisito ostativo al riconoscimento dell’art. 131 bis cod. pen., la abitualità della condotta, avendo il COGNOME già riportato altre tre condanne per la medesima condotta di reato.
Va rammentato che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga
conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera del l’art. 1 , co. 1, lett. c), d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo, comunque, il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva l’abitualità delle condotte non si presta ad essere censurata in questa sede.
Parimenti, il ricorso non si confronta con la motivazione posta a fondamento del rigetto delle circostanze attenuanti generiche stante la mancanza di elementi positivamente valorizzabili riconducibili al COGNOME, a fronte della valenza oltremodo negativa della reiterazione della condotta, oltre che alle modalità della condotta (velocità di guida elevata in orario notturno, pur versando in stato di alterazione alcolica di grado elevato, tanto da essere immediatamente percepito dagli operanti).
Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 2 dicembre 2025
La Consigliera est. Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME